È possibile optare per il regime fiscale agevolato (cd. forfettario) anche in caso di due rapporti di lavoro contemporanei (libera professione e lavoro dipendente) con il medesimo datore di lavoro? La risposta è affermativa ma c’è una condizione. L’instaurazione dei due rapporti lavorativi devono avvenire in data antecedente alla modifica della causa ostative d’accesso al regime agevolato contenute nell’art. 1, co. co. 57, lett. d-bis) della L. n. 190/2014, da ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2019.
Quindi se le condizioni lavorative risultino preesistenti all’entrata in vigore della suddetta norma, il lavoratore può applicare il regime forfettario nel periodo d’imposta 2019. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello n. 382 del 16 settembre 2019.
Due rapporti di lavoro con lo stesso datore: il quesito
La questione attiene alla possibilità per un lavoratore, che ha più di una tipologia di rapporto di lavoro con il medesimo datore, di poter comunque aderire al regime forfettario. In particolare, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta a un dentista che, oltre a lavorare come libera professionista, ha in corso anche con un contratto d’opera (come lavoratrice autonoma) per l’azienda sanitaria.
Tuttavia, a partire dal 2017, a seguito di un provvedimento della magistratura, l’azienda ha dovuto assumere esclusivamente con contratti di lavoro dipendete a tempo determinato o indeterminato. Per non interrompere i servizi ha trasformato i contratti di collaborazione da libero professionista a dipendenza, di durata variabile in base alle sue necessità, da qualche mese ad un massimo di 3 anni.
Pertanto, l’azienda sanitaria non ha potuto più rinnovare i contratti d’opera in scadenza stipulati con i professionisti, trasformando alla scadenza tali rapporti in lavoro dipendente. I contratti d’opera ancora in essere sono rimasti tali fino a scadenza.
Alla luce di tale situazione, il lavoratore si è trovato a avere due tipologie di rapporto di lavoro con l’azienda:
- contratto d’opera (come lavoratrice autonoma) per lo svolgimento del servizio odontoiatrico festivo e prefestivo;
- contratto di lavoro dipendente a termine.
Sul punto, il dubbio riguarda l’applicabilità della causa ostativa prevista dall’articolo 1, co. 57, lett. d-bis), della L. n. 190/2014. Tale norma dispone che non possono fruire del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Può, dunque, considerarsi causa ostativa all’applicazione del regime forfettario il passaggio da un rapporto di collaborazione a un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato (scaturito da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria).
Ok al regime forfettario in caso di doppio lavoro con il medesimo datore
La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018), che ha ampliato l’ambito di applicazione del regime forfettario, ha riformulato anche alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfettario. In particolare, l’art. 1, co. 57 della lett. d-bis prevede che non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali:
- sono in corso rapporti di lavoro;
- erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Restano esclusi i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Leggi anche: Regime forfettario 2019: regole, pro e contro del regime fiscale agevolato
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della richiamata lett. d-bis), il contribuente conseguiva:
- sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa);
- sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro;
la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.
Pertanto, nel caso di specie non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare. Infatti, il duplice rapporto di lavoro (rispettivamente relativo all’attività professionale di dentista e lavoratore dipendente) preesisteva all’entrata in vigore della lettera d-bis) del co. 57 dell’art. 1 della L. n. 190/2014.
In definitiva, non essendo integrata la causa ostativa menzionata, il lavoratore può applicare il regime forfettario nel periodo d’imposta 2019.
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