Quando si parla di apprendistato, si fa riferimento ad una forma contrattuale diffusa in Italia per cui i giovani lavoratori possono svolgere una mansione lavorativa presso un’azienda, con la previsione di ricevere formazione e un’assunzione futura.
Questo tipo di contratto è regolamentato dalla legge italiana, ed è molto vantaggioso per i giovani che vogliono fare esperienza all’interno di un’impresa e avere un’elevata probabilità di assunzione a tempo indeterminato anche per il periodo successivo al contratto.
Una recente comunicazione (nota n. 1369 del 7 agosto 2023) dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) va a chiarire alcuni aspetti sul lavoro in apprendistato stagionale da parte di soggetti minorenni. Vediamo quali sono le conclusioni su questa possibilità, e come funziona l’apprendistato in questo caso.
Cos’è l’apprendistato stagionale
Andiamo a chiarire prima di tutto cosa si intende per apprendistato e come può essere svolto in modalità stagionale. L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato vero e proprio, con l’obiettivo di favorire l’occupazione dei giovani.
Il lavoratore in questo caso percepisce regolare compenso per l’attività svolta, tuttavia il datore di lavoro si impegna a fornirgli durante il periodo di contratto la giusta formazione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato.
Se per il giovane questo contratto è un importante mezzo per l’ingresso al mondo del lavoro, per le aziende è vantaggioso perché consente di formare e avere nel proprio team giovani lavoratori accedendo anche ad alcune particolari agevolazioni contributive o fiscali.
Secondo la legge italiana, la durata minima di questo tipo di contratto è di sei mesi, tuttavia questo può cambiare nel caso di apprendistato stagionale. Con questo termine si va ad indicare un periodo di lavoro breve, svolto esclusivamente durante alcuni periodi dell’anno.
Pensiamo ad esempio a tutte le attività di ristorazione, o nel turismo, che lavorano per lo più durante periodi specifici dell’anno, come l’estate o la stagione invernale. In questo caso il lavoro è di durata determinata.
Apprendistato per minorenni: è possibile?
Chiariamo subito che anche per i soggetti minorenni è consentito essere assunti da un’azienda con contratto di apprendistato. La legge italiana non vieta espressamente questa possibilità, e come ha confermato recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è consentita entro certi parametri.
Andiamo a vedere nel dettaglio cosa dice la legge a riguardo. Secondo la disciplina su questi contratti attiva dal 2012, per i minorenni è possibile svolgere un lavoro in apprendistato, con un’età compresa tra i 16 e i 25 anni.
Recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha risposto con una comunicazione specifica ad una richiesta pervenuta da dall’Ispettorato territoriale di Rimini con l’Ispettorato interregionale del lavoro di Venezia, chiarendo alcuni aspetti a proposito del contratto di apprendistato di primo livello.
Con la nota n.1369 del 7 agosto 2023, l’INL analizza una richiesta pervenuta per un giovane lavoratore di Rimini, per cui la regione Emilia-Romagna ha approvato la DGR n.496/2023, stabilendo alcune regole precise per l’assunzione dei giovani con questi contratti, ovvero possono essere assunti:
“I giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni che sono iscritti ad un percorso di Istruzione o di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione”
Apprendistato stagionale e diritto all’istruzione
Dalla nota dell’INL è chiaro che i giovani possono svolgere un apprendistato di primo livello anche se sono minorenni, a partire dai 16 anni di età. Tuttavia va considerato che tale possibilità non deve andare in contrasto con gli obblighi previsti per ciò che riguarda l’istruzione.
La richiesta specifica presentata all’INL riguardava la possibilità per un giovane cuoco di svolgere un apprendistato stagionale a Rimini, e ci si chiedeva se questo studente dovesse necessariamente provenire da un istituto alberghiero, ovvero essere inserito in un percorso di formazione in linea con quanto svolto lavorativamente.
Anche se per le regole che abbiamo visto prima che coinvolgono la Regione Emilia-Romagna, non è strettamente necessario che le attività siano correlate, comunque l’INL ha specificato che l’apprendistato di primo livello deve coniugare la formazione appresa nel percorso scolastico con l’attività svolta sul lavoro.
Riportiamo qui una parte della nota recente dell’INL a questo proposito:
“Il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)”.”
L’INL ha quindi specificato che, anche se la correlazione tra studio e lavoro non è stabilita da una delibera regionale, è necessario valutare la sussistenza di questa correlazione, prima di procedere all’apprendistato, ricordando che la certificazione finale deve essere rilasciata dall’istituzione formativa da cui proviene lo studente.
Come deve procedere il datore di lavoro per l’apprendistato
In conclusione, si può dire che il datore di lavoro deve procedere ad accertarsi dell’effettiva coerenza tra l’attività formativa in cui è coinvolto lo studente e la mansione lavorativa svolta con questa forma contrattuale, prima di poter applicare l’apprendistato stagionale ad un minorenne.
Il datore deve quindi informare l’apprendista su questa correlazione, e ai suoi familiari secondo quanto è disposto per legge. L’obiettivo per il giovane è quello di conseguire il titolo di studio di secondo grado, attraverso quindi due fattori:
- Un percorso formativo esterno, attraverso un’istituzione formativa dedicata;
- Un percorso formativo interno, svolto presso l’azienda in modalità di apprendistato.
Il datore di lavoro pertanto deve assicurare il collegamento tra formazione e lavoro, in linea con il percorso di studi del giovane, trasmettendogli le competenze necessarie ad essere assunto in un futuro prossimo.
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