Quando si parla di concorsi pubblici e graduatorie, il principio di trasparenza deve sempre fare i conti con quello della tutela dei dati personali. Pubblicare una graduatoria, infatti, non significa necessariamente poter mettere online nomi e informazioni di tutti i partecipanti, soprattutto quando dalla loro presenza nell’elenco possono emergere indirettamente condizioni personali, economiche o sociali delicate.
A ribadirlo è il Garante per la protezione dei dati personali, che con il provvedimento n. 550 del 23 luglio 2026, richiamato nella Newsletter n. 551 dell’11 settembre, ha sanzionato per 30.000 euro l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna.
Il caso offre l’occasione per chiarire quali sono i limiti alla pubblicazione delle graduatorie nelle procedure di reclutamento pubblico e, soprattutto, perché bisogna distinguere i normali concorsi dagli avviamenti effettuati tramite le liste dei Centri per l’impiego.
Concorsi pubblici e graduatorie: cosa dice il Garante Privacy
Il punto di partenza riguarda i normali concorsi pubblici.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti a pubblicare online le graduatorie finali con i dati personali dei soli partecipanti risultati vincitori della procedura concorsuale.
Non esiste quindi un principio generale in base al quale qualsiasi graduatoria o elenco formato nell’ambito di una procedura di assunzione nella Pubblica Amministrazione possa essere pubblicato integralmente sul web con tutti i nominativi.
Ed è proprio su questa distinzione che si concentra il nuovo intervento del Garante.
Garante Privacy: provvedimento del 23 luglio 2026 - doc. web n. 10287084 (225,8 KiB, 0 hits)
Il caso dei 700 iscritti al Centro per l’impiego
La vicenda riguarda una procedura di avviamento a selezione ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 56/1987 per l’assunzione a tempo indeterminato di operatori tecnici addetti all’accoglienza presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna.
L’Agenzia Regionale per il lavoro aveva pubblicato sul proprio sito una determinazione contenente i nominativi di circa 700 persone alle quali era stato riconosciuto il diritto all’avviamento alla selezione. Il documento risultava inoltre indicizzato dai comuni motori di ricerca.
Una delle interessate aveva chiesto la cancellazione dei propri dati e la deindicizzazione, segnalando che cercando il proprio nome su Google compariva la graduatoria con la relativa posizione.
Da qui è nato il procedimento concluso con l’intervento del Garante.
Non tutte le graduatorie sono quelle di un concorso pubblico
Questo è il passaggio centrale del provvedimento.
L’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001 distingue infatti l’assunzione attraverso procedure selettive dall’assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.
Secondo il Garante, quindi, l’articolo 19 del decreto legislativo n. 33/2013, che prescrive la pubblicazione delle “graduatorie finali”, si riferisce alle procedure concorsuali derivanti da bandi di concorso per il reclutamento e non anche agli avviamenti degli iscritti nelle liste di collocamento.
Nel caso esaminato mancava dunque una specifica base giuridica che consentisse di pubblicare online i nominativi degli interessati.
Il fatto che venga formata una graduatoria non comporta, di per sé, che questa possa essere trattata esattamente come la graduatoria finale di un normale concorso pubblico.
Perché i nomi degli iscritti al Centro per l’impiego vanno maggiormente protetti
La cautela richiesta dal Garante deriva anche dal tipo di informazioni che possono essere collegate alla partecipazione a queste procedure.
Per la formazione di determinate graduatorie possono infatti rilevare elementi riguardanti le condizioni personali, economiche e sociali dei candidati. Il provvedimento ricorda, ad esempio, che fra gli elementi previsti dalla disciplina di riferimento compare anche il “grado di invalidità”.
Anche quando dall’elenco non sia possibile capire perché una determinata persona abbia partecipato alla procedura, la sola presenza del nominativo potrebbe portare ad associarla a una condizione di disabilità oppure a una situazione patrimoniale o reddituale sfavorevole.
Sono informazioni che, anche quando non costituiscono direttamente dati relativi alla salute, possono rivelare aspetti economici o sociali delicati e avere effetti pregiudizievoli sulla persona.
Rendere pubblica una graduatoria non significa necessariamente metterla su Google
Un altro chiarimento importante riguarda il concetto stesso di pubblicità della graduatoria.
Il DPR n. 487/1994 prevede che le graduatorie relative a queste procedure siano rese pubbliche. Ma, sottolinea il Garante, questo non significa che i dati personali di ogni partecipante debbano diventare conoscibili da chiunque attraverso Internet.
La normativa contempla infatti specifiche forme di pubblicità, come l’affissione all’albo degli uffici interessati, ma ciò non autorizza automaticamente a trasferire tutti quei dati sul sito istituzionale rendendoli anche indicizzabili dai motori di ricerca.
La pubblicazione su Internet ha conseguenze molto diverse dalle tradizionali forme di pubblicità amministrativa.
Un documento indicizzato può essere trovato semplicemente digitando il nome di una persona su un motore di ricerca. I dati possono inoltre essere raccolti e incrociati con altre informazioni e rischiano di rimanere disponibili in rete per un periodo indefinito.
Graduatorie anonimizzate, la possibile soluzione
Come garantire allora la conoscibilità della graduatoria senza violare la privacy?
Il Garante indica una strada molto concreta: anonimizzare i dati personali, in modo che ciascun interessato possa conoscere la propria posizione senza rendere pubblico il proprio nome a chiunque navighi sul web.
Si possono utilizzare, ad esempio, codici o altri identificativi che consentano al candidato di individuare la propria posizione senza essere immediatamente riconoscibile da soggetti estranei.
In questo modo è possibile conciliare il diritto dell’interessato a conoscere l’esito della procedura con la necessità di evitare una diffusione sproporzionata dei suoi dati personali.
Perché è scattata la sanzione da 30.000 euro
Nel caso dell’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna, il Garante ha concluso che la pubblicazione online dei nominativi “in chiaro” di circa 700 iscritti alle liste di collocamento era avvenuta senza un’idonea base giuridica e in violazione, tra gli altri, dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati.
Per stabilire l’importo della sanzione sono stati considerati il numero elevato delle persone coinvolte, il periodo durante il quale i dati sono rimasti pubblicati e la particolare natura delle informazioni potenzialmente interessate.
Il Garante ha però valutato anche diversi elementi attenuanti. L’Agenzia aveva agito in buona fede, nell’erronea convinzione di rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza, aveva collaborato con l’Autorità, non risultavano precedenti violazioni pertinenti e aveva provveduto a rimuovere i dati dal sito e a chiederne la deindicizzazione dai motori di ricerca.
La sanzione è stata quindi fissata in 30.000 euro.
Concorsi e graduatorie: cosa bisogna ricordare
Il provvedimento non introduce un divieto generalizzato di pubblicare le graduatorie dei concorsi pubblici. Stabilisce però un principio importante: trasparenza e pubblicità degli atti devono essere sempre bilanciate con il diritto alla protezione dei dati personali.
Soprattutto, bisogna distinguere le diverse procedure.
Per i concorsi pubblici valgono gli specifici obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza per le graduatorie finali. Diverso è il caso dell’avviamento degli iscritti nelle liste dei Centri per l’impiego, che non può essere automaticamente assimilato a un pubblico concorso ai fini della pubblicazione online dei nominativi.
Per le amministrazioni, quindi, la regola è quella di verificare sempre quale sia la base giuridica che consente la pubblicazione, limitando i dati diffusi a quelli realmente necessari e ricorrendo, quando opportuno, all’anonimizzazione.
Per chi partecipa a concorsi e selezioni pubbliche, invece, il provvedimento ricorda che essere inseriti in una graduatoria non significa automaticamente dover vedere il proprio nome liberamente reperibile sul web.
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 550 del 23 luglio 2026, doc. web n. 10287084; Newsletter n. 551 dell’11 settembre 2026.
