L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare numero 10/E del 4 aprile 2016 con la quale fornisce chiarimenti per imprenditori e professionisti che vogliono accedere al regime forfettario 2016 introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%.
Questo nuovo regime, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016, è indirizzato ai piccoli contribuenti i quali optando per questo regime agevolato avranno la possibilità di accedere ad una imposta unica, in sostituzione di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap. La nuova imposta ha un’unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi.
Oltre a questa agevolazione il piccolo imprenditore o professionista che decide di optare per il regime forfettario 2016 (o forfetario 2016), avrà altre agevolazioni quali:
- per le nuove attività a determinate caratteristiche l’aliquota sarà del 5% anzichè il 15% per i primi 5 anni di attività;
- esclusione dagli studi di settore;
- semplificazioni in campo IVA: che opta per il regime forfettario infatti non addebita l’Iva in rivalsa né esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; in sintesi l’IVA nelle fatture ricevute fa parte del costo totale, mentre nelle fatture emesse l’IVA non sarà proprio applicata.
- esonero dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list;
- non subiscono ritenute d’acconto e esonero dall’applicazione della stessa;
- esonero dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Come accedere al regime forfettario 2016
Dal 2015 i contribuenti che ne hanno i requisiti, possono accedere al regime forfetario direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o
professione, accedono al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva (come la dichiarazione annuale). Se però vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, sono obbligati a inviare la comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.
Leggi anche: INPS: regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti
La presenza dei requisiti per l’accesso al regime e l’assenza della cause ostative andranno da quest’anno confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Nell’ Unico 2016, i contribuenti che hanno optato per questo regime agevolato dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.
I regimi abrogati e il periodo transitorio
Dal 1° gennaio 2015 sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati previsti per i contribuenti di minori dimensioni. Per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, però, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio (regime dei minimi al 5%) o il regime delle nuove attività produttive possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di cinque anni).

» 686,3 KiB - 927 download
Leggi anche: Nuovo regime dei minimi 2015, la nostra guida
Argomenti
⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News, YouTube, Facebook o via email