La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge su caporalato e lavoro nero in agricoltura denominato “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”.
Il testo è stato approvato in prima lettura, senza correzioni, per cui è lo stesso approvato ad agosto dal Senato. Il provvedimento introduce il carcere non solo per il soggetto che reperisce i lavoratori, ovvero il cosiddetto “caporale”, ma anche per il datore di lavoro e le imprese che sfruttano il lavoratore.
La pena per chi commette questo genere di reati, ovvero il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, andrà da 1 a 6 anni di reclusione, aumentabili fino ad 8 se c’è violenza o minaccia e una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Caporalato e lavoro nero in agricoltura
La legge stabilisce che commette il il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, chiunque:
- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al precedente punto, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:
- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo della Legge su lavoro nero e caporalato in agricoltura (93,5 KiB, 719 hits)
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