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Il contratto di lavoro

Il contratto di lavoro è un contratto di scambio: il lavoratore mette a disposizione il proprio lavoro, il datore corrisponde la retribuzione


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di - 7 Ottobre 2020

Questo articolo nasce per rispondere alle richieste dei nostri lettori che, numerosi ci chiedono di capire, la differenza tra quello che possiamo definire il contratto di lavoro base e, le diverse tipologie contrattuali ad esso legate.

Il contratto di lavoro è un contratto di scambio giacchè il lavoratore si obbliga a mettere a disposizione del datore la sua attività lavorativa, mentre il datore si obbliga a corrispondere la prestazione della retribuzione.

Il contratto di lavoro: requisiti soggettivi delle parti

Per la corretta stipula del contratto di lavoro le parti devono avere:

Sappiamo infatti che l’accesso dei minori al lavoro è subordinato al raggiungimento di una età minima e all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione.(Per chi volesse approfondire rimandiamo al nostro articolo sul lavoro minorile).

Quali sono i requisiti del contratto di lavoro

Elementi essenziali del contratto di lavoro sono:

Il termine

Il contratto di lavoro subordinato può essere a tempo indeterminato o può avere una scadenza predeterminata per mezzo dell’apposizione di un termine finale alla durata del contratto.

Prima del D. Lgs. 368/2001, il contratto a termine poteva essere stipulato solo in casi tassativamente indicati e, rappresentava una eccezione alla regola secondo cui il contratto di lavoro doveva essere a tempo indeterminato.

Con il D.Lgs. 368/2001 di attuazione della direttiva CEE 1999/70/CE, è stata affermata la legittimità dell’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

L’apposizione del termine è inefficace se non risulta da atto scritto  nel quale devono essere specificate anche le ragioni che hanno portato alla stipula di un contratto a tempo determinato.

I limiti per la stipula di un contratto a tempo determinato non si applicano:

L’invalidità del contratto di lavoro

L’invalidità del contratto di lavoro subordinato è disciplinata dall’art. 2126 c.c. in virtù del quale “la nullità o annullabilità del contratto di lavoro non producono effetto per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione”.

Ciò significa che in questo caso, la legge fa salva gli effetti prodotti dal contratto e, in particolare il trattamento economico spettante al lavoratore per l’attività svolta.

Diritti e doveri delle parti

Il principale dovere del lavoratore è quello di svolgere l’attività lavorativa. La legge però, gli attribuisce ulteriori obblighi definiti integrativi:

Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

La certificazione del contratto di lavoro

Le parti possono far attestare che il contratto che si sottoscrive ha i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.

La certificazione deve essere richiesta per iscritto da entrambe le parti del contratto ad apposite commissioni di certificazioni che sono presenti presso:

Con la certificazione si stabiliscono a priori gli effetti che discendono dal contratto; in tal modo si stabiliscono con certezza i diritti e doveri cui sono tenute le parti del contratto.

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Tags: CCNLGuide