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Home»Leggi, normativa e prassi»Caporalato e lavoro nero in agricoltura, approvazione definitiva della legge

Caporalato e lavoro nero in agricoltura, approvazione definitiva della legge

Antonio Maroscia19 Ottobre 20163 Mins Read
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La Camera ha approvato in via definitiva la legge su lavoro nero e caporalato in agricoltura, fino a 8 anni di reclusione per caporali e datori di lavoro

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Caporalato: cos'è e cosa prevede la legge per il reato di sfruttamento del lavoro

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge su caporalato e lavoro nero in agricoltura denominato “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”.

Il testo è stato approvato in prima lettura, senza correzioni, per cui è lo stesso approvato ad agosto dal Senato. Il provvedimento introduce il carcere non solo per il soggetto che reperisce i lavoratori, ovvero il cosiddetto “caporale”, ma anche per il datore di lavoro e le imprese che sfruttano il lavoratore.

La pena per chi commette questo genere di reati, ovvero il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, andrà da 1 a 6 anni di reclusione, aumentabili fino ad 8 se c’è violenza o minaccia e una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Caporalato e lavoro nero in agricoltura

La legge stabilisce che commette il il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, chiunque:

  • recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  • utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al precedente punto, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2. la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

  1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  3. l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Testo della Legge su lavoro nero e caporalato in agricoltura (93,5 KiB, 781 hits)

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