Il decreto legislativo di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari approvato dal Governo in attuazione della riforma fiscale, interviene alleggerendo gli adempimenti in capo ai sostituti d’imposta.
Si parte dalla certificazione unica, per i compensi corrisposti ai lavoratori autonomi forfettari non sarà più necessario trasmetterla all’Agenzia delle entrate. Il decreto prevede anche una soglia entro la quale il versamento della ritenuta d’acconto può essere rimandato ossia può essere effettuato con quello relativo al mese successivo. Infine, in materia di 770, i sostituti d’imposta che erogano redditi da lavoro dipendente o autonomo, con pochi “dipendenti” possono indicare i dati delle trattenute effettuati direttamente in sede di versamento in F24. Non sarà necessario replicare i dati nel 770.
A tal fine sarà necessario un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che meglio individuerà i dati inseribili nella delega di pagamento.
Novità in materia di certificazione unica forfettari
Con effetti a partire dai compensi erogati nel 2024, i committenti di lavoratori autonomi in regime forfettario o di vantaggio, non saranno più tenuti alla trasmissione della certificazione unica.
Come da relazione illustrativa:
Tale esonero trova ragione nella circostanza che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti che aderiscono al regime forfettario sono tenuti ad assolvere gli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, così come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, da ultimo modificato dall’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. “Decreto PNRR 2”).
Dunque, secondo la relazione illustrativa la fatturazione elettronica consentirà di superare l’obbligo di certificazione unica.
Ritenuta d’acconto sui redditi da lavoro autonomo
La riforma fiscale rivede anche gli obblighi di versamenti della ritenuta d’acconto sui redditi da lavoro autonomo e altri redditi.
Sarà possibile rimandare il pagamento se le ritenute complessivamente effettuate nel mese non superano l’importo di 100 euro.
Nello specifico,
- se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73 non supera il limite di euro 100,
- il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Le novità in parola si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Il decreto aggiorna anche le scadenze in materia di ritenute del 4% effettuate dai condomini (articolo 25-ter, comma 2-bis del DPR 600//3).
A tal proposito, l’articolo 9 c.6 del decreto: anticipa al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d’imposta; stabilisce che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Le ritenute, se di importo superiore a 500 euro, sono versate sempre entro il 16 del mese successivo.
Novità 770 2024
Un’importante novità si registra anche in materia di dichiarazione dei sostituti d’imposta. Il riferimento è al modello 770.
In particolare, in via sperimentale, a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025, sarà consentito ai sostituti d’imposta di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all’Agenzia delle entrate mediante F24.
In particolare, all’atto del versamento tramite F24 i sostituti d’imposta indicheranno anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Gli F24 andranno trasmessi solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Tale opzione di semplificazione, inizialmente riguarderà solo i sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a 5.
L’adesione avverrà tramite comportamento concludente e sarà per l’intero periodo d’imposta.
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