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Naspi e contratto a termine: spetta la disoccupazione se si rifiuta la proroga?

Il dipendente che rifiuta la proroga o la trasformazione del contratto ha diritto all'indennità di disoccupazione NASpI? Analisi completa.


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di - 15 Settembre 2021

La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o indennità di disoccupazione è una prestazione economica erogata dall’INPS a sostegno dei periodi di disoccupazione involontaria dei dipendenti.

L’accesso al sussidio, previa apposita domanda inviata all’Istituto, è riconosciuto in presenza di tre requisiti (lavorativi e contributivi):

Tra le ipotesi di cessazione involontaria del contratto figura la scadenza del contratto a termine, insieme naturalmente a licenziamento, dimissioni per giusta causa, dimissioni nei periodi tutelati di maternità e altri casi specifici.

Nel silenzio normativo che regna sul tema, è logico però chiedersi se spetta o meno la NASpI nelle ipotesi di cessazione del rapporto a tempo determinato per rifiuto del dipendente alla proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Disoccupazione NASpI: cos’è e come funziona

L’accesso alla NASpI (insieme agli altri requisiti di tipo contributivo) è riservato a coloro che si trovano in stato di disoccupazione involontaria.

Tale situazione, necessaria per tutto il periodo di fruizione del sussidio, presuppone:

Perdita involontaria del lavoro

Come anticipato, lo stato di disoccupazione dev’essere involontario. Si considerano tali le ipotesi di interruzione del rapporto:

Scadenza contratto a tempo determinato (a termine)

Tra le ipotesi di disoccupazione involontaria, nell’ottica dell’accesso alla NASpI, figura la cessazione del rapporto a tempo determinato per scadenza del termine.

E’ utile ricordare che, in deroga a quella che è legislativamente definita come la forma ordinaria di rapporto di lavoro subordinato, stiamo parlando del contratto a tempo indeterminato, è possibile, nel rispetto di determinati limiti (ad esempio legati alla durata complessiva), siglare un contratto a termine.

Quest’ultimo si risolverà alla data di scadenza inizialmente prevista, senza necessità di alcuna comunicazione o azione specifica da parte dell’azienda o del dipendente.

Fanno eccezione i casi di:

Pertanto, il dipendente che vede cessare il contratto a tempo determinato per scadenza del termine può accedere, in presenza degli altri requisiti all’indennità NASI.

Rifiuto della proroga o della trasformazione: si ha diritto alla NASpI?

Cosa accade se il dipendente rifiuta la proroga del contratto a termine o la sua trasformazione a tempo indeterminato? In assenza di chiarimenti legislativi di INPS o Ministero del lavoro, si ritiene, interpretando letteralmente la normativa NASpI, di escludere dal diritto al sussidio le ipotesi in cui la cessazione del rapporto è legata ad una decisione del dipendente, di rifiuto della proroga / trasformazione.

L’accesso alla prestazione INPS è infatti riservato ai casi di disoccupazione “involontaria”, escludendosi pertanto le ipotesi di cessazione del rapporto per volontà del dipendente (ad esempio per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale).

Rifiuto verbale della proroga o della trasformazione

Tuttavia è bene sottolineare che se il rifiuto della proroga o della trasformazione del contratto non risulta da atto scritto (contratto individuale iniziale o nuovo contratto di proroga o trasformazione) il datore di lavoro non potrà dimostrare il rifiuto del lavoratore; inoltre il datore di lavoro non può comunicare il rifiuto tramite Unilav o Comunicazioni Obbligatorie dal datore di lavoro. Al massimo potrà fare una comunicazione al centro per l’impiego, ma questa dovrà essere supportata da documentazione scritta.

Quindi effettivamente in questo caso il dipendente può comunque fare domanda di NASpI; in quanto la sua volontà di non proseguire il rapporto di lavoro non figura da nessuna parte. Inoltre se la proroga o la trasformazione sono decisioni unilaterali del datore di lavoro non si può costringere il lavoratore a proseguire il rapporto di lavoro contro la sua volontà; magari minacciandolo anche di non aver diritto alla disoccupazione!

Infatti potrebbe essere che il lavoratore ha iniziato il lavoro proprio in virtù del fatto che lo stesso era a termine:

Pertanto in questi ultimi casi il requisito della involontarietà della perdita del lavoro (tipico del licenziamento o delle dimissioni per giusta causa) si applicherebbe, seppur forzatamente, al rifiuto della proroga o della trasformazione.

Requisiti contributivi NASpI

Nei paragrafi che seguono la descrizione degli altri requisiti contributivi che meglio vengono enunciati nella nostra guida completa alla disoccupazione INPS.

Tredici settimane negli ultimi 4 anni

Il secondo requisito impone di totalizzare almeno tredici settimane di contributi nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Si considerano utili ai fini del conteggio i:

Da ultimo, in virtù del cosiddetto principio di automaticità delle prestazioni, si considera come utile la contribuzione dovuta anche se non versata dall’azienda.

Trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi

Ulteriore condizione per accedere all’indennità NASpI è il possesso di almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione.

A tal fine si computano le giornate indicate con il codice “S” all’interno del flusso UNIEMENS, quelle cioè di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

Al verificarsi di una serie di eventi si procede ad ampliare il periodo di dodici mesi, all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate:

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Tags: Contratto a tempo determinatoNASpI