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Home»Fisco e Tasse»Avvisi bonari Agenzia Entrate: sentenza Cassazione sui tempi di pagamento

Avvisi bonari Agenzia Entrate: sentenza Cassazione sui tempi di pagamento

Andrea Amantea27 Settembre 20223 Mins Read
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La Corte di Cassazione fa chiarezza sul termine a disposizione del contribuente per pagare gli importi contestati con l'avviso bonario

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Al di là se gli importi richiesti debbano essere rivisti o meno, il contribuente ha 30 giorni di tempo per pagare gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate derivanti da controllo automatico delle dichiarazioni. I trenta giorni decorrono dalla seconda comunicazione successiva al respingimento dell’istanza di autotutela.

In tal senso la Corte di Cassazione con la sentenza 27817 depositata al 22 settembre 2022 mette fine al dibattito che vedeva l’Agenzia delle entrate portare avanti l’orientamento secondo il quale, in caso di integrale respingimento dell’istanza di autotutela, i 30 giorni decorrevano dalla prima comunicazione con la quale il Fisco richiede il pagamento della maggiore imposta al contribuente.

Sicuramente si tratta di un cambio di rotta importante che va in favore del contribuente.

Avvisi bonari Agenzia delle Entrate: entro quanto si devono pagare?

Gli avvisi bonari da controllo automatico delle dichiarazioni sono disciplinati dagli articoli  36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.

Una volta ricevuto l’avviso, il pagamento degli importi contestati può avvenire entro:

  • 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o
  • della seconda ossia di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in caso di presentazione di istanza di autotutela (tramite canale Civis).

Pagando entro trenta giorni, il contribuente deve: la maggiore imposta contestata, gli interessi e la sanzione del 10% (30% ridotta a 1/3) per carente o omesso versamento. E’ ammesso il lieve inadempimento.

Attenzione, nella risoluzione n° 72/e 2021, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che, laddove la richiesta di istanza in autotutela venisse respinta per il totale degli importi contestati dal Fisco, i 30 giorni per pagare il debito decorrono dalla prima comunicazione e non dalla seconda comunicazione di rifiuto. 

Anche la Corte di cassazione, fino a poco tempo fa sposava tale tesi (Cassazione 14 novembre 2019, n°29650).

Proprio sugli effetti della seconda comunicazione del Fisco, rispetto al calcolo dei 30 giorni, si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 27817 depositata al 22 settembre.

Sentenza della Cassazione sui tempi di pagamento degli avvisi bonari

In particolare, secondo la Corte di Cassazione, che pone fine al dibattito sui termini di pagamento degli avvisi bonari da controllo automatico:

nelle ipotesi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi, la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute, prevista dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 va applicata qualora il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, entro trenta giorni dalla comunicazione d’irregolarità prevista dall’art. 36 bis, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dall’art. 54 bis, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, qualora il contribuente abbia fornito chiarimenti all’amministrazione finanziaria, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, eventualmente contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. Solo decorsi inutilmente questi ulteriori trenta giorni la norma prevede l’iscrizione a ruolo e/o l’emissione della cartella per i tributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena»

Conclusioni

In sintesi, al di là se gli importi richiesti dall’Agenzia delle entrate vengono rideterminati o meno, il contribuente ha 30 giorni di tempo per pagare, i 30 giorni decorrono dalla seconda comunicazione successiva ai chiarimenti forniti dallo contribuente con l’istanza di autotutela.

Solo trascorsi i 30 giorni, ci può essere l’iscrizione a ruolo con l’emissione della relativa cartella esattoriale.

Parliamo di cartella esattoriale perché, per i controlli automatici o formali delle dichiarazioni, non si applicano le disposizioni in materia di avviso di accertamento esecutivo.

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