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di Andrea Amantea - 8 Marzo 2023
Lettere di compliance o adempimento spontaneo anche per le violazioni in materia di fatture elettroniche e corrispettivi telematici tardivi. A prevederlo è un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, con i quale il Fisco anticipa la possibilità di informare i contribuenti titolari di partita iva, circa la commissione di eventuali violazioni dovute al mancato rispetto delle tempistiche previste per legge per l’emissione e l’invio delle fatture al Sistema di interscambio e per la trasmissione telematica dei corrispettivi al Fisco, il riferimento è ai c.d. scontrini elettronici.
Grazie all’adempimento spontaneo, il contribuente ha la possibilità di sanare la propria posizione versando delle sanzioni ridotte. Difatti, e ammessa anche la possibilità di ravvedimento operoso, che sarebbe invece escluso in caso di notifica di un avviso bonario.
Con il provvedimento del 6 marzo, attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici, l’Agenzia delle entrate estende la compliance anche alle irregolarità nelle tempistiche di emissione e invio delle fatture al Sistema di interscambio (S.d.I.) e della trasmissione telematica dei corrispettivi al Fisco.
La procedura in base alla quale il contribuente viene informato delle “contestazioni” del Fisco circa l’invio tardivo di fatture e corrispettivi, è abbastanza semplice; la comunicazione è inviata alla PEC della partita iva, e al contempo viene messa un’informativa di dettaglio all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Tali informazioni di dettaglio sono disponibili anche in un elenco in formato excel per consentire un riscontro più agevole delle informazioni. Le informazioni di dettaglio messe a disposizione del contribuente sono le seguenti.
In particolare, l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contiene:
Per quanto riguarda i corrispettivi che al pari della fattura ordinaria devono essere inviati al Fisco entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, la comunicazione contiene l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente con l’indicazione di:
Una volta ricevuta la lettera di compliance, il contribuente può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Grazie alla compliance, il contribuente può versare con uno sconto le sanzioni previste in caso di mancato rispetto dei termini ordinari entro i quali inviare le fatture: ordinarie, differite, riepilogative, ecc.; stessa cosa dicasi per i corrispettivi elettronici.
Le sanzioni sono quelle di cui all’art.6 del D.Lgs 471/1997 comma 1 (si veda anche il comma 2).
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati e’ punito con sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, e’ soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e’ dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Per il tardivo invio dei corrispettivi, la riduzione opera sulla seguente sanzione:
Nelle ipotesi di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione e’ pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso.
La prima soluzione finalizzata a regolarizzare la propria posizione è offerta dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023; in particolare, il riferimento è alla c.d. sanatoria delle irregolarità formali.
In tale caso, il contribuente si mette a posto pagando entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.
Laddove la violazione sia sostanziale ossia abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva, le alternative sono due: ravvedimento operoso ordinario, ex art.13 e 13-bis del D.Lgs 472/1997, o ravvedimento speciale.
Con il ravvedimento speciale, entro la stessa data del 31 marzo, il contribuente versa un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri (vedi pr.precedente).