L’articolo 2120 del codice civile disciplina il trattamento di fine rapporto di lavoro (d’ora in poi TFR). Il TFR è un elemento della retribuzione che il datore di lavoro deve liquidare al lavoratore nel momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Si tratta di una retribuzione “differita”, poiché viene percepita dal lavoratore in un momento successivo a quello in cui si svolge il lavoro ed ha oggi sempre più una funzione previdenziale, avendo lo scopo di garantire al lavoratore una somma di denaro nel momento della perdita dell’occupazione.
Infatti, se in passato il TFR, noto anche come “liquidazione” o “buonuscita”, era nella prassi la somma percepita al termine della carriera lavorativa dal dipendente poco prima del pensionamento, oggi va trasformandosi sempre più in un ammortizzatore sociale.
In questo quadro di mutamento, dal 1° gennaio 2007, il TFR è diventato anche una fonte di finanziamento dei fondi pensionistici complementari (il cosidetto “secondo pilastro”; il “primo pilastro” è la previdenza obbligatoria), al fine di consentire al lavoratore la maturazione di una pensione che vada ad integrare la pensione pubblica: il D.Lgs 252/2005 ha sancito l’obbligo per il lavoratore di decidere entro sei mesi dall’assunzione se mantenere in tutto o in parte il TFR in azienda o destinarlo ad un fondo complementare.
La disciplina del TFR è applicabile alla generalità dei lavoratori dipendenti. Il calcolo del TFR annuale deve essere indicato, insieme al cumulo pluriennale, nella busta paga e nel CUD del lavoratore.
La gestione del TFR
Il TFR accantonato e non destinato a fondi di previdenza complementare compete al datore di lavoro nella aziende che occupano fino a 49 dipendenti.
Nelle aziende con almeno 50 dipendenti il TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2007 compete al Fondo Tesoreria dell’Inps, che provvederà anche alla liquidazione attraverso il meccanismo dell’anticipazione da parte del datore di lavoro (salvo conguaglio per la quota di competenza del Fondo sull’ammontare dei contributi obbligatori dovuti all’INPS).
La retribuzione utile
La retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR è costituita dagli elementi retributivi aventi natura tipica, normale e ripetitiva, nel rapporto di lavoro, escludendo le somme erogate a titolo occasionale. Rientrano nella determinazione dell’imponibile ai fini del TFR, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, tutti i compensi di competenza dell’anno diventati liquidi ed esigibili: minimo contrattuale, scatti di anzianità, superminimi, premi presenza, maggiorazioni, straordinari continuativi, indennità di mensa, importi forfettari, provvigioni, premi e partecipazioni, prestazioni retributive in natura, compensi arretrati dovuti per effetti di vertenze o rinnovi contrattuali, altre somme riconosciute, con l’esclusione dei rimborsi spese.
Al fine della determinazione della retribuzione utile, i contratti collettivi possono prevedere il computo di ulteriori somme o escluderne altre prese invece in considerazione dalla legge, con il solo limite dato dall’impossibilità di stabilire una retribuzione accantonabile che sia al di sotto del minimo costituzionalmente garantito.
In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, vanno computate come mese intero solo le frazioni di mesi pari o superiori a quindici giorni. La giurisprudenza è divisa fra l’esclusione o la computabilità della retribuzione riferita alla frazione di mese inferiore ai quindici giorni; quest’ultima sembra essere la modalità di calcolo avvalorata dall’orientamento più recente.
I periodi di sospensione del rapporto validi ai fini dell’anzianità di servizio ma non retribuiti non devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo. La legge prevede il computo di una “retribuzione figurativa” per i periodi di astensione del lavoro dovuti a maternità, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni, contratti di solidarietà.
La retribuzione è pari a quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale prestazione.
La tassazione del TFR
Il TFR è calcolato per quote annuali, ottenute dividendo la retribuzione utile per il coefficiente “13,5”. Sulla soluzione imponibile ai fini previdenziali deve essere trattenuto un contributo pari allo 0,50 a favore del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, anticipato dal datore di lavoro all’INPS con la denuncia mensile dei contributi obbligatori.
L’art.11 del D.Lgs. 47/2000 ha modificato, la tassazione delle quote di TFR maturato dal 1° gennaio 2001. Per le quote maturate al 31 dicembre 2000, continueranno ad applicarsi le precedenti modalità di tassazione. Per il TFR maturato al 31 dicembre 2000, la base imponibile è costituita dal trattamento ridotto della detrazione annuale di € 309,87 (riproporzionata per i rapporti di lavoro part-time).
Le quote accantonate dal 1° gennaio 2001 vengono rivalutate annualmente al 31 dicembre dell’anno successivo o al momento della cessazione del rapporto di lavoro a un tasso del 75% dell’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo e aumentato di un tasso fisso dell’1,5 %. Le rivalutazioni sono soggette ad una tassazione dell’11% (imposta sostitutiva).
L’aliquota utile al calcolo dell’imposta è determinata dividendo il TFR complessivamente maturato al netto delle rivalutazioni (soggette a imposta sostitutiva) per il numero di anni o frazioni di anno e moltiplicando per “12” il risultato. L’aliquota è unica per l’intero periodo di maturazione, utilizzando le aliquote per scaglioni di reddito vigenti nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR.
I lavoratori con rapporti a tempo determinato non superiore ai due anni hanno diritto a una detrazione annuale di € 61,97 (frazionabili a mese). I lavoratori hanno altresì diritto alla detrazione prevista dall’art. 2, comma 514, della legge n.244/2007.
L’anticipazione del TFR
Nel corso del rapporto di lavoro, il lavoratore che abbia prestato servizio presso la stessa azienda per almeno otto anni, può chiedere un’anticipazione del TFR. L’accoglimento della domanda è obbligatorio per l’azienda:
- nel limite annuo del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti;
- qualora la richiesta sia motivata da spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, acquisto della prima casa di abitazione per il dipendente o per i figli, spese durante i periodi di fruizione per astensione facoltativa per maternità o formazione.
I contratti collettivi possono stabilire condizioni di miglior favore. L’anticipazione non può superare il 70% del TFR spettante alla data della domanda.
Un esempio di calcolo del TFR
- Dipendente assunto il 4/12/2000 e cessato 24/06/2013
- Imponibile TFR al 31/12/2000: 81,30
- Imponibile TFR dall’ 1/1/2001: 16521,51
- Rivalutazione lorda anni precedenti: 2733,83
- TFR AL 31.12.2012: 18031,67
- Imposta sostitutiva anni precedenti: 300,73
- Calcolo del reddito di riferimento: (16602,81:151) x 144 =15833,14
- Imposta su reddito di riferimento: 3641,62
- Aliquota: 23%
- Calcolo imposta TFR al 31/12/2000: 81,30 – 25,82 = 55,48 23% =12,76
- Calcolo imposta TFR dal 1/1/2001: 16251,51 23% = 3799,94
- Calcolo detrazione L244/07: 50 + {[(28000-16602,81):20500]x20}= 61,87
- Calcolo imposta netta: 12,76 + 3799,94 – 61,87 = 3750, 84
- Calcolo rivalutazione anno corrente: 18031,67 1,10211 % = 198,72
- Calcolo imposta sostitutiva anno corrente: 198,72 11% = 21,86
- Calcolo competenze nette: 81,30 + 16521,51 + 198,72 + 2733,83 -21,86 – 300,73 – 3750,84 = 15461,93