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Articolo 18, la tutela reale del licenziamento

La tutela contro il licenziamento prevista dell'art 18 Statuto dei lavoratori.


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di - 21 Dicembre 2011

L’art 18 Statuto dei lavoratori, prevede la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni in caso di licenziamento ingiustificato. E’ la cd. tutela reale del licenziamento.

Alla sentenza del giudice che annulla un licenziamento, consegue, a seconda della grandezza del datore di lavoro, l’attribuzione al lavoratore di una tutela reale o di una tutela obbligatoria.

Il primo comma dell’art 18 stabilisce che:

….il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Requisito numerico per l’applicazione dell’art 18

L’art 18 trova applicazione solo nella media e grande impresa; vale a dire al «datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di 5 se trattasi di imprenditore agricolo ».

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Per la piccola impresa, (fino a 15 dipendenti) si applica la tutela obbligatoria prevista dall’art 8 della L. 604/66.

Risarcimento danno

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l’invalidità. Il risarcimento è deciso dal giudice che stabilisce un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Indennità sostitutiva della reintegrazione

Il comma 5 dell’art. 18 stabilisce che:

“Fermo restando il diritto al risarcimento del danno…, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

Dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali

Nell’ipotesi di licenziamento di questi lavoratori, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza …, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

Il dibattito

Dici articolo 18 e dici perenne lotta tra il governo in carica e i sindacati; fronte compatto di CGIL CISL e UIL sulla riforma del lavoro annunciata dal Ministro Fornero e su una ipotetica riforma dell’art 18 Statuto dei Lavoratori. Il neo Ministro Fornero, pochi giorni fa, in una intervista al “corriere” ha affermato che l’art 18 “non è un totem” e che è ben disposta ad aprire un confronto con i sindacai.

La Camusso  si è detta indisponibile a rimettere in discussione tale articolo, poiché rappresenta “una norma di civiltà che impedisce i licenziamenti discriminatori. Ha un forte potere deterrente, per tutti, e non va cancellato. Un paese democratico e civile non può rinunciarvi”.Dello stesso tenore Cisl e Uil

Io penso che l’importanza dell’art 18 non sia in discussione, penso anche che questi botta e risposta tra ministro e sindacati basati su semplici parole dette in una intervista e, non su un testo di modifica concreto, lasciano il tempo che trovano.

Non servono al paese nè ai lavoratori; serve solo a rendere il clima più pesante di quanto non lo sia già. Penso che discutere su un argomento delicato come l’art 18 con un pò più di serenità e senza alcun preconcetto sia la strada giusta per fare qualcosa di buono.

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: Articolo 18Licenziamento