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Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: cosa c’è da sapere

Azienda e dipendente possono accordarsi per interrompere il contratto, parliamo in questo caso di risluzione consensuale del rapporto di lavoro


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di - 11 Gennaio 2019

Il rapporto di lavoro può cessare per volontà del datore (licenziamento) o del dipendente (dimissioni), esiste inoltre una terza ipotesi denominata risoluzione consensuale in cui le parti di comune accordo decidono di risolvere il contratto; questa è prevista dal codice civile all’articolo 1372.

Fino al 12 marzo 2016 datori e dipendenti che volessero dar corso ad una risoluzione del contratto consensuale non erano tenuti a particolari adempimenti eccezion fatta per l’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego a mezzo modello Unilav, entro i 5 giorni successivi all’ultimo lavorato.

Tuttavia, a partire dalla predetta data e per effetto del Dlgs. n. 151/2015 il lavoratore deve formalizzare la sua volontà di interrompere il rapporto esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro, trasmessi poi al datore e all’Ispettorato Territoriale del lavoro.

Una particolare procedura è prevista in caso di risoluzione consensuale che coinvolga:

In questi casi, la risoluzione è efficace solo se convalidata davanti al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.

Nei paragrafi che seguono analizzeremo nel dettaglio la disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro con accordo tra le parti.

Risoluzione consensuale: l’accordo

Nell’accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, datore e dipendente sono liberi di definire ogni aspetto relativo alla cessazione del contratto.

In primis stabilire la decorrenza degli effetti dell’accordo che può essere immediata o differita:

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con incentivo all’esodo

L’accordo di risoluzione può prevedere l’impegno del datore ad erogare somme aggiuntive rispetto a quanto dovuto per effetto della cessazione del rapporto, il cosiddetto “incentivo all’esodo”. Questo gode peraltro di una normativa di favore:

Infine, è opportuno sottolineare che le cessazioni a seguito di accordo di risoluzione consensuale non danno diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

Risoluzione consensuale online

Come anticipato nell’introduzione, il Dlgs. n. 151/2015 con l’intento di combattere il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” (raccogliere la firma del dipendente su una comunicazione di dimissioni senza data che verrà invece apposta all’occorrenza e in maniera fraudolenta dall’azienda) ha previsto dal 12 marzo 2016 l’obbligo per il dipendente di formalizzare la sua volontà di interrompere il rapporto in modalità telematica con l’invio di moduli standard al datore (via pec) e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Dal momento che l’obbligo si estende anche ai casi di risoluzione consensuale, i dipendenti coinvolti dovranno attenersi alla procedura telematica. Ogni altra modalità di comunicazione è inefficace.

Nel compilare il modulo il dipendente dovrà indicare trattasi di risoluzione consensuale oltre a riportare la data di decorrenza della cessazione (per intenderci il giorno successivo all’ultimo in cui è stato in forza).

L’invio del modulo può avvenire in autonomia sul sito www.cliclavoro.gov.it (è necessario possedere il PIN dispositivo INPS o delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale cosiddetto SPID) o tramite intermediari abilitati come patronati, consulenti del lavoro, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (in questi casi non è richiesto il PIN dispositivo INPS o le credenziali SPID).

Leggi anche: Come dare le dimissioni on line

Revoca della risoluzione consensuale

Il lavoratore ha 7 giorni di tempo decorrenti dalla data di trasmissione per revocare la dichiarazione di risoluzione consensuale; la revoca si invia con le stesse modalità previste per l’invio.

Convalida della risoluzione consensuale

E’ soggetta a una particolare e distinta procedura di convalida la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che coinvolga:

In questi casi, il dipendente presenta un’apposita richiesta al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro (istituito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo in cui il lavoratore è impiegato), allegando l’accordo di risoluzione consensuale, la cui efficacia è sospesa fino al termine della procedura.

Pervenuta la richiesta, il servizio competente:

Ticket licenziamento

Il ticket licenziamento ovvero il contributo aziendale di recesso non è di norma dovuto nei casi di risoluzione consensuale del rapporto; eccezion fatta per i casi che danno diritto all’indennità di disoccupazione NASPI. Nello specifico le risoluzioni avvenute in ragione del rifiuto del dipendente di essere trasferito ad altra unità produttiva, distante oltre 50 km dal luogo di residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici.

Si ricorda che per avere diritto alla NASPI il dipendente dovrà rispettare anche i seguenti requisiti:

Il contributo aziendale di recesso o contributo NASpI è pari ad euro 495,34 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale. Per coloro che hanno un’anzianità pari o superiore a 36 mesi il ticket è pari a 495,34 * 3 = 1.486,02 euro.

Leggi anche: Ticket licenziamento: importo e quando va pagato

La somma, a carico del datore di lavoro e destinata a finanziare l’indennità di disoccupazione, dev’essere versata all’INPS con modello F24; la somma si paga quindi insieme ai contributi previdenziali del mese.

Risoluzione consensuale contratto a tempo determinato

Infine quella della risoluzione con accordo tra le parti anche una delle vie percorribili per interrompere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato.

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Tags: risoluzione consensuale