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Home»Fisco e Tasse»Controlli preventivi sui bonus edilizi: le istruzioni dall’Agenzia delle entrate

Controlli preventivi sui bonus edilizi: le istruzioni dall’Agenzia delle entrate

Andrea Amantea4 Dicembre 20214 Mins Read
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L'Agenzia delle entrate ha definito le regole di attivazione dei controlli preventivi sulle opzioni di sconto e cessione dei bonus edilizi

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Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento con il quale detta le regole operative per i controlli preventivi sui bonus edilizi (superbonus 110, bonus ristrutturazioni ecc.); in particolare sui controlli sulle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito dei vari bonus edilizi, compreso il superbonus. I controlli preventivi sono stati introdotti con il D.L. 157/2021, c.d. decreto Antifrode.

Ecco chi è interessato dai controlli e a quali condizioni possono scattare.

Controlli preventivi sui bonus edilizi: opzioni di sconto in fattura e cessione del credito

In base alle previsioni di cui all’art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, i contribuenti che, in luogo della detrazione optano per lo sconto in fattura/cessione del credito dei bonus edilizi quali superbonus, ecobonus, bonus facciate ecc, devono inviare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Direttamente oppure tramite intermediari. In alcuni casi la comunicazione può avvenire solo tramite intermediari. Infatti, la Comunicazione relativa agli interventi superbonus eseguiti sulle unità immobiliari non condominiali è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Dopo l’intervento del decreto “Antifrode”, il visto di conformità è obbligatorio. Non solo per il superbonus ma per tutti i bonus edilizi oggetti di cessione/sconto in fattura.

Ad ogni modo, il termine di invio della comunicazione è il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Quando la comunicazione può essere sospesa?

L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessioni del credito o sconto in fattura inviate. Laddove siano rilevati particolari profili di rischio.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni citate con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni qui in esame.

In tal senso, l’art.122-bis del decreto Rilancio, introdotto dal decreto “Antifrode”.

Criteri e regole di attivazione dei controlli preventivi: il provvedimento dell’Agenzia delle entrate

A completamento della suddetta norma, mancava un provvedimento dell’Agenzia delle entrate con il quale definire i criteri e le modalità per la sospensione delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Ebbene, il provvedimento è stato pubblicato in data 2 dicembre.

Il provvedimento regola altresì la sospensione delle comunicazioni afferenti alcuni crediti d’imposta. Tra i quali ad esempio quelle afferenti il bonus botteghe e negozi, quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, ecc.

Ad ogni modo, rimanendo sui bonus edilizi, vale quanto segue:

  • entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione di una delle suddette opzioni , l’Agenzia delle entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa ai sensi dell’articolo 122-bis già sopra citato
  • il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la sospensione stessa.

Se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa. Specificandone la motivazione. La sospensione e l’eventuale annullamento sono comunicati con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Ad ogni modo, in caso di controlli che confermano la validità della comunicazione, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato. Per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.

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