Dimissioni per giusta causa: cosa sono e come funzionano? Quando è possibile dare le dimissioni per giusta causa? Quale procedura bisogna seguire per “licenziarsi” per giusta causa dal lavoro? In generale le dimissioni sono l’atto con cui il dipendente esprime la sua volontà di interrompere il rapporto di lavoro. Quando invece l’iniziativa parte dal datore si parla di licenziamento.
In generale, il dipendente a tempo indeterminato deve comunicare al datore la sua intenzione di dimettersi con un congruo anticipo, definito periodo di preavviso (la cui durata è fissata dal contratto collettivo applicato), tale da consentire all’azienda di trovare un sostituto.
Nel recesso per giusta causa, invece, la legge (art 2119 c.c.) consente al dipendente di interrompere immediatamente il rapporto. Inoltre le dimissioni date per una giusta causa danno diritto anche a richiedere l’indennità di disoccupazione NASpI.
Tuttavia non è sempre possibile dare le dimissioni con questa procedura, ma la decisione deve essere determinata da un comportamento del datore talmente grave da non consentire nemmeno la prosecuzione temporanea del rapporto durante il periodo di preavviso.
La norma su licenziamento e dimissioni per giusta causa è contenuta nell’art 2119 codice civile. E’ la giurisprudenza invece ad aver individuato i casi in cui le dimissioni per giusta causa sono ammissibili; tra cui il mancato o ritardato pagamento della retribuzione o il comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente oppure il demansionamento ecc.
Per la loro gravità, questo tipo di dimissioni ha effetti particolari sia dal punto di vista economico (con il riconoscimento di una specifica indennità) che di sostegno al reddito (il dipendente potrà richiedere il trattamento di disoccupazione). Inoltre il datore di lavoro in tal caso dovrà versare anche il contributo NASpI all’INPS.
Vediamo nel dettaglio quando il dipendente può dimettersi per giusta causa e quali sono i passi da compiere.
Dimissioni per giusta causa: quando si possono dare
Le dimissioni per giusta causa ricorrono in presenza di un’inosservanza del datore rispetto ai suoi obblighi contrattuali, talmente grave da non consentire la prosecuzione del lavoro durante il periodo di preavviso. Il dipendente può perciò richiedere l’interruzione immediata del rapporto.
La giurisprudenza ha individuato i casi in cui il mancato rispetto dell’azienda ai suoi obblighi contrattuali prevede la giusta causa dimissioni:
- mancato pagamento dello stipendio (o in taluni casi ritardato pagamento delle retribuzioni);
- omesso versamento dei contributi previdenziali;
- molestie sessuali da parte del datore;
- mobbing;
- pretesa del datore affinché il dipendente compia atti o condotte illecite;
- ingiurie del superiore gerarchico nei confronti del sottoposto;
- modificazioni particolarmente peggiorative delle mansioni, al di fuori dei casi di demansionamento consentiti dalla legge.
Come “licenziarsi” per giusta causa: procedura telematica
Qual è la procedura da seguire per “licenziarsi” per giusta causa? Il dipendente che intende presentare dimissioni per giusta causa non è tenuto a comunicare immediatamente i motivi che le hanno determinate. Deve tuttavia rendere noto che non si tratta di dimissioni ordinarie.
Il primo passo da compiere è formalizzare le dimissioni in modalità telematica, attraverso l’invio di appositi moduli al datore di lavoro; dove il dipendente può selezionare l’opzione “dimissioni per giusta causa”. Le dimissioni comunicate in altre forme sono inefficaci.
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Il modulo telematico può essere inviato:
- Dal lavoratore in autonomia in possesso del PIN dispositivo INPS (PIN dismesso dal 1° ottobre 2021) o SPID collegandosi al sito cliclavoro.gov.it;
- Tramite intermediari abilitati quali patronati, sindacati, consulenti del lavoro, enti bilaterali, commissioni di certificazione e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (in questi casi non è necessario il PIN dispositivo INPS o SPID).
Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo le dimissioni possono essere revocate con le stesse modalità sopracitate.
E’ importante precisare che il recesso per giusta causa deve essere una reazione immediata alla condotta grave del datore; per cui non è ammesso che il lavoratore posticipi l’interruzione del rapporto, venendo meno in questo caso l’essenza stessa della giusta causa da intendersi come quel comportamento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno nel periodo di preavviso.
Dimissioni per giusta causa: gli effetti in busta paga
Gli effetti economici in busta paga delle dimissioni per giusta causa sono in gran parte gli stessi di quelle ordinarie. Al dipendente verranno liquidati oltre alla retribuzione spettante fino all’ultimo giorno di lavoro:
- Eventuali ferie e permessi non goduti;
- La quota che ha maturato a titolo di mensilità aggiuntive (tredicesima o quattordicesima a seconda del contratto collettivo applicato);
- Trattamento di fine rapporto (TFR).
Recesso per giusta causa: indennità sostitutiva del preavviso
In aggiunta, colui che si dimette per giusta causa ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. E’ una somma pari alla retribuzione che sarebbe spettata al dimissionario se avesse lavorato nel periodo di preavviso richiesto dal contratto collettivo.
Mentre nelle dimissioni ordinarie il lavoratore è in condizione di comunicare la sua intenzione di interrompere il rapporto con un congruo anticipo, in quelle per giusta causa il comportamento del datore è talmente grave da non consentirgli di proseguire ulteriormente il rapporto, perdendo, se non ci fosse l’indennità sostitutiva, la retribuzione spettante per il periodo residuo.
Infine il lavoratore potrà accedere alla disoccupazione.
Dimissioni per giusta causa: indennità di disoccupazione NASpI
In caso di dimissioni per giusta causa il lavoratore dipendente ha diritto a richiedere l’indennità di disoccupazione NASpI INPS. Le dimissioni per giusta causa vengono infatti considerate come causa involontaria di interruzione del rapporto, alla stregua del licenziamento; in quanto tali sono pertanto meritevoli di accedere alla NASPI, qualora ricorrano anche le seguenti condizioni:
- almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Dimissioni giusta causa: ticket licenziamento
Allo stesso tempo il datore di lavoro è tenuto al pagamento del ticket licenziamento ovvero al contributo NASpI a seguito delle dimissioni del lavoratore per giusta causa. Questo proprio perchè, come detto sopra, il lavoratore potrà accedere all’indennità di disoccupazione.
Dimissioni giusta causa: contratto a termine
Nei contratti a tempo determinato il rapporto deve proseguire fino alla data di scadenza naturale. Il recesso è inteso come evento eccezionale e non prevedibile, sia per il lavoratore che per l’azienda.
Per il lavoratore, infatti, l’unica ipotesi in cui si ammette il recesso anticipato sono le dimissioni per giusta causa, tali, per la gravità della condotta aziendale, da non consentire il proseguo del rapporto fino alla scadenza.
In questi casi il dipendente ha diritto anche al risarcimento del danno, in misura pari alla retribuzione cui avrebbe avuto diritto se il rapporto fosse proseguito per la durata prevista.
Non è dovuta, trattandosi di rapporto a termine, l’indennità sostitutiva del preavviso.
Lettera di dimissioni per giusta causa
Di seguito potete trovare una bozza di lettera di dimissioni per giusta causa generica.
(Lavoratore)
Nome e Cognome
Via Tal dei Tali, Numero civico
CAP Città
Spett.le
Azienda
Via esempio, Numero civico
CAP Città
Luogo e data
Oggetto: dimissioni per giusta causa (articolo 2119 codice civile)
Io sottoscritto Nome Cognome con la presente intendo rassegnare le mie dimissioni volontarie irrevocabili e senza preavviso. Comunico quindi la mia indisponibilità a prestare attività durante il periodo di preavviso previsto dalle norme contrattuali.
Ai sensi dell’articolo 2119 del Codice Civile ritengo che i seguenti fatti costituiscano una giusta causa di dimissioni e non consentano, neanche temporaneamente, la normale prosecuzione del rapporto di lavoro:
- INSERIRE LA GIUSTA CAUSA CHE HA PORTATO ALLE DIMISSIONI (es. mancato pagamento delle retribuzioni).
Nel considerare definitivamente risolto il rapporto di lavoro in essere a far data da oggi chiedo infine che, unitamente alle spettanze di fine rapporto comprensive di T.F.R., mi venga corrisposta altresì l’indennità sostitutiva del preavviso.
Distinti saluti.
Nome Cognome
__________________
PER ACCETTAZIONE
Luogo, data e firma del datore di lavoro
_____________________ – __/__/_____ – __________________________
Articolo 2119 Codice Civile
Ecco infine l testo dell’art. 2119 c.c (Recesso con giusta causa) in formato PDF.
CODICE CIVILE-art. 2119 (29,4 KiB, 5.186 hits)