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Lavoro autonomo occasionale 2022: novità no tax area e comunicazione preventiva

Lavoro autonomo occasionale, dalla nuova no tax area alla comunicazione preventiva, la guida per l'anno 2022


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di - 26 Gennaio 2022

Il lavoro autonomo occasionale è stato oggetto di diverse novità negli ultimi due mesi. Anche la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha introdotto alcune modifiche in materia di tassazione dei redditi da lavoro autonomo occasionale.

Infatti, la no tax area è stata innalzata da 4.800 a 5.500 euro. Ciò significa che fino a tale importo i redditi non sono tassati. Per recuperare le ritenute subite nella ricevuta fiscale rilasciata al committente, sarà sempre necessario presentare la dichiarazione dei redditi (va bene anche il 730).

Altra novità riguarda la nuova comunicazione preventiva obbligatoria.

Lavoro autonomo occasionale: inquadramento fiscale

Il codice civile, all’art. 2222 inquadra il lavoro autonomo richiamando la situazione in cui:

una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro.

Soffermandoci sul lavoro autonomo occasionale ossia svolto in maniera non abituale, il trattamento fiscale del reddito da esso scaturente è disciplinato dall’art.67 del DPR 917/86, TUIR. I redditi da lavoro autonomo occasionale sono considerato quali redditi diversi.

Tali  redditi  sono costituiti dalla differenza:

Differenza come individuata dall’art.71 del TUIR.

A tal proposito, nella circolare n° 49/2013, l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza come i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico.

La nuova no tax area

La tassazione dei redditi da lavoro autonomo occasionale così come quelli da lavoro autonomo abituale o di impresa è stata oggetto di modifiche con la Legge di bilancio 2022. Nello specifico, intervenendo sull’art.13 del TUIR, detrazioni per tipologia di reddito, al comma 5, il legislatore ha innalzato la no tax area da 4.800 euro a 5.500 euro.

Ciò significa che fino a tale importo non si pagano “tasse”.

La nuova no tax area non è altro che frutto dell’aumento della detrazione per tipologia di reddito da 1104 a 1265. Tale ultimo importo è l’Irpef teoricamente dovuta per i redditi fino a 5500 (5500*23%).

Per recuperare le ritenute subite nella ricevuta fiscale rilasciata al committente sarà sempre necessario presentare la dichiarazione dei redditi. Va bene anche il 730. Il reddito da lavoro autonomo occasionale andrà indicato nel quadro D, rigo D5 codice 2.

Anche ai redditi da lavoro autonomo occasionale si applicano le nuove aliquote Irpef. Redditi da sommare ad eventuali altri introiti soggetti a Irpef.

Nello specifico, l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del DPR 917/86, TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

La ricevuta fiscale con la ritenuta del 20%

Il lavoratore autonomo occasionale deve rilasciare al committente ossia a colui che richiede la sua prestazione,  una ricevuta “non fiscale”, nella quale è tenuto ad indicare i seguenti elementi obbligatori:

Inoltre, dovrà essere indicato che si tratta di “Operazione non soggetta a IVA a norma dell’articolo 5, comma 2, DPR n 633/72“ Il committente, se impresa, società, professionista ecc,  funge da sostituto d’imposta e dovrà versare per conto del lavoratore la ritenuta del 20% a titolo di acconto Irpef.

La ricevuta dovrà essere emessa preferibilmente al momento del pagamento.

I redditi andranno dichiarati in riferimento all’anno di incasso.

Se la ricevuta ha un valore superiore ai 77,47 euro, deve essere necessariamente rilasciata con marca da bollo da 2 euro.

Gli obblighi previdenziali

Dal punto di vista degli obblighi previdenziali, fino a 5.000 euro non vi è alcun obbligo contributivo.

Infatti, ai sensi dell’art.44 del D.L. 269/2003,

i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), solo qualora il reddito lordo annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000 (art.44 D.L. 269/2003).

Dunque, per i lavoratori autonomi occasionali, i primi 5.000 euro annui costituiscono una soglia di esenzione dall’obbligo contributivo (Fonte portale INPS).

I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali l’eventuale superamento della soglia di esenzione. Con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.

L’imponibile previdenziale sarà  costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese addebitate al committente e risultanti dalla ricevuta.

Ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia previste per i collaboratori coordinati e continuativi, nonché le regole generali in materia di aliquote (33,72%-24%), massimale e accredito contributivo.

Da qui:

Il committente versa il totale della contribuzione come da ricevuta, con l’F24 entro 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

La comunicazione preventiva del lavoratore autonomo occasionale

Un’ulteriore novità introdotta dal D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, in materia di lavoro autonomo riguarda l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Competenza individuata in ragione del luogo ove si svolge la prestazione.

L’obbligo riguarda le imprese committenti e i rapporti avviati dal 21 dicembre 2021 in avanti. Si veda a tal fine la nota n° 29 dell’11 gennaio 2022-Ispettorato nazionale del Lavoro.

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Tags: lavoro autonomo