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Home»Fisco e Tasse»Speciale Telefisco 2023: i principali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Speciale Telefisco 2023: i principali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Andrea Amantea25 Settembre 20235 Mins Read
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L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti molto utili nel corso dell'ultimo incontro con la stampa specializzata Speciale Telefisco 2023

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speciale telefisco 2023

Nel corso dello speciale Telefisco 2023 del 20 settembre scorso, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato alcuni chiarimenti molto importanti sul superbonus con sconto in fattura e cessione del credito, definizione delle liti pendenti e emissione delle note di variazioni Iva.

Per quanto riguarda il superbonus, il chiarimento ha riguardato la possibilità di pagare tutte le spese nel 2023 con la successiva cessione del credito e di concludere i lavori nel 2024. Per quanto riguarda la definizione della liti pendenti invece, è stato chiesto al Fisco se il versamento del quantum dovuto ai fini della sanatoria possa godere del c.d. lieve inadempimento. Infine in relazione alle note di variazioni in diminuzione, l’Agenzia delle entrate ha illustrato le tempistiche entro le quali il committente deve rettificare l’Iva o parte di essa detratta in precedenza.

Ecco i dettagli.

Speciale Telefisco 2023: i principali chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Di seguito in dettaglio alcuni dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso dello Speciale Telefisco 2023 a cura del Sole24Ore del 20 settembre.

Superbonus 110: cessione del credito solo con SAL terminato

Partiamo dal superbonus 110.

La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 ha previsto specifici casi in cui per le spese 2023 non trova applicazione la riduzione dell’aliquota agevolativa dal 110% al 90%.

In particolare, per le spese 2023 spetta ancora il 110 pieno per gli interventi edilizi:

  • diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata fra il 18/11/2022 e il 24/11/2022 come previsto dalla Legge e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Conclusioni

In sostanza, in questi casi, per le spese 2023 è ancora possibile sfruttare il Superbonus con aliquota al 110% anche con sconto in fattura e cessione del credito.

Proprio rispetto alla cessione del credito, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che non è possibile pagare tutte le spese entro il 31 dicembre 2023 con l’intento di beneficiare del 110 pieno; infatti, le spese a cui si riferiscono le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito devono corrispondere a stati di avanzamento lavori, SAL, completati al 31 dicembre.

Definizione delle liti pendenti: sì al lieve inadempimento

In merito alla definizione delle liti tributarie pendenti , è stato chiesto all’Agenzia delle entrate conferma circa la possibile applicazione del c.d. lieve inadempimento per i pagamenti dovuti ai fini della definizione agevolata.

A tal proposito si ricorda che entro il 2 ottobre chi intende sfruttare la chance in questione dovrà:

  • presentare online, all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, le domande di adesione alla definizione agevolata (articolo 1, comma da 186 a 202, legge n. 197/2022);
  • pagare il totale o la prima rata del quantum dovuto ai fini dell’adesione.

Per ogni atto impugnato va presentata una autonoma domanda di definizione agevolata.

Considerato che il totale da versare è legato al valore della controversia in corso, è molto probabile che il contribuente o chi per lui possa commettere errori nella definizione del totale da versare.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che sarà possibile ricorrere al c.d lieve inadempimento. Dunque un lieve carente versamento non inficerà la definizione agevolata. Eventuali carenti pagamenti oltre i limiti previsti dal lieve inadempimento, dovranno essere valutati dagli uffici del Fisco ed eventualmente, a seconda dei casi, non impatteranno sulla sanatoria.

Emissione delle note di variazione e rettifica della detrazione Iva

Infine arriviamo ai chiarimenti sulle note di variazioni in diminuzione, ex art.26, c.2, del DPR 633/72, decreto Iva.

Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.(1)

Una volta che il cedente ha emesso la nota di variazione, entro quando il committente dovrà adoperarsi per rettificare il credito Iva?

L’Agenzia delle entrate ritiene che, per il committente, il termine per l’annotazione della nota decorre dalla data di ricevimento della stessa. L’annotazione dovrà avvenire entro giorno 15 del mese successivo.

La nota concorrerà alla liquidazione Iva del mese (o trimestre) di ricezione della stessa.

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