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Home»Fisco e Tasse»Autotutela e contraddittorio preventivo: le novità nella riforma fiscale

Autotutela e contraddittorio preventivo: le novità nella riforma fiscale

Andrea Amantea26 Ottobre 20233 Mins Read
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Il nuovo decreto prevede l'applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo. Maggiori garanzie per i contribuenti

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riforma fiscale

La legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n°111/2023), prevede un massiccio intervento sullo statuto del contribuente. In considerazione di ciò, nella giornata di ieri, il Governo ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo con il quale sono adottate le opportune modifiche.

L’intervento sullo statuto del contribuente ha l’obiettivo di rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa; valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto; razionalizzare la disciplina dell’interpello nonché prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità.

Da qui, l’adozione delle le novità in materia di contraddittorio preventivo. Il decreto interviene anche sull’istituto dell’autotutela. Vediamo nello specifico quali sono le novità approvate dal Governo.

Riforma fiscale, le novità per il contraddittorio preventivo

In linea con le previsioni della legge delega che prevede un’applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo, il nuovo decreto legislativo  dispone che il contraddittorio si applichi a tutti gli atti impositivi, rileva la natura dell’atto piuttosto che la sua denominazione riconosciuta per legge.

Tramite il contraddittorio, prima dell’emissione dell’atto impositivo, l’Agenzia delle entrate deve dare la possibilità al contribuente di fornire informazioni o produrre documenti a sostegno del proprio operato.

Per gli avvisi di accertamento, c’è da dire che il DL 34/2020, impone già agli uffici di  invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e Iva.

Una simile previsione è prevista nello statuto del contribuente dopo il rilascio del  verbale di constatazione (PVC).

Grazie al nuovo decreto, c’è il via libera al contraddittorio preventivo per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati (12) e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata (si veda la circolare n°6/2019 in materia di definizione agevolata dei contenziosi tributari).

Il mancato contraddittorio preventivo è causa di annullabilità dell’atto.

Come cambia l’autotutela?

Il nuovo decreto interviene anche in materia di autotutela (DM 37/97 che sarà riprodotto nello statuto del contribuente) .

La delega fiscale prevede:

  • il potenziamento del diritto di autotutela,
  • attraverso la sua estensione alle ipotesi in cui si tratti di errori manifesti anche se l’atto è definitivo.

Nei medesimi casi, sarà possibile impugnare il diniego ovvero il silenzio da parte dell’amministrazione.

A oggi, l’Agenzia delle entrate non è tenuta a dare responso al contribuente circa l’istanza di autotutela.

In considerazione di tale prerogative, il nuovo decreto prevede casi in cui l’autotutela è obbligatoria e casi in cui la stessa è invece solo facoltativa.

In particolare, con l’autotutela obbligatoria, l’ufficio ha l’obbligo di annullare l’atto per le ipotesi di errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile . L’ipotesi di autotutela facoltativa invece riguarda i casi di annullabilità per illegittimità, infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

A ogni modo, la responsabilità dei funzionari nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti sarà limitata alla sola condotta dolosa. Non rileverà l’eventuale colpa grave nell’annullamento dell’atto.

Ciò dovrebbe superare i timori dei funzionari sull’errata applicazione dell’istituto in parola.

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