La rottamazione-quater è una nuova edizione dello strumento di pace fiscale che prende generalmente il nome di rottamazione delle cartelle introdotta dalla Legge di Bilancio 2023. Questa volta però il Governo ha deciso di dare più sostanza alla misura, ammettendo la definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia delle entrate riscossione (ai tempi Equitalia), nel periodo che va dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022.
Ricordiamo che la domanda di adesione poteva essere presentata accedendo in area riservata tramite credenziali (SPID, CNS, o CIE) oppure in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento e deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 giugno 2023 30 aprile 2023. La scadenza del 30 giugno 2023 non riguarda comunque i contribuenti delle Regioni coinvolte dalle alluvioni. Per loro l’adesione è stata posticipata al 30 settembre 2023 con il recente Decreto Alluvione (Decreto-Legge n. 61/2023). La proroga di tre mesi spetta a chi aveva la residenza fiscale, la sede legale o la sede operativa al 1° maggio nei territori alluvionati delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
Aggiornamento: con la risposta n. 372 del 7 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate conferma che la definizione agevolata dei debiti tributari iscritti a ruolo non prevede la possibilità di versarli attraverso la compensazione con altri crediti. Pertanto le rate della rottamazione-quater non possono essere pagate con compensazione orizzontale, né verticale. A supporto di tale tesi l’AdE richiama anche la circolare n. 25/2020, emanata in occasione della “Rottamazione-ter” e analoga alla più recente definizione agevolata.
Vediamo cosa prevede nello specifico la nuova rottamazione 2023.
Indice dei contenuti
Video guida rottamazione-quater
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Quali sono i debiti rottamabili con la rottamazione-quater
La Rottamazione-quater trova posto all’art. 1, commi 231 – 252 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023); si tratta del nuovo strumento di Pace Fiscale per rottamare:
- le cartelle di pagamento
- gli accertamenti esecutivi
- gli avvisi di addebito INPS
inerenti a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che comporta lo stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative. L’ultima rottamazione, art.3 del DL 119/2018, si fermava al 31 dicembre 2017. La novità non è solo il diverso orizzonte temporale di riferimento, ma anche i vantaggi riservati a chi aderisce alla rottamazione in termini di importi da versare.
A differenza di quanto era stato fatto in occasione dell’art. 5 del D.L. n. 119/2018, non è stata riproposta la rottamazione dei carichi riguardanti dazi doganali e IVA all’importazione.
Nei fatti, potranno essere oggetto di definizione agevolata non solo le imposte quali Irpef, Ires, IVA, ma anche i tributi locali (quali l’IMU, la TARI, la vecchia TARSU), il bollo auto, ecc. Naturalmente, si deve trattare di debiti, rispetto ai quali, l’ente creditore si è rivolto per il recupero all’Agente della riscossione, Ex Equitalia, ora ADER.
Aggiornamento: Agenzia Entrate-Riscossione ha rilasciato le nuove FAQ aggiornate al Dl 51/2023 sulla rottamazione delle cartelle quater. Da questo link è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (FAQ) per conoscere tutte le informazioni che riguardano la Definizione Agevolata. FAQ Agenzia Entrate-Riscossione Rottamazione-Quater (pdf)
Leggi anche: tregua fiscale 2023
Sconto su sanzioni, interessi e aggio di riscossione
Grazie alla rottamazione- quater, il contribuente risparmierà non solo sulle sanzioni, ma anche sugli interessi; rispetto all’ultima finestra di rottamazione, infatti, non saranno dovuti neanche gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e neanche l’aggio della riscossione, prima invece da pagare rispetto al totale dovuto a titolo di imposta e interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Nei fatti, il contribuente dovrà pagare solo:
- la maggiore imposta contestata;
- le spese di rimborso per le procedure esecutive (vedi ad esempio pignoramenti);
- le spese di notifica della cartella di pagamento;
- gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.
Carichi esclusi dalla rottamazione-quater
Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Rottamazione quater in seguito alla rottamazione ter
Con una nota apparsa in data 10/02/2023 sul proprio portale l’Ader ricorda, a seguito di richieste pervenute, che la Legge di Bilancio per il 2023 consente, anche a coloro che hanno aderito alla Rottamazione-ter, a prescindere se in regola con i pagamenti, di presentare domanda per accedere alla nuova Definizione agevolata (Rottamazione-quater) che prevede, oltre alla cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, anche la cancellazione degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio.
Possono quindi presentare istanza anche tutti coloro che, per qualsiasi motivo, non sono riusciti a pagare entro i termini le rate della Rottamazione-ter per l’anno 2022, compresi pertanto coloro che, nei primi giorni di dicembre, hanno riscontrato malfunzionamenti dei servizi telematici di pagamento a causa dall’elevato numero di accessi.
Come richiedere il prospetto informativo rottamazione-quater
Sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è presente la procedura per richiedere il prospetto informativo con l’elenco dei debiti che rientrano nella definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il prospetto può essere richiesto sia dal contribuente che dagli intermediari. E’ possibile quindi conoscere in anticipo, rispetto alla presentazione dell’istanza, gli esborsi necessari per chiudere le pendenze con il Fisco.
Come fare domanda di rottamazione
Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Come optare per la definizione agevolata entro il 30 giugno 2023
A questo punto il debitore doveva manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo apposita richiesta entro il 30 giugno 2023 (30 settembre per i territori colpiti dall’alluvione di maggio).
Il Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 ha varato il decreto-legge n. 51/2023 con il quale, fra le altre cose, ufficializza la proroga della rottamazione quater e le relative scadenze (dopo che il MEF aveva annunciato la proroga con comunicato stampa).
La dichiarazione doveva essere resa in modalità telematica tramite la procedura. In tale dichiarazione il debitore sceglie anche il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 18 rate. Entro il 30 giugno 2023 il debitore poteva anche integrare una dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
Comunicazione dell’agente di riscossione entro il 30 settembre 2023
Entro il 30 settembre 2023, l’agente della riscossione Ader comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di definizione agevolata il totale delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.
Quali sono le scadenze per la rottamazione-quater
Con un comunicato stampa del 21 aprile Agenzia Entrate-Riscossione informa della proroga al 30 giugno del termine per presentare le domande per la rottamazione quater. Di conseguenza slittano in avanti tutte le altre scadenze. Passa al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno 2023) il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata a chi ha fatto domanda di adesione. Infine la scadenza per il pagamento della prima o unica rata originariamente fissata al 31 luglio 2023 slitta al 31 ottobre 2023 (per quest’ultima proroga arriverà una nuova comunicazione dell’Ader).
Ricapitolando le scadenze aggiornate dopo la proroga della rottamazione-quater sono:
- istanza di adesione entro il 30 giugno 2023 utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- entro il 30 settembre 2023, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori aderenti il totale delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse,
- il 31 ottobre 2023 avviene il pagamento della somma in unica soluzione (rata unica) oppure della prima rata (pagamento in 18 rate);
Di seguito invece vediamo le scadenze successive per chi opta per il pagamento rateale in 18 rate.
Pagamento rateale della rottamazione-quater di cui alla pace fiscale 2023
I pagamenti rateali avvengono con applicazione degli interessi nella misura del 2% annuo. Gli importi dovuti ai fini della rottamazione-quater, potranno quindi essere versati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in un massimo di 18 rate, di cui le prime due, pari ognuna al 10% del totale dovuto, con scadenza 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023.
Le rate rimanenti potranno essere versate in 4 anni; si tratterà di versare quattro rate annuali alle scadenze a partire dal 2024.
Ricapitolando:
- prima rata entro il 31 ottobre 2023 (di importo pari al 10% della somma dovuta)
- seconda rata entro il 30 novembre 2023 (sempre di importo pari al 10% del dovuto)
- le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Si decade dalla rottamazione, in caso di tardivo, carente o omesso pagamento di una sola rata del piano di rateazione.
Comunicato stampa del Governo del 4 maggio 2023
Aggiornamento: il Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 ha varato il decreto-legge con il quale, fra le altro cose, ufficializza la proroga della rottamazione quater e le relative scadenze come di seguito indicato.
In materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, si prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.06.2022 possa essere effettuato in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023 ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. La manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data. La comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno. Si pospone al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.
Come pagare le rate della rottamazione-quater
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore (come previsto nella comunicazione di adesione);
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di accettazione della adesione;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
E’ possibile pagare le rate della rottamazione-quater con compensazione di crediti?
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate risposta n. 372 del 7 luglio 2023 non è possibile pagare le rate con compensazione né orizzontale né verticale di crediti esistenti.