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Blocco dei licenziamenti e CIG: la nuova disciplina fino a fine anno

Si delinea il quadro del divieto di licenziamento e della CIG fino alla fine dell’anno. Ecco le nuove regole dettate dal D.L. n. 99/2021


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di - 2 Luglio 2021

Blocco dei licenziamenti e CIG: importanti novità in ambito di cassa integrazione guadagni e divieto di licenziamento. Infatti, il 30 giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 il D.L. n. 99/2021 (Decreto Lavoro) che dispone sostanzialmente due novità:

  1. Conferma del divieto assoluto di licenziamento solo per i settori più in crisi e la possibilità;
  2. Utilizzo della CIG per 13 settimane nel 2021 per tutte le altre aziende.

Come opera quindi la proroga selettiva del blocco del licenziamento? Quali sono le aziende che potranno utilizzare la CIG supplementare?

Vediamo quindi in dettaglio quali sono le nuove regole decorrenti dal 1° luglio 2021.

Proroga blocco dei licenziamenti: come funziona e chi riguarda

Si ricorda che il blocco dei licenziamenti è stato introdotto per la prima volta dal “Decreto Cura Italia” e riguarda tutti i datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti. Nello specifico il divieto si riferisce:

È possibile, invece, procedere ai licenziamenti per giusta causa ovvero per motivi disciplinari.

Tale disciplina è stata via via prorogata dai diversi decreti leggi in continuità con l’evoluzione della pandemia e del Covid-19.

Quindi, il Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) ha previsto il blocco dei licenziamenti per le aziende che utilizzano ancora l’integrazione salariale COVID-19, fino al:

Divieto di licenziamento: settori e lavoratori esclusi

Nonostante il blocco del licenziamento, il datore di lavoro può comunque licenziare sei seguenti casi:

Chiaramente è possibile licenziare anche nelle seguenti fattispecie di licenziamento:

Cassa Integrazione nel settore moda e tessile

Dunque, il D.L. n. 99/2021 dispone la proroga – fino al 31 ottobre 2021 – del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato

Tali aziende qualora, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendano o riducano l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto approvato, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

CIG, altri settori

Per tutti gli altri settori, esclusi quello tessile e moda, il decreto stabilisce che – a decorrere dal 1° luglio 2021 -le imprese, i quali non possano più fruire della CIGS, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021,

Attenzione però: il decreto legge non fa menzione di alcuna esenzione dal contributo addizionale per le imprese che non licenziano.

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Tags: Cassa integrazionedecreto lavoroLicenziamento