Il licenziamento ad nutum nel diritto del lavoro è una ipotesi di licenziamento che non prevede alcuna motivazione né, tantomeno, alcuna formalità procedurale (non serve cioè la forma scritta); letteralmente infatti, il termine ad nutum significa “con un cenno”.
Per questo tipo di licenziamento non valgono le garanzie previste dalla L. 604/66 né dall’art.18 Statuto dei lavoratori.
L’art. 2118 c.c. (Recesso dal contratto a tempo indeterminato), dispone che:
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro
Pertanto, l’unico tipo di tutela è data dall’indennità di mancato preavviso, salvo il caso, ovviamente di giusta causa.
Licenziamento ad nutum: quando è possibile
La L. n.108/1990, ha ridotto l’ambito di operatività del libero recesso; pertanto ad oggi i licenziamenti ad nutum sono possibili solo per:
- i lavoratori assunti in prova (art. 10, legge n. 604/1966);
- i dirigenti ( artt. 10, 3L. n. 604/1966);
- lavoratori domestici (art. 4, c. 1, legge n. 108/1990);
- lavoratori ultrasessantacinquenni e le lavoratrici ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, (art. 4, c. 1, legge n. 108/1990). Il licenziamento ad nuntum non può avvenire fino a che non si è raggiunta la “finestra” per la effettiva decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia (art. 6 co 2 bis d.lg. 248/2007.
- gli atleti professionisti (legge 23.3.1981, n. 91 e D.M. 13.3.1985).
Rimangono validi per il licenziamento ad nutum i principi generali in tema di nullità del contratto come l’art. 1354 c.c. (Condizioni illecite o impossibili).
È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo l’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’articolo 1419.
In linea di massima diciamo che nel caso di contratto di lavoro, il motivo illecito è dato dal licenziamento discriminatorio per credo politico o fede religiosa, per l’appartenenza ad un sindacato nonchè, di lingua e sesso.
La tutela per l’illegittimità del licenziamento a nutum è la stessa prevista per il licenziamento in generale; vale a dire le norme previste dall’art. 8 L. 604/66 e dall’art 18 Statuto dei lavoratori, che, altro non sono che le due ipotesi di tutela obbligatoria e tutela reale del licenziamento di cui parleremo in un secondo momento. Va ricordato infine che anche nel caso di licenziamento ad nutum vige l’obbligo del preavviso.
Ad nutum, significato
Qual è il significato di ad nutum: secondo il vocabolario è una locuzione latina che significa «secondo la volontà, a volontà».
Nel linguaggio giuridico, formula che qualifica l’atto con cui un soggetto pone termine a un rapporto giuridico per sua libera determinazione, senza che l’altra parte possa opporsi: licenziamento ad nutum.
Fonte: Treccani.it
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