Il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati continua a generare dubbi tra contribuenti e professionisti, soprattutto quando cambiano alcune condizioni nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione. Uno dei quesiti più frequenti riguarda il trasferimento della residenza da una Regione del Sud, che consente un’agevolazione più elevata, verso un’altra Regione italiana non inclusa tra quelle previste dalla norma.
A fare chiarezza su questo punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 76/E dell’11 marzo 2026, spiegando quali effetti produce il trasferimento della residenza fiscale da una Regione agevolata a una Regione diversa nel corso del quinquennio di applicazione del regime impatriati.
Il regime fiscale per i lavoratori impatriati
Il cosiddetto regime speciale per lavoratori impatriati è stato introdotto con il Decreto Legislativo n. 147/2015, con l’obiettivo di favorire il rientro in Italia di lavoratori con elevate competenze professionali e contribuire allo sviluppo economico e tecnologico del Paese.
In base alla normativa, chi trasferisce la residenza fiscale in Italia e possiede i requisiti previsti può beneficiare di una significativa riduzione della base imponibile.
In particolare, per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia dopo il 30 aprile 2019, i redditi prodotti nel territorio dello Stato – derivanti da lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d’impresa – concorrono alla formazione del reddito complessivo soltanto per il 30% del loro ammontare per cinque anni.
Questa disciplina è stata successivamente modificata dal cosiddetto decreto Crescita, ovvero il Decreto Legge n. 34/2019, convertito nella legge n. 58/2019, che ha ampliato l’ambito di applicazione del regime.
L’agevolazione rafforzata per alcune Regioni del Sud
La normativa prevede anche un incentivo fiscale ancora più favorevole per chi decide di stabilire la propria residenza in alcune regioni del Centro e Sud Italia.
Secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 5-bis del decreto legislativo n. 147/2015, se il lavoratore impatriato trasferisce la residenza in una delle seguenti regioni:
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sardegna
- Sicilia
l’agevolazione diventa ancora più vantaggiosa.
In questi casi, infatti, solo il 10% del reddito prodotto in Italia è tassato, con una detassazione pari al 90%.
Questa misura è stata pensata per incentivare il rientro di lavoratori qualificati proprio nelle aree del Paese dove lo sviluppo economico necessita di maggiore impulso.
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate
La questione affrontata nella risposta n. 76/E riguarda un contribuente che:
- aveva trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2023;
- aveva inizialmente stabilito la propria residenza in Puglia, una delle Regioni che consentono la detassazione al 90%;
- successivamente, durante il quinquennio agevolato, aveva trasferito la residenza nel Lazio, Regione non inclusa nell’elenco previsto dalla norma.
Il contribuente chiedeva quindi se potesse continuare a beneficiare della tassazione più favorevole.
Cosa succede se si cambia Regione
Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, il trasferimento della residenza in una Regione diversa da quelle indicate dalla norma comporta la perdita del regime rafforzato.
In sostanza:
- la detassazione del 90% del reddito non può più essere applicata;
- il contribuente può comunque continuare a beneficiare del regime ordinario degli impatriati, che prevede la tassazione del 30% del reddito (ossia una detassazione del 70%).
La perdita del beneficio maggiorato non opera solo dal momento del trasferimento, ma retroagisce fin dall’anno in cui è stata acquisita la residenza in Italia, se nel periodo agevolato non viene mantenuta la residenza in una delle regioni previste.
Le conseguenze fiscali
Nel caso analizzato dall’Agenzia, il contribuente dovrà regolarizzare la propria posizione fiscale relativamente al periodo d’imposta 2023.
Per farlo sarà necessario:
- presentare una dichiarazione integrativa, indicando il corretto imponibile;
- versare la maggiore imposta dovuta;
- pagare gli interessi maturati;
- versare le sanzioni, che possono essere ridotte utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso previsto dal Decreto Legislativo n. 472/1997.
Naturalmente il ravvedimento è possibile solo se la violazione non è già stata contestata e se non sono state avviate attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Se si torna in una Regione agevolata
Un altro aspetto chiarito dall’Agenzia riguarda l’eventualità che il contribuente, dopo aver cambiato Regione, decida di trasferirsi nuovamente in una delle regioni che consentono la detassazione al 90%.
In questo caso la risposta è negativa: non è possibile recuperare l’agevolazione rafforzata.
Una volta venuto meno il requisito della residenza in una delle Regioni indicate dalla norma, il contribuente potrà continuare a beneficiare solo del regime ordinario previsto per i lavoratori impatriati.
Come funziona il nuovo regime dal 2024
Va ricordato che dal 2024 è entrato in vigore anche un nuovo regime fiscale per gli impatriati, introdotto dal Decreto Legislativo n. 209/2023 nell’ambito della riforma della fiscalità internazionale.
Questo nuovo sistema si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.
Il precedente regime, invece, continua ad applicarsi a coloro che hanno trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023, come nel caso analizzato nella risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Un chiarimento importante per chi rientra in Italia
La risposta n. 76/E rappresenta quindi un chiarimento rilevante per tutti i lavoratori che rientrano in Italia beneficiando del regime impatriati.
Chi sceglie di trasferire la propria residenza in una delle regioni del Centro-Sud che consentono la detassazione al 90% deve mantenere la residenza in quelle aree per tutta la durata dell’agevolazione.
Un eventuale trasferimento in un’altra Regione italiana comporta infatti la perdita del beneficio rafforzato e la necessità di ricalcolare le imposte secondo le regole ordinarie del regime impatriati.
