Nessuna norma di legge disciplina la cosiddetta “pausa sigaretta”. Questo significa che ogni azienda è libera di prevederla o meno in base alle proprie esigenze produttive e organizzative.
Se prevista, è consigliabile regolamentarla, eventualmente consegnando un’apposita informativa ai dipendenti, sia i neo assunti che quelli già in forza. I dipendenti, prima di assentarsi per la pausa per fumare la sigaretta, devono accertarsi che l’azienda lo consenta, al fine di non incorrere in sanzioni disciplinari che possono portare anche al licenziamento.
Analizziamo la disciplina nel dettaglio.
Pausa sigaretta al lavoro: quando concederla
Al di là di quelli che sono gli obblighi di legge e le eventuali clausole del contratto collettivo applicato, è a discrezione dell’azienda concedere o meno la “pausa sigaretta”, in considerazione di quelle che sono le esigenze produttive e aziendali.
Si pensi a uffici o reparti che devono garantire una presenza costante durante tutto l’arco della giornata lavorativa. In questi frangenti la pausa sigaretta è possibile se il dipendente che si assenta viene momentaneamente sostituito da un collega.
E’ importante chiedere in sede di assunzione (o nei colloqui preliminari) sulla possibilità di assentarsi per la pausa sigaretta. Se questa non è ammessa e il dipendente abbandona comunque il posto di lavoro, tale condotta potrebbe essere sanzionata a livello disciplinare e portare, nei casi più gravi, anche al licenziamento.
Ovviamente, prima di irrogare qualsiasi sanzione, l’azienda deve accertarsi che la condotta del dipendente sia inclusa tra quelle vietate dal contratto collettivo o dal codice disciplinare.
Il passaggio successivo è la contestazione disciplinare. Al dipendente dev’essere comunicato in forma scritta che la condotta di cui si è reso responsabile è contraria al codice disciplinare e pertanto prima di prendere qualsiasi provvedimento si concedono 5 giorni di tempo per presentare eventuali giustificazioni.
Decorsi 5 giorni senza che siano state presentate giustificazioni o ritenendo insufficienti le ragioni del dipendente l’azienda può decidere di irrogare la sanzione disciplinare che può tradursi in ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro o licenziamento.
Informativa sui luoghi di lavoro
Per ragioni di sicurezza sul lavoro e di igiene ambientale, è opportuno regolamentare questa pausa, consegnando ai dipendenti in sede di assunzione (nonché a quelli già in forza) un’informativa comportamentale che disciplini l’utilizzo della sigaretta in azienda, compresa quella elettronica.
Il contenuto dell’informativa può essere riassunto in:
- Divieto di fumo nei locali chiusi e nelle aree interne degli uffici / stabilimento;
- Divieto di fumare nello svolgimento dell’attività lavorativa ma solo durante la pausa;
- Fumare esclusivamente nelle zone dedicate (opportuno che siano indicate da segnaletica orizzontale e verticale di un determinato colore);
- L’avvertenza che i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge.
Dell’informativa se ne può consegnare una copia al dipendente mentre una seconda copia (firmata dal dipendente per ricevuta) dev’essere conservata dall’azienda.
Planimetria
Sempre in sede di assunzione e ai dipendenti già in forza è opportuno consegnare una planimetria dell’azienda con indicati i punti in cui è consentito fumare.
La planimetria può essere inserita all’interno del manuale sulla sicurezza aziendale, anch’esso da consegnare in sede di assunzione.
Normativa aziendale sulla pausa sigaretta
La normativa aziendale o la prassi riguardante la pausa sigaretta dev’essere rispettata da tutti i soggetti in forza all’azienda. Questo comprende oltre ai lavoratori subordinati anche tutti coloro che non sono titolari di contratti di lavoro dipendente. Ci si riferisce a collaboratori coordinati e continuativi, liberi professionisti, lavoratori autonomi occasionali, tirocini extra-curriculari, stagisti. Insomma tutti coloro che vengono impiegati all’interno dei locali aziendali.
Nella platea sono compresi anche i dipendenti delle agenzie di somministrazione (cosiddetti interinali) presenti in azienda; dal momento che quest’ultima è il soggetto utilizzatore delle loro prestazioni lavorative.
L’obbligo si estende infine ai soggetti distaccati, nonostante questi rimangano, per l’intera durata dell’accordo, alle dipendenze dell’azienda distaccante.
Durata della pausa sigaretta al lavoro
La durata della pausa sigaretta è stabilita dall’informativa comportamentale o dalla prassi aziendale. Questa di norma dipende dalle esigenze produttive e organizzative dell’ufficio / reparto. In contesti impiegatizi o di piccole dimensioni, la durata è di norma concordata con i colleghi o con il proprio responsabile.
Chi decide le pause per fumare
Come detto è l’azienda a decidere se concedere o meno la pausa sigaretta. Nelle realtà di grandi dimensioni la disciplina delle pause può essere demandata a regolamenti interni.
Come anticipato, in uffici a personale ridotto o che comunque svolgono attività amministrative / impiegatizie, la scelta se concedere o meno la pausa sigaretta ricade sul responsabile.
Nei contesti operai invece la durata e la concessione della pausa sigaretta è demandata al capo reparto o al responsabile di produzione.
Le pause obbligatorie
La pausa in oggetto può coincidere con la pausa obbligatoria richiesta dalla normativa sull’orario di lavoro (Dlgs. n. 66/2003). Questa prevede per chi ha un orario giornaliero superiore alle 6 ore il diritto di avere una pausa per il recupero delle energie psico-fisiche, la consumazione del pasto ovvero per attenuare la monotonia del lavoro.
La durata è prevista dal CCNL applicato ovvero, in mancanza di sue disposizioni in materia, la normativa stabilisce che la pausa non possa essere inferiore ai 10 minuti.
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Come avviene per la pausa sigaretta, spetta all’azienda la decisione su quando collocare la pausa obbligatoria, in base a quelle che sono le esigenze organizzative e produttive.
I 10 minuti possono essere fissati in ogni momento della giornata lavorativa.
Orario spezzato
A scelta dell’azienda la pausa sigaretta può coincidere con quella che è comunemente chiamata “pausa pranzo”. Trattasi di un periodo di sospensione dell’attività regolamentato nel contratto di assunzione, nelle condizioni relative all’orario di lavoro.
Pensiamo ad un dipendente con orario a tempo pieno pari a 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì e così distribuite:
- 8,00 – 12,00 lavoro;
- 12,00 – 13,00 pausa pranzo;
- 13,00 – 17,00 lavoro.
Retribuzione della pausa sigaretta
A meno che non coincida con la pausa pranzo (in cui l’attività lavorativa è sospesa), la pausa sigaretta rientra nell’orario di lavoro giornaliero ed è perciò retribuita.
Questo significa che se da contratto l’attività lavorativa dev’essere svolta dalle ore 8,00 alle ore 16,00 e all’interno delle 8 ore sono previsti 15 minuti per la pausa sigaretta, la retribuzione non subisce alcuna variazione se il dipendente si assenta per i suddetti 15 minuti.
Inoltre, spetta lo straordinario se il dipendente anziché uscire dal lavoro alle 16,00 si trattiene fino alle 17,00, a prescindere dall’aver fatto la pausa sigaretta.
Discorso diverso se la pausa sigaretta è compresa nella pausa pranzo. Quando da contratto di assunzione l’orario di lavoro è “spezzato” (come da esempio esaminato sopra), la pausa pranzo è un periodo di non lavoro per il quale non spetta la retribuzione.