Non è tassabile ai fini IRPEF il risarcimento del danno liquidato dal Tribunale in favore del lavoratore per risarcire la lesione delle sue capacità professionali per demansionamento e la relativa perdita di chance. Tecnicamente tale importo si intende finalizzato a ristorare il lavoratore dal c.d. danno emergente.
Il fatto che le suddette somme non siano tassabili ai fini IRPEF, fa si che il datore di lavoro non debba applicare alcuna ritenuta sulle stesse. In sintesi sono queste le indicazioni che ha fornito l’Agenzia delle entrate con la risposta n°185/2022.
Ecco i dettagli.
Tassazione della liquidazione del danno emergente: la risposta n°185 del 2022
La risposta n°185 del 2022 prende spunto da specifica istanza di interpello. La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, verte sul corretto trattamento fiscale di un risarcimento corrisposto da un’azienda in favore di un proprio dipendente in seguito a sentenza del Tribunale competente.
Il Tribunale adito, in parziale accoglimento del ricorso, ha riconosciuto al ricorrente di aver subito un danno alla sua professionalità quale conseguenza del demansionamento, mentre ha negato il riconoscimento del danno non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale.
Detto ciò, sul risarcimento corrisposto l’azienda ha applicato la ritenuta Irpef, ex art 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Tuttavia, con atto di precetto ai sensi dell’articolo 480 c.p.c., il lavoratore ha contestato l’applicazione della ritenuta e ha ottenuto dall’azienda quanto trattenutogli a titolo di ritenuta.
Da qui, l’azienda ha chiesto all’Agenzia delle entrate il corretto trattamento fiscale delle somme corrisposte e le eventuali modalità per il recupero delle ritenute versate Fisco. Ritenute rimborsate al datore di lavoro e già oggetto di certificazione unica.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
La questione da valutare è la seguente: l’importo versato a titolo di risarcimento per demansionamento è finalizzato a reintegrare il cosiddetto danno emergente o il cosiddetto lucro cessante? Se si trattasse di danno emergente, le somme corrisposte al lavoratore sarebbero detassate e senza obbligo di ritenuta.
Più nello specifico, secondo l’Agenzia delle entrate, tale valutazione non può prescindere dalla seguente differenziazione:
- sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce, mentre,
- non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate per reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente) (cfr. risoluzioni nn. 155/2002, 356/2007, 106/2009 e 16/2018).
Orientamento della Giurisprudenza
Da qui, l’Agenzia delle entrate richiama una serie di pronunce giurisprudenziali in merito alla cosiddetto perdita di chances intesa quale privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa.
In particolare:
In tema di demansionamento, occorre distinguere il danno patrimoniale, derivante dall’impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances, ovverosia di ulteriori possibilità di guadagno (cfr. Cass., Sez. lav., 12/06/2015, n. 12253; 10/06/2004, n. 11045; 8/11/2003, n. 16792), da quello non patrimoniale, comprendente sia l’eventuale lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (cfr. Cass., Sez. Un., 24/ 03/2006, n. 6572; Cass., Sez. lav., 26/01/2015, n. 1327; 19/12/2008, n. 29832), sia infine la lesione arrecata all’immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore (cfr. Cass., Sez. lav., 3/05/2016, n. 8709; 20/02/2015, n. 3474; 4/03/2011, n. 5237).
Detto ciò, la perdita di chance, quale elemento di danno emergente che non assume rilevanza ai fini fiscali, deve poter essere concretamente provato dal contribuente, la Corte di cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 24-03-2006, n. 6572). La prova insiste sia sulla concreta esistenza del danno sia sulla sua entità. Si veda anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 7 febbraio 2019, n. 3632.
Nel rispetto di tali condizioni, le somme destinate a ristorare la cosiddetto perdita di chances non sono tassabili.
Conclusioni
I suddetti elementi sono ravvisabili nella sentenza con la quale l’Azienda è stata condannata a risarcire il dipendente che ha subito il demansionamento. La quantificazione del danno è stata determinata dal giudice in via equitativa ai sensi dell’articolo 1226 c.c.
Sulla base di tale ricostruzione, l’Agenzia delle entrate ritiene che non sono tassabili le somme liquidate dal Tribunale in favore del lavoratore per risarcire la lesione delle sue capacità professionali per demansionamento. Tecnicamente tale importo si intende finalizzato a ristorare il lavoratore dal c.d. danno emergente.
L’azienda potrà recuperare le ritenute dapprima versate all’erario e oggetto di successivo rimborso al lavoratore, tramite un modello 770 integrativo.
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