Il messaggio INPS numero 1297 del 26 marzo 2021 fornisce le prime indicazioni operative per accedere alle settimane di Cassa integrazione previste dal Decreto Sostegni (Dl 41 del 22 marzo 2021). La norma, entrata in vigore il 23 marzo scorso, ha l’obiettivo di sostenere le imprese chiamate a fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza COVID-19, attraverso ulteriori periodi di ammortizzatori sociali.
Nello specifico, i trattamenti già introdotti dal 1° gennaio 2021 ad opera della Legge di bilancio vengono prorogati per:
- 13 settimane con riferimento alla Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
- 28 settimane per assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (CIGD);
- 120 giorni per la Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA).
Nel messaggio in parola l’INPS rende note le modalità di trasmissione delle domande; oltre a chiarire il conteggio delle settimane spettanti, alla luce della sovrapposizione con i periodi ex Manovra 2021.
Analizziamo la questione nel dettaglio.
Cassa integrazione Decreto Sostegni: CIG ordinaria
Il Decreto Sostegni (articolo 8 comma 1) ha previsto 13 settimane di Cassa integrazione ordinaria dal 1° aprile al 30 giugno 2021.
Tali periodi si sommano a quelli già introdotti dalla Legge di bilancio (L. n. 178/2020) pari a 12 settimane dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
Nel complesso, pertanto, le aziende avranno a disposizioni 25 settimane dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
Assegno ordinario e Cassa in deroga
Come disciplinato dall’articolo 8 comma 2 del Decreto in parola dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro privati avranno a disposizione 28 settimane complessive di Cassa integrazione in deroga o assegno ordinario erogato dal FIS.
E’ opportuno ricordare che la Manovra 2021 ha introdotto 12 settimane di CIGD o assegno ordinario dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
Sotto questo aspetto il messaggio INPS precisa che eventuali periodi, già richiesti e autorizzati ai sensi della Legge di bilancio, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° aprile 2021 non riducono il numero di settimane spettanti (28) in base al Decreto Sostegni. Queste, al contrario, si aggiungono alle 12 settimane di Cassa precedenti.
Ne deriva che le aziende avranno a disposizione 40 settimane di ammortizzatori sociali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, fermo restando che le 12 previste dalla Manovra devono collocarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Facciamo l’esempio dell’azienda Alfa, la quale ha richiesto 12 settimane di CIGD dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 ai sensi della Legge n. 178. Dal 3 maggio (il 1° maggio è un sabato) Alfa potrà accedere ad ulteriori 28 settimane di Cassa Decreto Sostegni.
Destinatari
I trattamenti previsti dal Decreto Sostegni, Cassa ordinaria, assegno ordinario e Cassa in deroga, si applicano ai lavoratori in forza al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto-Legge.
Modalità di pagamento
Le ore non lavorate a carico dell’INPS per effetto del ricorso ai trattamenti di Cassa integrazione ai sensi del Decreto numero 41, possono essere liquidate ai dipendenti con due distinte modalità:
- Anticipo delle spettanze in busta paga da parte del datore di lavoro, salvo il successivo recupero delle somme rispetto ai contributi da versare all’Istituto con modello F24;
- Pagamento diretto da parte dell’INPS ai beneficiari.
Con specifico riferimento alle domande di CIGD, posto che in base alla normativa ex Legge di bilancio era consentita la sola modalità del pagamento diretto, l’anticipo in busta paga è riconosciuto per i soli periodi decorrenti dal 1° aprile 2021. Con riferimento alle settimane precedenti è invece possibile unicamente il pagamento diretto (eccezion fatta per le aziende cosiddette “plurilocalizzate”).
Da ultimo, è confermato anche per le settimane del Decreto Sostegni l’anticipo del 40% degli importi di Cassa con pagamento diretto.
Invio delle domande
Le richieste di accesso ai trattamenti CIGO, Assegno ordinario, CIGD e CISOA previsti dal Sostegni, devono essere inviate in modalità telematica sul portale INPS, utilizzando la nuova causale “COVID-19 – DL 41/21”.
Il termine per la trasmissione delle istanze è fissato, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Per le domande a pagamento diretto INPS, il termine per l’invio dei modelli SR 41 (necessari per la liquidazione delle spettanze ai lavoratori interessati) è fissato entro la fine del mese successivo quello interessato dall’integrazione salariale ovvero, se più favorevole, entro 30 giorni dalla data di notifica via PEC dell’autorizzazione.
Aziende in CIGS
Il messaggio INPS affronta anche il tema delle aziende in Cassa integrazione straordinaria (CIGS) toccato dal Decreto Sostegni all’articolo 8 comma 1.
Sotto questo aspetto le imprese che alla data del 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di CIGS, costrette a sospendere ulteriormente il programma di Cassa straordinaria, a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza COVID-19, possono accedere a 13 settimane di CIGO dal 1° aprile al 30 giugno 2021.
Tale opzione è consentita se l’azienda rientra in uno dei settori ammessi alla Cassa integrazione ordinaria.
In sede di invio telematico della domanda di ammortizzatore COVID-19, la causale da utilizzare sarà “COVID-19 – DL 41/21-sospensione CIGS”.
Cassa integrazione salariale operai agricoli
L’articolo 8 comma 8 del Decreto Sostegni introduce ulteriori 120 giorni di CIG operai agricoli (CISOA), fruibili dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.
I periodi si sommano a quanto previsto dalla Legge di bilancio, nello specifico 90 giornate dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.
Sulla falsariga di CIGD e assegno ordinario, i 120 giorni del “Sostegni” si aggiungono a quelli ex L. n. 178. Unico limite: le 90 giornate devono essere collocate entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Flusso telematico “UniEmens-Cig”
Infine new entry nel panorama degli adempimenti INPS è il flusso telematico “UniEmens-Cig” che prenderà il posto del modello SR 41; farà il suo debutto (previa circolare di prossima pubblicazione) per consentire ad aziende intermediari di trasmettere i dati necessari a:
- Calcolo e liquidazione diretta degli importi a titolo di Cassa integrazione;
- Saldo delle anticipazioni;
- Accredito della contribuzione figurativa.
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