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Fondazione Studi: il diritto di precedenza dopo il Jobs Act

Una guida dei Consulenti del Lavoro sul Diritto sul diritto di precedenza nei contratti a termine dopo la L. 78/2014 di conversione del Dl 34/2014 Jobs Act


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di - 23 Luglio 2014

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato, con circolare n. 16/2014 una utilissima guida riguardo il nuovo diritto di precedenza nei contratti a tempo determinato introdotto dalla L. 78/2014 di conversione con modificazioni del Dl 34/2014 (cd Jobs Act).

La guida della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza analizza inoltre l’istituto e l’applicabilità del diritto di precedenza ai contratti di lavoro intermittente a tempo determinato sulla base delle istruzioni operative diramate dall’Inps negli ultimi mesi.

Con una precedente circolare 13/2014 del 13 giugno 2014, la stessa Fondazione Studi aveva pubblicato un’ottima guida generale contenente tutte le modifiche apportate dalla L. 78/2014 di conversione con modificazioni del Dl 34/2014 alla normativa di riferimento per il contratto a tempo determinato D. Lgs 368/2001.

Leggi anche: La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro sul Jobs Act

D. Lgs 368/2001 Art. 5 Comma 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies

La L. 78/2014 ha introdotto i comma 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies all’Art. 5 del D. Lgs 368/2001 i quali recitano:

4-quater

Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all’articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

4-quinquies

Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4-sexies

Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’articolo 1, comma 2.

Il diritto di precedenza tempo determinato alla luce delle modifiche apportate dalla L. 78/2014, la guida della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

  Circolare 16/2014 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (203,0 KiB, 1.740 hits)

Fonte: http://www.consulentidellavoro.it/

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Categories: ABC Lavoro
Tags: Consulenti del LavoroContratto a tempo determinato