Con la risposta n. 14/E del 21 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire il trattamento fiscale di una nuova car policy aziendale, denominata Car Flexi, rivolta ai manager e incentrata sull’assegnazione di auto a basse emissioni in uso promiscuo.
Il chiarimento nasce da un interpello presentato da una società che intendeva introdurre un modello nel quale il dipendente partecipa integralmente al costo dell’auto aziendale, attraverso una combinazione di trattenute mensili e riduzione della retribuzione variabile.
Il quesito posto all’Agenzia
Nel dettaglio, la società ha chiesto se il meccanismo ipotizzato fosse conforme all’articolo 51 del TUIR, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente e gli obblighi del sostituto d’imposta.
Il modello Car Flexi prevede:
- una trattenuta mensile a carico del dipendente, pari al valore convenzionale del fringe benefit dell’auto;
- una ulteriore copertura del costo residuo del veicolo tramite riduzione della retribuzione variabile lorda, calcolata tenendo conto dell’onere complessivo sostenuto dall’azienda.
Cos’è il Car Flexi
Il Car Flexi è un modello di car policy aziendale flessibile che prevede l’assegnazione di un’auto aziendale in uso promiscuo, generalmente a basse emissioni, con una partecipazione diretta del dipendente ai costi del veicolo.
A differenza delle car policy tradizionali, il Car Flexi stabilisce che il lavoratore sostenga l’intero onere economico dell’auto: in parte attraverso una trattenuta mensile pari al valore convenzionale del fringe benefit e in parte mediante la riduzione della retribuzione variabile, calcolata in base al costo residuo sostenuto dall’azienda.
L’obiettivo del modello è rendere più trasparente e sostenibile la gestione delle auto aziendali, bilanciando esigenze ambientali, aziendali e fiscali.
Il principio di onnicomprensività del reddito
Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, secondo cui costituiscono reddito imponibile tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, inclusi beni e servizi.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo, tuttavia, l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR prevede un criterio forfetario speciale di determinazione del fringe benefit, basato su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e sui costi chilometrici ACI, con percentuali ridotte per i veicoli a basse emissioni.
Le somme trattenute e il loro trattamento fiscale
L’Agenzia chiarisce che le somme eventualmente trattenute al dipendente possono ridurre il valore imponibile del fringe benefit solo se riferite all’uso personale del veicolo, nei limiti del valore forfetario stabilito dalla norma.
Nel caso esaminato, è quindi ritenuto corretto che il dipendente possa azzerare il fringe benefit attraverso una trattenuta mensile pari al valore convenzionale determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4, del TUIR.
Diversa, invece, la valutazione sulle ulteriori somme con cui il lavoratore partecipa al costo complessivo dell’auto.
Il punto critico: la retribuzione variabile
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il costo dell’auto che eccede il valore del fringe benefit forfetario non può essere neutralizzato fiscalmente mediante una riduzione della retribuzione variabile lorda.
Tali importi, infatti, concorrono alla formazione del reddito complessivo del dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR e, di conseguenza, devono essere trattenuti dal netto della retribuzione, dopo l’applicazione delle imposte.
Le implicazioni pratiche
Il chiarimento ha un impatto rilevante per aziende e lavoratori: se da un lato è possibile strutturare car policy che consentano di compensare il fringe benefit dell’auto aziendale, dall’altro non è ammesso spostare sul lordo retributivo costi ulteriori, aggirando la tassazione.
La risposta n. 14/E fornisce quindi un importante punto di riferimento per la progettazione di car policy flessibili e sostenibili, ma nel rispetto delle regole fiscali sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Allegati
Infine alleghiamo per completezza il testo completo dell’Interpello per la sua analisi.
Agenzia delle Entrate, Risposta Interpello n. 14-2026 (1,9 MiB, 0 hits)
