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di Antonio Maroscia - 4 Ottobre 2022
Il congedo di maternità obbligatorio o semplicemente la maternità obbligatoria consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la lavoratrice madre (o in taluni casi il lavoratore padre) che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto.
L’astensione spetta, a domanda dell’interessato, per due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo oppure (maternità flessibile): 1 mese e 4 o infine, novità dal 2019, 5 mesi subito dopo il parto.
Aggiornamento: in tema di maternità flessibile l’INPS, con la Circolare 106 del 29 settembre 2022, ha fornito le istruzioni sulle nuove modalità di attestazione sanitaria per la fruizione flessibile della maternità delle lavoratrici dipendenti e in Gestione Separata. A partire da tale data i certificati medici necessari devono essere inviati esclusivamente al datore di lavoro e non più all’INPS.
In questa guida andremo a vedere cos’è, come funziona e come fare domanda all’INPS.
Partiamo dalle norme di riferimento. Il periodo di maternità obbligatoria viene tutelato dalla nostra Costituzione la quale all’articolo 37 disciplina una “adeguata protezione alla madre e al bambino”. Anche il Codice Civile all’articolo 2110 recita “In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità e il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio”.
In ogni caso la disciplina di riferimento della maternità obbligatoria è il Testo Unico della maternità D. Lgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni compresa la modifica apportata al periodo tutelato dalla Legge di Bilancio 2019 (ovvero l’astensione obbligatoria di 5 mesi dopo il parto).
In primo luogo i congedi, i riposi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità valgono sia in caso di figli naturali quanto adottivi e in affidamento.
Allo stesso tempo quando parliamo di lavoratrice e lavoratore intendiamo la platea generale di lavoratori: privati, pubblici, soci lavoratori di cooperativa, ma anche coloro i quali hanno un contratto di apprendistato oppure a tempo parziale i quali hanno gli stessi diritti dei colleghi a tempo pieno.
Ai lavoratori con contratto di apprendistato oppure parziale vengono, come abbiamo detto sopra, riconosciuti gli stessi diritti, ma vale la pena trattare in modo più specifico queste due situazioni.
Nel primo caso, quindi contratto di apprendistato, i periodi di astensione obbligatoria di maternità non vengono computati ai fini del periodo di formazione per l’apprendista. Il termine finale subisce quindi uno slittamento pari alla durata della sospensione per congedo di maternità obbligatoria e facoltativa. Questo proprio in virtù di un principio di parità nel trattamento e di non discriminazione, in modo tale che l’apprendista possa effettivamente effettuare pienamente il suo periodo di formazione.
In modo analogo applichiamo gli stessi principi nel contratto a tempo parziale. A livello normativo quindi le tutele sono identiche a tutte le altre tipologie contrattuali, solo il trattamento economico verrà riproporzionato in ragione della ridotta attività lavorativa rispetto ai colleghi assunti con contratto a tempo pieno.
Di conseguenza non è una scelta alla quale il datore di lavoro può optare, ma è un vincolo imposto dall’art. 16 D.Lgs. 151/2001.
Inoltre la stessa legge prevede che il periodo di congedo obbligatorio possa essere anticipato per gravidanza a rischio o per lavori rischiosi.
Leggi anche: Maternità anticipata per lavoro o gravidanza a rischio: cosa c’è da sapere
Passiamo quindi a vedere quanto tempo dura il congedo di maternità obbligatorio. Il periodo di astensione obbligatoria o interdizione al lavoro, se consideriamo la regola generale, dura 5 mesi in totale e copre il periodo che va:
La legge prevede che il periodo di 5 mesi di astensione obbligatoria possa essere fruito anche in periodi diversi: questo prende il nome di maternità flessibile.
La lavoratrice può optare per la flessibilità del congedo ed in questo caso l’estensione sarà:
La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile è della lavoratrice, purché vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l’assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza.
Oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro si tratta anche di un diritto indisponibile per la lavoratrice, ciò significa che in nessun caso l’astensione può essere oggetto di rinuncia, neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice.
Novità per la maternità dal 2019 è, come accennato in premessa, la possibilità di fruire del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto. Questa possibilità ulteriore è stata introdotta con l’ultima legge di bilancio e stabilisce che le madri lavoratrici possano fruire del congedo obbligatorio di 5 mesi a partire dalla data del parto.
Anche in questo caso, come nel precedente congedo flessibile 1+4, vi deve essere una specifica autorizzazione da parte del medico del SSN avallato dal medico competente che attesti l’assenza di rischi per la madre e per il nascituro.
Per usare il congedo obbligatorio dall’ ottavo mese o dopo il parto è necessario presentare la documentazione sanitaria redatta da un medico del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) nel corso del settimo mese di gravidanza.
Aggiornamento: come detto in premessa con la Circolare 106 del 29 settembre 2022, l’INPS ha dettato le novità in materia di flessibilità. Dal 29 settembre 2022 l’attestazione sanitaria per la fruizione flessibile della maternità delle lavoratrici dipendenti e in Gestione Separata deve essere inviata esclusivamente al datore di lavoro e non più all’INPS.
Nonostante non sia un argomento piacevole da affrontare, dobbiamo necessariamente parlare anche del caso in cui la gravidanza venga interrotta. Se l’interruzione avviene entro i 180 giorni dall’inizio della gestazione, l’evento verrà trattato come malattia, se al contrario l’interruzione della gravidanza si verifica a decorrere dal 180° giorno dall’inizio della gestazione è da considerare parto, con conseguente riconoscimento del diritto al congedo di maternità ed al correlativo trattamento economico previdenziale.
In questa seconda situazione viene inoltre data facoltà alla lavoratrice di riprendere l’attività lavorativa, con un preavviso minimo di dieci giorni al datore di lavoro, fermo restando che le sue condizioni di salute siano certificate positivamente dal medico.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria al congedo di maternità obbligatorio, il primo documento necessario da consegnare al datore di lavoro è quello indicante la data presunta del parto. Questo è indispensabile perché è l’elemento che permette di conteggiare il periodo esatto di astensione. Anche se come abbiamo visto sopra trattandosi di data presunta potrebbe esserci scostamento da quella che sarà poi la data ufficiale del parto.
Nel caso in cui la lavoratrice debba avvalersi dell’astensione anticipata è necessaria la relativa certificazione rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro. La stessa può essere altresì rilasciata dall’ASL a seconda dei casi. Nel caso, invece, di richiesta di flessibilità allora la lavoratrice dovrà allegare certificato di assenza di controindicazioni avallato dal giudizio del medico aziendale.
Una volta presentata la domanda, copia di questa deve essere inviata al datore di lavoro per far si che conosca con esattezza le date del congedo. Infine, dovrà essere fornito il certificato di nascita che servirà per conteggiare in modo preciso l’astensione obbligatoria.
Come fare domanda di maternità obbligatoria all’INPS? Dopo aver preparato tutta la documentazione non ci resta che presentare la domanda di congedo di maternità obbligatoria all’INPS.
La domanda va inoltrata all’INPS prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile; pena la prescrizione del diritto all’indennità.
La lavoratrice può farsi assistere nella presentazione della domanda di astensione obbligatoria:
Nel caso in cui voglia presentare domanda di maternità online in autonomia dovrà seguire queste indicazioni.
Per prima cosa bisogna autenticarsi con SPID, successivamente seguire i seguenti passaggi: selezionare > tutti i servizi > maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata, come sotto indicato.
Entrando nel servizio maternità vi troverete davanti a questa schermata nella quale dovrete andare a cliccare > acquisizione domanda, per inserire una nuova domanda.
Si può anche scaricare il manuale utente che guiderà nell’inserimento della domanda.
Una volta selezionato acquisizione domanda vi troverete un menù a tendina > dipendenti > autonomi > gestione separata, che dovrete selezionare in virtù del tipo di lavoratrice. Vediamo quali dati servono per poter inserire una domanda di astensione obbligatoria in caso di lavoro dipendente.
Nelle varie schermate vi verranno richiesti i seguenti dati:
A questo punto l’inserimento dei dati necessari all’inoltro della domanda è terminato, avrete un’ultima schermata nella quale si riepilogano i documenti necessari da allegare ed infine il riepilogo della domanda stessa per poterla controllare.
Per la lavoratrice madre sarà il datore di lavoro a pagare l’indennità di maternità; a sua volta egli si rifarà sull’INPS attraverso il meccanismo della compensazione in F24.
Per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) sono richiesti:
In presenza di questo requisito contributivo, l’indennità di maternità spetta indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro in atto ed è pagata direttamente dall’INPS.
Per le lavoratrici agricole a tempo determinato servono il possesso della qualità di bracciante (iscrizione negli elenchi nominativi annuali) per almeno 51 giornate di lavoro agricolo da avere nell’anno di inizio del congedo. Anche in questo caso paga direttamente l’INPS.
Per le lavoratrici disoccupate, il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro. In tal caso paga l’INPS.