Un contribuente ha omesso di versare parte del saldo delle imposte 2021 rispetto al risultato della dichiarazione dei redditi presentata entro lo scorso 30 novembre.
Da qui, considerato che a breve potrebbe essere destinatario di apposito avviso bonario da parte del Fisco, sta valutando se attendere il possibile recapito dell’avviso, per poi aderire alla definizione agevolata degli avvisi bonari di cui alla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, oppure se anticipare il Fisco ricorrendo al ravvedimento operoso.
La scelta deve essere fatta considerando quelli che sono gli interessi e le sanzioni da pagare, rispetto alle due differenti soluzioni: definizione agevolata degli avvisi bonari e ravvedimento operoso, ex art.13 del D.Lgs 472/1997. Posto che, rispetto ad entrambe le soluzioni, le imposte contestate devono essere pagare per il totale. Anche a rate, in caso di adesione alla sanatoria della Legge di bilancio, anche in via frazionata (vedi ravvedimento frazionato) se si opta per il ravvedimento operoso.
La definizione agevolata degli avvisi bonari
La definizione agevolata degli avvisi bonari, è stata regolata con i commi da 153 a 159 della Legge 197/2022, Legge di bilancio 2023.
Possono essere oggetto di sanatoria, gli avvisi bonari da controllo automatizzato (36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/1972), rispetto ai quali:
- non sia scaduto il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ovvero non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta;
- il recapito al contribuente è successivo al 1° gennaio 2023.
La sanatoria riguarda solo gli anni ossia i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.
Sfruttando la chance di definizione agevolata, il contribuente è tenuto a versare tutte le imposte e gli interessi per ritardato pagamento. Anche le sanzioni devono essere pagate. Tuttavia il vantaggio sta nel fatto che anziché pagare le sanzioni del 10%, le stesse sono dovute solo nella misura del 3%.
Gli importi dovuti possono essere pagati in unica soluzione o in 20 rate trimestrali di pari importo, ex art.3-bis del D.Lgs 462/1997.
L’Agenzia delle entrate ha già fornito istruzioni in merito.
Definizione agevolata o ravvedimento operoso?
Il quesito evidenziato in premessa, può essere risolto tenendo conto degli interessi e delle sanzioni da pagare, rispetto alle due differenti soluzioni: definizione agevolata degli avvisi bonari e ravvedimento operoso.
Ebbene, in merito alle sanzioni, come detto sopra, aderendo alla sanatoria si pagano le sanzioni al 3% sull’imposta evasa. Se invece si opta per il ravvedimento operoso, bisogna considerare almeno una sanzione pari al 3,75% (30%/8), percentuale da applicare laddove la violazione sia sanata trascorsi almeno 90 giorni rispetto alla scadenza originaria del pagamento. Si applicherà la sanzione del 4,29%, se il contribuente si ravvede entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Poi bisogna valutare il costo degli interessi. Ebbene, per gli avvisi bonari gli interessi sono al 3,5% (vedi art. 5 e 6, comma 1 Decreto 21 maggio 2009). In caso di ravvedimento operoso trovano applicazione gli interessi al tasso legale; cosicché dovranno essere calcolati a partire dall’anno di commissione della violazione tenendo conto delle seguenti aliquote: : 0,05% (2020); 0,01%(2021); 1,5% (2022), 5% (2023).
Dunque, il calcolo di convenienza va fatto caso per caso. Posto che più tempo passa più il ravvedimento sarà costoso.
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