Ministero del Lavoro e Ministero della Famiglia hanno emanato il Decreto del 3 luglio 2019 con il quale viene rifinanziato, per il 2019, il bonus assunzioni disabili. L’incentivo in oggetto è stato introdotto ed è regolato dalla Legge n. 68/1999.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità è gestito dall’INPS (Art. 10 del D. Lgs 151/2015 in attuazione del Jobs Act). Così come indicato dalla norma in questione al fine di realizzare una concreta promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, il nuovo incentivo in oggetto varia sia in entità che per le modalità di richiesta, in considerazione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Ma passiamo ora a vedere come funzionano gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili, quanto spetta e quanto dura.
Indice dei contenuti
Bonus assunzioni disabili: cosa sono e a chi spettano
L’incentivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.
Rientrano inoltre tra i datori di lavoro ammessi anche gli enti pubblici economici.
Leggi anche: Collocamento mirato: cos’è e chi è interessato
Requisiti del lavoratore disabile
L’incentivo può essere richiesto per l’assunzione dei seguenti lavoratori:
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
Assunzioni incentivate
Gli incentivi per l’assunzione di lavoratori con disabilità spettano:
- per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, anche a tempo parziale;
- contratti a tempo determinato con durata di almeno 12 mesi per l’assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili: quanto spetta
L’ammontare degli incentivi varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:
- bonus pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali: per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%. Stesso incentivo per assunzione di lavoratori con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- bonus del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali: lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%. Stesso incentivo per lavoratori con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria (T.U. pensioni di guerra);
- incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali: lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
Durata del bonus assunzioni disabili
Anche la durata degli incentivi varia in base alle tipologie di rapporti di lavoro e alle caratteristiche del lavoratore assunto:
- per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili almeno al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra) l’incentivo spetta per 36 mesi. La stessa durata spetta per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle suddette tabelle;
- per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo spetta per 60 mesi;
- per la stessa categoria di lavoratori (punto 2) in caso di assunzione a tempo determinato, l’incentivo spetta per tutta la durata del rapporto. Fermo restando che, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, questi deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.
Circolare INPS numero 99 del 13 giugno 2016
Per le condizioni, il coordinamento con altri incentivi, le procedure di ammissione e altre informazioni rimandiamo alla lettura della circolare INPS 99/2016.

» 1,4 MiB - 1.296 download
Argomenti
⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News, Facebook, Twitter o via email