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di Andrea Amantea - 18 Dicembre 2021
Il superbonus 110 spetta per le seconde case (o case vacanze) se sono rispettati, oltre agli altri, anche i requisiti dell’autonomia funzionale e la presenza di un accesso autonomo dall’esterno. In mancanza di uno dei suddetti requisiti, l’accesso al superbonus non è ammesso.
In sintesi, è questo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 810.
Ecco tutto quello che c’è da sapere sul superbonus per le case vacanze.
Prima di analizzare la risposta n° 810, è bene chiarire che, ai fini del superbonus, gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, devono essere:
Ciò vale anche per le seconde case o case vacanze (al mare o in montagna).
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L’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, dispone inoltre che:
Proprio tali aspetti, riguardano la situazione analizzata dall’Agenzia delle entrate.
Nello specifico, un contribuente ha fatto presente al Fisco di essere proprietario di un appartamento situato in un complesso turistico residenziale suddiviso in edifici separati, che ospitano fino a otto appartamenti ciascuno, tutti con accesso indipendente.
Si tratta di un complesso turistico che ha un unico sistema fognario, con depuratore, allacci condominiali per energia elettrica e acqua e che dispone di accumuli di GPL condivisi tra varie unità abitative.
Gli impianti (acqua, energia elettrica e gas) sono di proprietà delle singole abitazioni, dall’interno delle quali fino al punto di installazione dei contatori e di proprietà condivisa con il complesso turistico per le tratte che vanno dai contatori, a monte, verso l’allaccio condominiale.
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Sulla base della descrizione fatta dall’istante, l’Agenzia da parere negativo alla spettanza del superbonus.
Infatti, l’unità abitativa in questione non può ritenersi “funzionalmente indipendente” ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 1-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Infatti, non pare essere rispettata la condizione in base alla quale un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva. Ciò implica che gli stessi non siano serviti da una utenza comune, come invece rilevato nella situazione descritta dall’istante.
Dunque, se gli impianti sono solo parzialmente di proprietà, la casa vacanze non può essere ritenuta “funzionalmente indipendente”.
Pertanto, in relazione agli interventi ammissibili che il contribuente intende realizzare sull’unità immobiliare, sita all’interno del complesso residenziale, è precluso l’accesso al Superbonus.
Alleghiamo infine il testo della risposta in oggetto.