Come leggere la busta paga di dicembre 2020? Sono molte le sorprese che il cedolino di dicembre può riservare ai lavoratori dipendenti, questo infatti contiene voci che non figurano negli altri mesi dell’anno. A seconda dei casi, la retribuzione può essere maggiore di quella dei mesi precedenti o, al contrario, ridursi a poche centinaia di euro.
Queste variabili sono il risultato di una serie di elementi che si incrociano tutti a fine anno, fra cui il Conguaglio Irpef, Conguaglio bonus 80 euro e conguaglio bonus cuneo fiscale (entrambi per il 2020), Tredicesima, Festività di dicembre.
Vediamo prima una breve premessa per poi vedere nel dettaglio come funzionano le varie voci di calcolo.
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Come leggere la busta paga di dicembre: conguaglio IRPEF, bonus 80 euro, bonus cuneo fiscale, festività e tredicesima
Il Conguaglio Irpef è un calcolo di natura fiscale, basato sul presupposto che le tasse sono dovute in anticipo e in via provvisoria dal dipendente in relazione ad ogni compenso mensile erogato nell’anno, salvo poi stabilire definitivamente l’ammontare delle imposte per l’intero 2020 nel cedolino di dicembre.
Stessa cosa accade per il bonus 80 euro, con l’unica differenza che mensilmente al dipendente non viene trattenuto nulla ma, al contrario, erogato un credito fiscale (che si aggiunge al compenso netto). Il tutto viene poi ricalcolato nel cedolino di dicembre, per stabilire effettivamente se e quanto bonus spetta al dipendente per l’anno in corso. Per il 2020 inoltre, è da tener presente anche il cosiddetto bonus cuneo fiscale, in quanto dal 1° luglio questo ha preso definitivamente il posto del vecchio bonus Renzi.
La tredicesima, al contrario, è un elemento di paga previsto dal contratto collettivo applicato. Questa generalmente è pari ad una mensilità di retribuzione da corrispondersi in coincidenza o entro le festività natalizie. In assenza di ulteriori indicazioni da parte del CCNL, è il datore a decidere, come prassi aziendale, se:
- Consegnare un apposito cedolino con il solo importo lordo dovuto a titolo di tredicesima, le relative trattenute previdenziali e fiscali ed erogare il compenso netto entro il termine stabilito dal contratto;
- Erogare il solo compenso netto dovuto a titolo di tredicesima entro il termine stabilito dal contratto, come se fosse un semplice acconto, ed inserire tutti gli altri dati (tredicesima lorda e trattenute) nel cedolino di dicembre.
Sul tema delle festività è opportuno distinguere:
- Festività dell’8 dicembre (Immacolata Concezione) cadente di martedì e quindi festività infrasettimanale;
- Festività del 25 e 26 dicembre cadenti rispettivamente di venerdì e sabato.
Il trattamento economico previsto varia a seconda:
- Delle previsioni del CCNL;
- Se la festività è o meno lavorata.
Vediamo nel dettaglio come leggere la busta di dicembre alla luce degli elementi straordinari sopra citati.
Conguaglio Irpef
Il conguaglio Irpef nel cedolino di dicembre consiste, come si è detto, in un confronto tra:
- Le tasse pagate in anticipo dal dipendente durante l’anno (in via provvisoria);
- Le tasse dovute dal dipendente per il periodo d’imposta 2018 (in via definitiva).
I risultati possibili sono due:
- Conguaglio a debito, il dipendente ha pagato in anticipo durante l’anno meno tasse di quelle che avrebbe dovuto riconoscere all’Erario (la differenza viene pertanto recuperata nel cedolino di dicembre con la voce “conguaglio Irpef” nella colonna “trattenute”);
- Conguaglio a credito, il dipendente ha pagato in anticipo durante l’anno più tasse di quelle che avrebbe dovuto riconoscere all’Erario (l’eccedenza viene rimborsata nel cedolino di dicembre con la voce “conguaglio Irpef” sempre nella colonna “trattenute” ma con il segno meno).
Approfondimento: Conguaglio IRPEF di fine anno: occhio alla busta paga di dicembre
Conguaglio bonus 80 euro e bonus cuneo fiscale
Dalla busta paga di luglio 2020 in poi, milioni italiani si sono trovati un aumento dovuto al cosiddetto bonus cuneo fiscale 2020. L’aumento fa parte del taglio del cuneo fiscale sui redditi delle persone fisiche introdotto nella Legge di Bilancio 2020. La norma è stata successivamente adottata con Decreto-Legge 3 del 5 febbraio 2020, recante “misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.
Dunque, il famoso bonus 80 euro conosciuto come bonus Renzi è andato definitivamente in soffitta per lasciare spazio alla nuova versione del bonus Irpef. Sul punto, il legislatore è intervenuto su più fronti:
- introduzione dal 1° luglio 2020 di un trattamento integrativo netto di 100 euro mensili per chi ha redditi complessivi fino a 28 mila euro;
- introduzione dal 1° luglio 2020 di una detrazione fiscale aggiuntiva per chi ha redditi compresi tra 28 mila e 40 mila euro.
Pertanto nella busta paga di dicembre potrebbero aversi entrambi i conguagli.
La tredicesima
Il cedolino di dicembre può ospitare anche quanto dovuto a titolo di tredicesima mensilità. Dal momento che la maggior parte dei CCNL stabilisce che la sua erogazione debba avvenire entro o in coincidenza delle festività natalizie il datore, in alternativa alla produzione di un cedolino apposito, può:
- Erogare entro il termine stabilito dal CCNL, come acconto del cedolino di dicembre, quanto dovuto a titolo di tredicesima mensilità;
- Inserire nel cedolino di dicembre il compenso lordo a titolo di tredicesima mensilità, su cui calcolare le trattenute previdenziali e fiscali, oltre alla voce di acconto in trattenuta (pari a quanto già erogato).
Ipotizziamo:
- Compenso netto tredicesima mensilità euro 1.100,00;
- Il datore eroga il compenso netto di euro 1.100,00 entro la scadenza prevista dal CCNL (ad esempio la vigilia di Natale);
Il cedolino di dicembre sarà così composto:
- Compenso lordo mensilità dicembre 2018 euro 1.600,00;
- Compenso lordo tredicesima mensilità euro 1.600,00.
Operate le dovute ritenute INPS e Irpef il compenso netto sarebbe pari ad euro 2.300,00, da cui dev’essere però trattenuto quanto dato in acconto (euro 1.100,00).
Approfondimento: Tredicesima: quando arriva, calcolo e altre info utili
Le festività
Le festività nella busta paga di dicembre possono avere effetti diversi se le stesse sono o meno lavorate.
Festività lavorata
In virtù delle festività lavorate dell’8, 25 o 26 dicembre il cedolino può contenere oltre al compenso ordinario del mese:
- La voce di “straordinario festivo” nella colonna “competenze” se il dipendente non ha goduto di un corrispondente giorno di riposo compensativo;
- La sola voce di “maggiorazione lavoro festivo” nella colonna “competenze” se il dipendente ha goduto di un corrispondente giorno di riposo compensativo.
Festività non lavorata
In caso di festività non lavorata è dovuta al dipendente la normale retribuzione fissa mensile senza alcun elemento aggiuntivo. Discorso diverso per chi è pagato ad ore: a meno che il CCNL non preveda diversamente per le festività spetta la normale retribuzione ragguagliata ad 1/6 (in caso di settimana lavorativa dal lunedì al sabato) o 1/5 (per chi lavora dal lunedì al venerdì) dell’orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL.
La festività non lavorata sarà indicata con un’apposita voce all’interno del cedolino nella colonna “competenze”.
Festività non goduta
Per i dipendenti cui si applica un CCNL che preveda il riconoscimento di un compenso aggiuntivo per la festività non goduta dell’8 dicembre cadente di sabato, l’importo lordo figurerà in cedolino nella colonna “competenze” con l’indicazione “festività non goduta”.
Approfondimento: Festività di dicembre in busta paga: cosa c’è da sapere
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