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Home»Fisco e Tasse»Scadenza 730 per rimborsi veloci, presentazione entro il 30 settembre

Scadenza 730 per rimborsi veloci, presentazione entro il 30 settembre

Massima Di Paolo27 Settembre 20133 Mins Read
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Il 30 settembre è giorno di scadenza 730 per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, privi di un sostituto d'imposta

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Modello 730 2013
Modello 730 2013

Il 30 settembre sarà l’ultimo giorno utile per la presentazione del modello 730 anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, privi di un sostituto d’imposta.

Ricorderete che, il decreto del fare, L. 98/2013, tra le altre cose, ha introdotto la possibilità per i contribuenti che non hanno più un datore di lavoro o meglio, un sostituto d’imposta, e che vantano un credito verso l’erario, di presentare il mod. 730, ottenendo così il rimborso veloce direttamente da parte dell’Agenzia delle entrate.

La disposizione contenuta nel decreto del fare,  si applica a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2014. Tuttavia, già dal 2013 è possibile presentare, dal 2 al 30 settembre, il 730 “situazioni particolari”, nei casi in cui dallo stesso emerga un credito.

Leggi anche: 730, rimborsi veloci anche per i disoccupati

Come compilare il modello 730/2013 presentato a settembre

I contribuenti che hanno perso il sostituto d’imposta devono

  • nella casella “Situazioni particolari” posta nel frontespizio del modello 730/2013 indicare il codice “1”
  • nella sezione dedicata ai dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio indicare i seguenti dati:
    • Codice fiscale: in luogo del codice fiscale del sostituto, va riportata la sequenza numerica “20137302013”;
    • Denominazione: “Decreto legge n. 69/2013 – Agenzia delle entrate”
    • Comune: “Roma”; Provincia: “RM”; Indirizzo: “Via Cristoforo Colombo”; CAP: “00145”

Le modalità per il rimborso

Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi eventualmente dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate.

I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi sul conto corrente bancario o postale, accelerando i tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta utilizzando il modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, riservato alle persone fisiche, nel quale vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban.

Il modello per comunicare l’Iban deve essere presentato dal contribuente direttamente:

  • in via telematica, se è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione
  • presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente.

Queste modalità sono le uniche previste per comunicare il codice Iban all’Agenzia delle entrate. In assenza della comunicazione da parte del contribuente, l’erogazione dei rimborsi sarà effettuata con le altre modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

Tutte le istruzioni relative al 730 “situazioni particolari” sono riportate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 22 agosto 2013 e nella circolare n. 28/E.

  Circolare nr. 28/E (534,9 KiB, 948 hits)

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