L’Inps con circolare numero 140 del 14 dicembre 2012, illustra l’ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione, (ASpI). La legge di riforma del mercato del lavoro, (Legge 192/2012), all’articolo 2, comma 1, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ex art. 24 della legge n. 88/89, l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione.
Sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
ASpI: soggetti che vi rientrano
Sono obbligatoriamente assicurati all’ASpI i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:
- dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato;
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58, ecc.);
- dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del D.lgs. n. 165/2001.
- soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della legge in commento, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’ASpI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai predetti soci;
- le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato, stante l’abrogazione ex art. 2, co. 69, lett. c., a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’art.40 del RDL n. 1827/35, che escludeva tali categorie di lavoratori subordinati dalla preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
ASpi: chi sono i soggetti esclusi
L’art. 2, co. 2 della legge di riforma, dispone l’esclusione dall’ASpI dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
Tale esclusione si fonda sulla sola circostanza che i dipendenti in argomento siano lavoratori a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non essendo più richiesto, come nella previgente assicurazione DS, l’ulteriore requisito della c.d. stabilità d’impiego di cui al combinato disposto dell’art. 32, co. 1, lett. b), della legge n. 264/1949 e dell’art. 36, del D.P.R. n. 818/1957.
Sono, altresì, esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego:
- i giornalisti professionisti e pubblicisti – iscritti all’Albo professionale – nonché i praticanti giornalisti – iscritti nell’apposito Registro – titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in quanto agli stessi la tutela contro la disoccupazione involontaria è garantita da apposita assicurazione obbligatoria, sostitutiva dell’AGO, gestita dall’INPGI ai sensi della legge 9 novembre 1955, n. 1122.
- i religiosi, frati e monache che prestano attività lavorativa in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza, nonché di terzi; i sacerdoti secolari che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari (L. n. 392/1956), nonché i lavoratori subordinati a carattere stagionale di cui al D.Lgs. 25.7.1998 n. 28;
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa, come modificata dalla stessa legge di riforma.
Contribuzione di finanziamento.
Per il finanziamento delle assicurazioni ASpI e mini ASpI, la legge n. 92/2012 dispone l’obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni:
- ordinario (art. 2, co. 25-27 e co. 36);
- addizionale (art. 2 co. 28-30);
- contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, co. 31-35).
Contributo ordinario
L’art. 2, co. 25, della legge n. 92/2012 stabilisce che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità erogate dalla nuova assicurazione concorrono i contributi di cui agli artt. 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge n. 160/75.
Tali norme determinavano, rispettivamente, l’aliquota del contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (1,30% della retribuzione imponibile), nonché la percentualizzazione del contributo base dovuto per la predetta assicurazione DS (0,01% della retribuzione imponibile).
Di conseguenza, il contributo ordinario di finanziamento delle indennità ASpI e mini ASpI, posto a carico dei datori di lavoro, è pari all’1,31% della retribuzione imponibile.
Tenuto conto della formulazione testuale dell’art. 2, co. 25, nonché dello specifico riferimento contenuto nel successivo comma 27, l’aliquota contributiva dell’1,31% deve essere incrementata anche del contributo dello 0,30%, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 845/78 il quale, come noto, è destinato – per le aziende che vi aderiscono – al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ovvero devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell’Economia (2/3) e del Lavoro (1/3).
Per effetto dell’insieme delle disposizioni citate, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile.
Riduzioni del contributo ordinario.
L’art. 2, co. 26, dispone che sui contributi di cui al precedente comma 25 (1,31%), continuano a trovare applicazione le eventuali riduzioni del costo del lavoro di cui all’art. 120 della legge n. 388/2000 ed all’art. 1, co. 361, della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all’art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005, previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari ovvero al Fondo di Tesoreria.
Per conoscere l’entità della riduzione del contributo e il settore, potete consultare la circolare al punto 3.1
Il successivo comma 27, estende le citate riduzioni del costo del lavoro (leggi n. 388/2000 e n. 266/2005) ai lavoratori nei cui confronti non erano dovuti i contributi di cui al precedente co. 25. Trattasi dei lavoratori esclusi dall’ambito di applicazione della preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria quali – ad esempio – soci delle cooperative D.P.R. n. 602/70, soci delle cooperative di cui alla legge n. 250/58, nonché categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
Allineamento graduale dell’aliquota contributiva
La disposizione di cui al secondo periodo dell’art. 2, co. 27, prevede che, laddove risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva per i lavoratori in argomento, potrà essere disposto, subordinatamente all’adozione annuale di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un allineamento graduale all’aliquota contributiva dell’1,31%, con incrementi annui di 0,26 punti percentuali per gli anni dal 2013 al 2016 e di 0,27 punti percentuali per l’anno 2017.
ASpI Apprendisti
Per gli apprendisti, l’art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012, introduce – con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 – a carico del datore di lavoro, un contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani e non artigiani.
Tale aliquota contributiva deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978; conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti.
La norma in argomento dispone altresì che su tale contributo non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall’art.22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (v. punti 2.1 e 8 della circolare n. 128/2012).
Sul contributo per gli apprendisti non trovano applicazione le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, previste dal co. 26 (v. prec. punto 3). Potranno, invece, continuare ad operare – ove spettanti – le misure compensative ex art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005.
Contributo addizionale: ticket licenziamento
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 2, co. 28, della legge n. 92/2012 introduce quindi un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
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Per effetto di tale disposizione, la contribuzione complessivamente dovuta per l’Aspi si attesterà in misura pari al 3,01% (1,61% + 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve le eventuali riduzioni del contributo di cui al comma 25 (1,31%).
Stante la formulazione della norma, il contributo addizionale riguarderà tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato (ad eccezione delle situazioni illustrate al successivo punto 4.1) in essere al 1 gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a far tempo dalla medesima data.
Lavoratori esclusi dal contributo addizionale
Il successivo co.29 indica i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale. Tale contributo non è dovuto con riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché – per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 – per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- apprendisti;
- lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
Restituzione del contributo addizionale.
L’art. 2, co. 30, della legge di riforma disciplina i casi di restituzione, nel limite massimo di sei mensilità, del contributo addizionale in argomento.
Al fine, infatti, di incentivare le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, la norma prevede che il contributo dell’1,40% potrà essere recuperato (superato il periodo di prova) dai datori di lavoro che, alla scadenza, trasformano il rapporto in un contratto a tempo indeterminato.
La restituzione può avvenire anche se il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, riassume il medesimo lavoratore a tempo indeterminato.In tal caso, tuttavia, opererà una riduzione corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e la stabilizzazione.
In sintesi, quindi, la restituzione piena (sei mensilità) ricorrerà solamente nei casi di trasformazione (entro la scadenza) del contratto da tempo determinato a indeterminato nonché nell’ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine.
Nei casi di stabilizzazione successiva, opererà la contrazione prevista dalla norma.
Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni.
L’art. 2, commi 31 – 35, della legge di riforma introduce e disciplina un ulteriore contributo destinato al finanziamento dell’ASpI.
È previsto, infatti, che, in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro siano tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Ai sensi dell’art. 2, co. 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. n.167/2011.
Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del predetto contributo i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, co. 4, della legge n. 223/91.
Inoltre, il contributo in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
- licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
In merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento si fa riserva di successive indicazioni.
Di seguito, l’intera circolare che potete consultare dove, sono presenti anche le aliquote ed esempi contributivi per tipologia di lavoro e settore lavorativo.
Circolare INPS numero 140 del 14-12-2012 (171,0 KiB, 885 hits)
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