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La maternità nel CCNL Contratto del commercio e terziario

Maternità contratto CCNL Commercio con esempi pratici per la gestione del congedo obbligatorio, maternità anticipata, congedo parentale.


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di - 4 Luglio 2012

Proseguendo nell’analisi del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) commercio e terziario oggi affronteremo il tema della maternità. Dopo aver visto la malattia e le ferie permessi passiamo ora ad analizzare l’Istituto della maternità nel contratto del commercio e terziario; ovvero i diritti e doveri del lavoratore del CCNL commercio in caso di maternità, analizzando nel dettaglio tutti gli argomenti correlati (maternità obbligatoria, maternità facoltativa, congedo parentale, maternità facoltativa a ore ecc.) e cercando di capire il significato dei termini più utilizzati con esempi pratici.

La normativa di riferimento è contenuta nel testo unico D. Leg.vo 26 marzo 2001, n. 151 Legge 8 marzo 2000 n. 53 (Testo Unico Maternità e Paternità) anche se alcune norme sono state adeguate o ampliate dal CCNL Commercio e Terziario.

Ecco i dettagli.

Contratto commercio maternità: il congedo obbligatorio

La dipendente in gravidanza ha diritto di astenersi dal lavoro per cinque mesi complessivi, nello specifico:

Se il parto avviene prima della data presunta, la dipendente avrà diritto di astenersi dal lavoro per i tre mesi successivi alla data presunta.

Leggi anche: Congedo di maternità obbligatorio

Esempio

Se il parto avviene dopo la data presunta, la dipendente avrà diritto di astenersi per i tre mesi (o 4 o 5 mesi nel caso di flessibilità) successivi la data effettiva del parto.

Esempio

La dipendente, compilando l’apposita sezione nella domanda da inviare all’Inps e presentando un certificato del medico ginecologo, può decidere di usufruire della flessibilità del congedo obbligatorio, iniziando l’astensione dal lavoro un mese o due mesi dopo (quindi ad un mese o fino alla data presunta del parto). La durata complessiva del congedo sarà comunque di cinque mesi (il mese che precede il parto ed i quattro o cinque mesi successivi).

Retribuzione maternità CCNL Commercio

Il contratto del commercio prevede che alla dipendente in maternità obbligatoria sia garantita la piena retribuzione. L’Inps indennizza infatti l’80% dell’ultima retribuzione percepita e tale indennità è integrata fino al raggiungimento del 100% della retribuzione dal datore di lavoro.

Il CCNL prevede inoltre che i periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.

N.B. Chiarimento a verbale all’art. 185

Le parti si danno atto che, ferma restando la corresponsione integrale della tredicesima mensilità, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla quattordicesima mensilità.

Maternità anticipata contratto commercio

La dipendente può richiedere l’interdizione anticipata dal lavoro, qualora ricorrano problemi di salute durante la gravidanza, oppure nel caso in cui vi siano condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della lavoratrice madre e del bambino e non si possan adibire la lavoratrici ad altri ruoli o reparti.

Ricordiamo che dal 1 aprile 2012, ai sensi del decreto legge 5 del 9/02/2012, la procedura di interdizione anticipata non è più di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro (o ispettorati), ma delle ASL, che, in caso di accoglimento della domanda, rilasciano un certificato con indicata la data dalla quale deve avere inizio l’interdizione dal lavoro.

Presentando il documento al datore di lavoro e all’Inps, la dipendente avrà diritto di astenersi dalla data di interdizione dal lavoro fino al termine della maternità obbligatoria.

Esempio

La data presunta del parto è il 19/03/2012.
La data di interdizione dal lavoro è il 15/02/2012.
Il parto avviene il 21/03/2012
La dipendente avrà diritto di astenersi dal lavoro dal 15/02/2012 al 20/06/2012.
Potrà riprendere l’attività lavorativa il 21/06/2012.

Il contratto del commercio prevede che alla dipendente in maternità anticipata sia garantita la piena retribuzione. Dal punto di vista della retribuzione, valgono quindi le considerazioni fatte per la maternità obbligatoria.

Congedo parentale contratto commercio (o astensione facoltativa)

I genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivo fra i due non superiore ai 10 mesi, presentando domanda all’Inps. I mesi di congedo parentale non devono essere necessariamente goduti nei mesi successivi al congedo obbligatorio: la/il dipendente può infatti decidere di goderne fino al compimento degli 8 anni del bambino, anche frazionatamente, dando un preavviso di 15 giorni al datore di lavoro.

Di norma, la dipendente che sceglie di fruire del congedo parentale (non obbligatorio), si astiene dal lavoro per i 180 giorni (6 mesi) successivi al termine della maternità obbligatoria.

Per il periodo di congedo parentale, l’Inps garantisce il 30% dell’ultima retribuzione percepita prima dell’inizio della maternità obbligatoria. Il contratto del commercio non prevede alcuna integrazione a carico del datore di lavoro.

NB La/il dipendente in congedo parentale, non matura i ratei di tredicesima e quattordicesima.

Riposi per allattamento contratto commercio

Fino al compimento dell’anno del bambino, la dipendente del CCNL Commercio ha diritto ai riposi per allattamento, nello specifico:

I riposi per allattamento sono pagati dall’Inps direttamente in busta paga.

Esempio

Domanda di maternità all’INPS

Per informazioni sulle modalità di presentazione delle domande all’Inps, vi invitiamo a visitare il sito dell’Istituto (www.inps.it).

Ricordiamo che dal 1 0ttobre 2011, non è più possibile presentare le domande in forma cartacea alle sedi Inps. Le domande possono essere presentate solo telematicamente. La dipendente potrà:

NB Per inoltrare la domanda è necessario avere SPID.

E’ bene muoversi con anticipo per farne richiesta, dal momento che solo una parte del codice viene fornita online; la seconda parte viene inviata via posta.

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Tags: CCNLMaternitàpermessi e congedi