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di Redazione Lavoro e Diritti - 19 Dicembre 2023
Il 18 dicembre 2023 era la data di scadenza del versamento del saldo IMU 2023; in realtà la scadenza sarebbe dovuta essere il 16, ma quest’anno cade di sabato e quindi slitta automaticamente al primo giorno utile successive. L’acconto, lo ricordiamo, è stato versato a Giugno.
Ad ogni modo, eventuali omissioni o parziali pagamenti possono essere sanati tramite il ravvedimento operoso. Ecco la guida operativa per sanare le violazioni commesse rispetto alla data di scadenza.
Entro il 18 dicembre 2023, i contribuenti sono stati chiamati alla cassa per pagare il saldo IMU.
Carenti od omessi versamenti rispetto alla data del 18 dicembre, possono essere oggetto di ravvedimento operoso.
Grazie al ravvedimento operoso, ex art.13 del D.Lgs 472/1997, il contribuente può decidere di sanare eventuali violazioni rispetto al pagamento dell’IMU, di sua spontanea volontà. Senza attendere che il Comune si attivi per i controlli, emettendo un accertamento esecutivo.
Innanzitutto individuiamo la sanzione che deve versare il contribuente.
La sanzione applicata è quella ordinaria del 30%, ex art.13 del D.Lgs 471/1997, ridotta:
Alle sanzioni ordinarie fin qui individuate, 30%, 15% e 1%, è possibile applicare delle riduzioni da ravvedimento operoso. A seconda del ritardo con il quale viene effettuato il versamento del tributo, rispetto alla scadenza originaria.
Riepilogando qui gli eventuali ritardi di pagamento rispetto alla scadenza ordinaria l’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone che:
Nello specifico, l’omesso o carente versamento della 2° rata/saldo IMU può essere ravveduto, sulla base del periodo di ritardo, tramite:
Se non è prevista dichiarazione IMU, il versamento in ravvedimento lungo, deve avvenire entro un anno dalla commissione dell’errore.
Con il ravvedimento lungo, la sanzione da versare è pari al 3,75% ossia 1/8 del 30%.
Con il ravvedimento oltre l’anno, alla sanzione del 30%, è possibile applicare le seguenti riduzioni:
Contestualmente vanno versati gli interessi e il tributo dovuto.
Attenzione, la possibilità di ravvedere l’IMU anche dopo un anno dalla violazione, è stata introdotta circa due anni fa. Con l’art.10-bis del D.L. 124/2019. Prima, tale ravvedimento era riservato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Non è ammesso invece il ravvedimento frazionato.
La possibilità di frazionare il ravvedimento ossia di versare gradualmente e per quote tributi e sanzione spetta solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Dunque. Irpef, Ires, Iva ecc.
Leggi anche: ravvedimento operoso cos’è e come funziona
Ipotizziamo che un contribuente ha la residenza separata rispetto a quella della moglie, in due immobili differenti. Tali immobili sono situati in due comuni differenti. I due coniugi hanno applicato l’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale ad entrambi gli immobili. Tale comportamento non è in linea né con quanto previsto dal D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale per l’IMU sulla abitazione principale né con quanto disposto dalla Giurisprudenza con alcune recenti ordinanze della Corte di Cassazione. A tal fine, si vedano le ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020.
Detto ciò, ipotizziamo che il saldo IMU non versato per il 2° immobile sia pari a 400 euro e che il contribuente regolarizzi la sua posizione versando il dovuto antro il 20 gennaio 2022.
A tal fine, pagherà:
Il totale dovuto sarà pari a 406,68 euro.
Il versamento avviene in F24 utilizzando il solo codice tributo previsto per l’IMU