L’INPS aggiorna ancora le procedure legate all’Assegno di Inclusione (ADI), la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica e sociale. Con il messaggio n. 3408 del 12 novembre 2025, l’Istituto annuncia una novità significativa: anche gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia potranno verificare le condizioni di svantaggio dichiarate dai richiedenti.
Una decisione che amplia il perimetro dei controlli e coinvolge direttamente il sistema della giustizia penale esterna, rafforzando il collegamento tra inclusione sociale, percorsi di reinserimento e sostegni pubblici.
Perché questa novità è importante
La misura nasce per risolvere un problema concreto: fino ad oggi le persone seguite dagli UEPE – in particolare ex detenuti e soggetti in misure alternative alla detenzione – non rientravano nel circuito di validazione diretta delle certificazioni richieste dall’ADI. Questo poteva generare rallentamenti, disallineamenti nei controlli o addirittura respingimenti della domanda.
Con l’attivazione del servizio “Validazione delle certificazioni ADI” anche per gli UEPE:
- si riduce il rischio di ritardi nell’esito delle domande;
- si semplifica il flusso di verifiche, migliorando il coordinamento tra amministrazioni;
- si assicura che anche le persone inserite in percorsi di reinserimento sociale possano accedere alla prestazione in modo più diretto e trasparente.
Che cosa possono verificare gli UEPE
Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna potranno:
- validare le certificazioni che attestano le condizioni di svantaggio;
- confermare l’inserimento in programmi di cura, assistenza o trattamento, come richiesto dal D.M. 154/2023;
- validare le informazioni sia per il richiedente sia per gli altri componenti del nucleo familiare.
Gli UEPE diventano quindi un attore istituzionale direttamente coinvolto nel processo di riconoscimento dell’ADI per una specifica categoria di beneficiari particolarmente fragile.
Un dettaglio rilevante: la verifica viene considerata positiva anche se l’UEPE non registra l’esito entro 60 giorni, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale. Questo evita che un mancato riscontro formale blocchi l’iter della domanda.
Le nuove opzioni nella domanda ADI
Con l’adeguamento del sistema informatico INPS, nel Quadro C della domanda ADI è ora possibile:
- selezionare “Ministero della Giustizia” come amministrazione certificante;
- scegliere dal menu a tendina il singolo UEPE territorialmente competente;
- consultare sul portale INPS le tabelle aggiornate con tutte le articolazioni UEPE, regione per regione.
È presente anche un campo di testo libero dove il cittadino può specificare ulteriori dettagli relativi alla struttura che ha rilasciato la certificazione: un elemento utile per evitare errori di identificazione.
Cosa fare in caso di errore
Se nella domanda viene indicata un’amministrazione errata – ad esempio “Comune” invece di UEPE – non tutto è perduto. È possibile:
- richiedere la correzione alla sede INPS competente,
- purché la richiesta avvenga prima del completamento dell’istruttoria.
Questo permette di evitare respingimenti dovuti a semplici imprecisioni al momento della compilazione.
Chi rientra nelle “condizioni di svantaggio”
Il D.M. 154/2023 identifica varie situazioni di svantaggio sociale e personale che danno diritto all’accesso all’ADI. Tra queste rientrano:
- persone ex detenute nel primo anno dal fine pena;
- soggetti ammessi a misure alternative alla detenzione;
- utenti che svolgono lavoro all’esterno in carico agli UEPE;
- persone inserite in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali.
La validazione UEPE riguarda proprio queste categorie, che spesso hanno percorsi di reinserimento attivi e necessitano di un sostegno economico stabile.
Domande respinte e possibilità di riesame
Il messaggio INPS ricorda anche che, in caso di domanda respinta per mancata conferma della condizione di svantaggio o dell’inserimento in programmi di trattamento, è possibile chiedere un riesame, come già indicato nel messaggio n. 2146 del 6 giugno 2024.
Il riesame permette di:
- presentare una nuova documentazione aggiornata;
- correggere eventuali errori di compilazione;
- fornire certificazioni o riscontri mancanti.
Un’opportunità importante, soprattutto per i cittadini che dipendono dall’ADI per garantire stabilità economica al proprio nucleo familiare.
Come funziona il servizio di validazione
Il servizio online “Validazione delle certificazioni ADI” è attivo sul portale INPS dal febbraio 2024 per le strutture sanitarie. Con l’integrazione degli UEPE, la piattaforma permette:
- accesso tramite credenziali istituzionali;
- consultazione delle domande ADI da verificare;
- invio dell’esito tramite interfaccia dedicata.
Tutto avviene in modalità digitale, riducendo tempi, scambio di documenti cartacei e passaggi intermedi.
Uno strumento per favorire inclusione e reinserimento
Questa estensione del servizio di validazione va letta anche in chiave sociale.
L’ADI nasce come misura non solo economica, ma anche di attivazione e inclusione, collegata a progetti personalizzati con Comuni e servizi territoriali. Coinvolgere gli UEPE significa riconoscere che il reinserimento delle persone detenute o sottoposte a misure alternative è un percorso complesso, che necessita di:
- supporto economico;
- stabilità abitativa e familiare;
- continuità nei programmi di trattamento;
- coordinamento costante tra istituzioni.
Una validazione più semplice e integrata può contribuire a evitare interruzioni nei percorsi e a sostenere meglio la ripartenza delle persone coinvolte.
Conclusioni
L’estensione delle verifiche agli UEPE rappresenta un passo avanti nella gestione dell’Assegno di Inclusione. Migliora la precisione dei controlli, accorcia i tempi delle istruttorie e permette una maggiore uniformità nella valutazione delle condizioni di svantaggio legate al sistema penale esterno.
Per i cittadini interessati è una semplificazione importante. Per le istituzioni, un modo per rendere più efficace e inclusiva l’applicazione della misura.
Fonte: messaggio INPS n. 3408 del 12 novembre 2025
