Cos’è, cosa prevede e quali sono le agevolazioni di cui alla Legge 104 articolo 3, comma 1? La Legge 5 febbraio 1992 numero 104 denominata “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti” delle persone con handicap ha tra i suoi obiettivi quello di predisporre una serie di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale oltre a tutelare giuridicamente ed economicamente i soggetti con disabilità.
Gli stessi principi sono stati ripresi da altri interventi normativi che hanno introdotto, negli anni, una serie di agevolazioni fiscali, concretizzatesi soprattutto nel riconoscimento di particolari detrazioni Irpef (il cui compito è quello di abbattere il carico fiscale) o aliquote IVA ridotte al 4%, in luogo della percentuale ordinaria al 22%.
Per individuare i soggetti aventi diritto ai benefici di legge, l’articolo 3, comma 1 stabilisce che è “persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Lo stato di disabilità in parola è accertato da un’apposita Commissione ASL, previa domanda del soggetto interessato e si differenzia, peraltro, da quanti si trovano nella situazione di gravità descritta dal successivo comma 3 del medesimo articolo 3. Tali si considerano le persone con minorazione, singola o plurima, in grado di ridurre l’autonomia personale, correlata all’età, in modo “da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Legge 104 articolo 3, comma 1: quali agevolazioni spettano
Analizziamo ora in dettaglio le principali misure di favore per i soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 104 articolo 3, comma 1.
Lavoro notturno
La normativa (articolo 11, comma 2, lettera c, Decreto legislativo 8 aprile 2003 numero 66) stabilisce che non sono obbligati a prestare lavoro notturno, tra gli altri, la “lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile” ai sensi della Legge numero 104/1992.
Sempre il Decreto numero 66/2003, qualifica il “lavoro notturno” come il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Agevolazioni Legge 104 per l’auto
Per quanto riguarda il settore auto, sono previste una serie di agevolazioni fiscali e non, riservate a persone:
- Non vedenti;
- Sorde;
- Con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- ridotte o impedite capacità motorie.
Detrazione Irpef
Prevista una detrazione fiscale corrispondente al 19% del costo sostenuto per l’acquisto di mezzi di locomozione, nuovi o usati.
La detrazione dev’essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro; inoltre spetta una sola volta nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto).
Agevolazione Iva
L’acquisto di autovetture, nuove o usate, con cilindrata fino a:
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
- 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
- 150 kW di potenza se con motore elettrico;
sconta un’IVA al 4%, applicabile anche per l’acquisto di optional e le prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dalla persona con disabilità.
Esenzione permanente dal pagamento del bollo
Gli stessi veicoli ammessi al beneficio dell’aliquota IVA ridotta possono essere esentati dal pagamento del bollo.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato presenti una nuova istanza e trasmetta nuovamente la documentazione necessaria.
Esenzione dall’imposta di trascrizione
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità, sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA, richiesta per la registrazione dei passaggi di proprietà.
Agevolazioni sulle spese sanitarie
Per quanto riguarda le agevolazioni sulle spese sanitarie bisogna distinguere fra detrazioni con e senza franchigia.
Detrazione con franchigia
Le spese mediche sostenute dal contribuente conferiscono in generale il diritto ad una detrazione fiscale, calcolata in misura pari al 19% delle somme pagate eccedenti la franchigia di 129,11 euro.
A beneficiare della misura è il soggetto che ha effettivamente sostenute le spese nell’interesse proprio e / o delle persone fiscalmente a carico.
Possono accedere alla detrazione i costi sostenuti, ad esempio, per:
- Prestazioni chirurgiche;
- Prestazioni ospedaliere;
- Trapianti di organi;
- Prestazioni specialistiche;
- Analisi, ricerche e radiografie.
Detrazione senza franchigia
Sono ammesse alla detrazione del 19%, senza applicazione della franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
- Il trasporto in ambulanza della persona con disabilità (al contrario, le prestazioni specialistiche effettuate nel corso del trasporto rientrano tra le spese sanitarie soggette alla franchigia di 129,11 euro);
- Il trasporto della persona con disabilità (documentato con regolare fattura) effettuato da una onlus che ha tra i propri obiettivi istituzionali l’assistenza ai soggetti disabili;
- L’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture od ernie ovvero per correggere i difetti della colonna vertebrale, nonché poltrone per inabili e persone non deambulanti;
- L’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- La costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (in tal caso la detrazione non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma unicamente sull’eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest’ultima misura fiscale);
- L’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo alla carrozzella, nonché l’installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento, collocata nell’abitazione (la detrazione spetta per la sola porzione eccedente quella per cui si beneficia dell’analoga misura relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche);
- Acquisto di sussidi tecnici ed informatici, destinati a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità (rientrano in questa casistica l’acquisto di pc, telefoni dotati di viva voce ed altri strumenti dotati di touch screen o tastiera espansa);
- L’acquisto di cucine, con esclusivo riferimento a quelle componenti dotate di tecnologie informatiche, elettroniche o meccaniche in grado di facilitare il controllo dell’ambiente (tali caratteristiche devono essere descritte in fattura);
- I mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione ed al sollevamento delle persone con disabilità.
La detrazione è estesa ai familiari che hanno sostenuto gli oneri in parola per il familiare fiscalmente a carico.
Spese per addetti all’assistenza
Un’altra detrazione, sempre al 19%, riguarda le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione dev’essere calcolata su un ammontare di spesa fino a 2.100 euro. E’ riservata ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 40 mila euro.
Sulle caratteristiche dell’autosufficienza, si ricorda che la stessa:
- Deve risultare da certificazione medica;
- Dev’essere collegata all’esistenza di patologie;
- Si concretizza nell’impossibilità di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, nonché deambulare o indossare gli indumenti;
- Si verifica per coloro che necessitano di sorveglianza continua.
Misure estesa
La misura fiscale in parola, peraltro garantita anche alle spese sostenute per il familiare non autosufficiente (a prescindere se a carico o meno) è estesa ai casi di assistenza garantita da:
- Case di cura o di riposo, a patto che la documentazione certifichi in maniera distinta i corrispettivi riguardanti l’assistenza rispetto a quelli relativi ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante;
- Cooperative di servizi, a patto che la documentazione specifichi la natura del servizio reso;
- Agenzie interinali, in tal caso la documentazione deve precisare la qualifica contrattuale del lavoratore.
Il tetto di spesa dev’essere peraltro da intendersi riferito al singolo contribuente, a prescindere dal numero di soggetti che prestano l’assistenza.
Da ultimo, è opportuno precisare che la detrazione in parola è cumulabile con la deducibilità dal reddito imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (ad esempio, colf, baby-sitter ed assistenti delle persone anziane).
La deducibilità opera con riferimento ai contributi a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.
Aliquota IVA ridotta per mezzi di ausilio e sussidi tecnico – informatici
Le persone con disabilità possono farsi carico di un’IVA al 4% (in luogo di quella ordinaria al 22%) per:
- Acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione ed al sollevamento delle persone; si pensi a servoscala, protesi ed ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti, protesi dentarie, apparecchi di ortopedia ed oculistica, apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;
- Acquisto di sussidi tecnici ed informatici diretti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilità, quali fax, modem, pc, telefoni con viva voce.
Con riferimento all’ultimo punto, deve comunque trattarsi di sussidi a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio.
Eliminazione di barriere architettoniche
Gli interventi diretti ad eliminare le barriere architettoniche possono accedere ad una serie di agevolazioni:
- Detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia, corrispondente al 50% da calcolarsi su un importo massimo di spesa di 96 mila euro;
- Detrazione al 75% per le spese sostenute nel 2022 riguardanti la realizzazione di interventi finalizzati al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- Detrazione del 110% “Superbonus” per interventi cosiddetti “trainanti”.
Legge 104 art 3 comma 1 testo
Alleghiamo infine il testo in PDF della Legge 104 così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 - Testo Gazzetta Ufficiale (254,3 KiB, 18.547 hits)
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