Una giornata di malattia può essere riconosciuta anche se il certificato medico viene rilasciato il giorno successivo? La risposta dell’INPS cambia, almeno in parte, dal 4 settembre 2026.
Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’Istituto ha infatti rivisto le regole sulla data di inizio della prognosi indicata nel certificato di malattia. La novità riguarda soprattutto i casi in cui il lavoratore non riesce a essere visitato dal proprio medico nello stesso giorno in cui si ammala.
Finora la possibilità di far decorrere la tutela previdenziale dal giorno precedente al rilascio del certificato era legata essenzialmente alla visita domiciliare. Con le nuove indicazioni, invece, il giorno precedente può essere riconosciuto anche quando la visita medica avviene in ambulatorio, purché siano rispettate precise condizioni.
Una modifica importante soprattutto considerando che oggi molti medici di famiglia ricevono su appuntamento e può quindi accadere che il lavoratore, pur comunicando immediatamente il proprio stato di malattia, riesca a essere visitato soltanto il giorno seguente.
Certificato di malattia: qual è la regola generale
Il principio di partenza non cambia. Ai fini dell’indennità economica di malattia erogata dall’INPS, lo stato di incapacità temporanea al lavoro deve essere attestato attraverso un certificato medico.
In linea generale, la malattia decorre dalla data in cui il medico redige il certificato, dopo avere effettuato la valutazione clinica del lavoratore.
La data iniziale è particolarmente importante perché incide su diversi aspetti della tutela: dal calcolo dei primi tre giorni di carenza alle percentuali dell’indennità, fino alla durata massima del periodo indennizzabile e agli eventuali controlli medico-fiscali.
Esiste però un’eccezione che permette, a determinate condizioni, di riconoscere anche il giorno precedente alla visita.
Malattia dal giorno prima del certificato: cosa cambia dal 4 settembre
La principale novità introdotta dalla circolare INPS n. 92/2026 consiste nell’ampliamento di questa eccezione.
Dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente a quello in cui viene redatto il certificato, pure se il lavoratore è stato visitato nell’ambulatorio del medico.
Si tratta di un cambiamento rispetto alle precedenti indicazioni dell’Istituto, secondo le quali la retrodatazione di un giorno era ammessa, in sostanza, quando il medico effettuava una visita domiciliare.
L’INPS ha quindi adottato un’interpretazione più aderente all’attuale organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale.
Perché l’INPS ha cambiato le regole
Alla base della decisione ci sono anche i cambiamenti intervenuti nell’attività dei Medici di Medicina Generale.
L’INPS richiama, tra gli altri elementi, la progressiva riduzione del numero dei medici sul territorio, l’aumento dei carichi di lavoro e dei compiti organizzativi e assistenziali, nonché la sempre maggiore diffusione degli accessi agli ambulatori su appuntamento.
In concreto, un lavoratore potrebbe accusare i sintomi e contattare il medico oggi, ma ottenere una visita soltanto domani. Applicando rigidamente la precedente impostazione, il primo giorno sarebbe potuto rimanere fuori dalla copertura previdenziale soltanto perché il medico non era riuscito a visitare immediatamente il paziente.
Da qui la scelta, condivisa con il Ministero del Lavoro, di adottare un criterio più flessibile per garantire maggiore uniformità ed equità nella tutela dei lavoratori.
Quali condizioni devono essere rispettate
Attenzione, però: la nuova regola non permette di retrodatare liberamente il certificato di malattia.
Resta fermo il principio secondo cui la tutela decorre normalmente dal giorno in cui il medico certifica l’incapacità temporanea al lavoro.
Il riconoscimento del giorno precedente costituisce un’eccezione. Il medico deve indicare nel certificato, nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, proprio il giorno immediatamente precedente alla visita.
In altre parole, se il lavoratore viene visitato martedì 8 settembre e il medico redige il certificato nello stesso giorno, potrà essere riconosciuto anche lunedì 7 settembre, se correttamente indicato nel certificato.
Non è invece possibile utilizzare questa regola per coprire indistintamente più giorni precedenti.
Sabato, domenica e festivi restano esclusi
C’è inoltre un limite importante.
La nuova possibilità non opera quando il giorno precedente alla redazione del certificato è un sabato, una domenica oppure un giorno festivo infrasettimanale.
Secondo l’INPS, in queste giornate è garantita la continuità assistenziale e il lavoratore può quindi rivolgersi al relativo servizio sanitario per ottenere l’assistenza e la certificazione necessarie.
Facciamo un esempio. Se il lavoratore si ammala lunedì e viene visitato martedì, in presenza delle condizioni previste il lunedì può essere riconosciuto. Se invece si ammala domenica e viene visitato dal proprio medico lunedì, la nuova regola non consente di far decorrere automaticamente la tutela dalla domenica, perché durante il giorno festivo è disponibile il servizio di continuità assistenziale.
Cosa succede se nel certificato viene indicata una data ancora precedente
La circolare conferma inoltre un altro limite fondamentale: la possibilità riguarda esclusivamente il giorno immediatamente precedente.
Se nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” viene riportata una data anteriore di due o più giorni rispetto alla visita, non è possibile riconoscere automaticamente l’intero periodo precedente.
Il certificato medico, infatti, attesta uno stato di incapacità lavorativa verificato dal medico e non può normalmente essere utilizzato per certificare retroattivamente diversi giorni di malattia.
Cosa cambia rispetto alle vecchie regole
La differenza può essere riassunta in modo semplice.
Prima del 4 settembre 2026, il riconoscimento del giorno precedente era ammesso dall’INPS in presenza delle condizioni previste e, in particolare, era collegato alla visita domiciliare. La visita effettuata nell’ambulatorio del medico escludeva questa possibilità.
Dal 4 settembre 2026, invece, il giorno immediatamente precedente può essere riconosciuto anche in caso di visita ambulatoriale, sempre che non si tratti di sabato, domenica o festivo infrasettimanale e che la data sia correttamente riportata dal medico nel certificato.
È proprio questo il passaggio più significativo della circolare n. 92.
Perché la data di inizio della malattia è così importante
Potrebbe sembrare una modifica marginale, limitata a una sola giornata, ma in realtà la data iniziale dell’evento di malattia può avere conseguenze concrete.
Serve innanzitutto a individuare correttamente il periodo di malattia e quindi i primi tre giorni di carenza, che secondo le regole generali non sono indennizzati dall’INPS, ferma restando l’eventuale disciplina economica prevista dal contratto collettivo applicato.
La data incide inoltre sul periodo massimo assistibile, sulle percentuali di indennizzo e sulla gestione complessiva dell’evento, comprese le eventuali visite mediche di controllo e le relative conseguenze.
Per questo è importante che il lavoratore, quando non riesce a ottenere una visita nello stesso giorno in cui insorge la malattia, contatti comunque tempestivamente il medico e spieghi correttamente quando è iniziato lo stato di incapacità lavorativa.
Un esempio pratico
Un dipendente si sente male lunedì mattina e contatta il proprio medico, ma il primo appuntamento disponibile in ambulatorio è martedì.
Il medico lo visita martedì, accerta l’incapacità temporanea al lavoro e nel certificato indica che il paziente dichiara di essere ammalato da lunedì.
Con le nuove indicazioni INPS, anche il lunedì può rientrare nella tutela previdenziale, nonostante la visita sia stata effettuata in ambulatorio il giorno successivo.
Prima della circolare n. 92/2026, proprio la natura ambulatoriale della visita avrebbe impedito l’applicazione di questa possibilità.
Diverso sarebbe il caso di un lavoratore visitato lunedì che dichiari di essere malato già dal sabato: la nuova disciplina non consente di recuperare in questo modo l’intero periodo precedente.
Nuove regole operative dal 4 settembre 2026
Le nuove indicazioni si applicano a decorrere dal 4 settembre 2026, giorno di pubblicazione della circolare.
Il principio generale resta quindi quello della decorrenza della malattia dalla data di redazione del certificato medico. L’INPS introduce però una tutela più ampia per quei casi, oggi tutt’altro che rari, in cui il lavoratore non riesca a essere visitato nello stesso giorno per ragioni legate all’organizzazione dell’assistenza medica.
La novità più importante da ricordare è dunque questa: il giorno immediatamente precedente al certificato può ora essere riconosciuto anche quando la visita avviene presso l’ambulatorio del medico curante.
Rimangono però i limiti previsti dall’INPS: niente recupero di più giorni precedenti e niente applicazione della nuova regola quando la giornata da recuperare cade di sabato, domenica o in un festivo infrasettimanale, giornate nelle quali il lavoratore può rivolgersi alla continuità assistenziale.
In sintesi
Dal 4 settembre 2026 l’INPS amplia le possibilità di riconoscimento del primo giorno di malattia. Se il medico visita il lavoratore il giorno successivo all’inizio dell’evento, il giorno precedente può essere coperto anche quando la visita avviene in ambulatorio e non più soltanto a domicilio.
La data deve però essere indicata correttamente nel certificato e può riguardare esclusivamente il giorno immediatamente precedente. Restano esclusi sabato, domenica e festività infrasettimanali.
Il riferimento ufficiale è la circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026, che supera sul punto il precedente orientamento applicativo dell’Istituto.
FAQ da aggiungere in fondo
Il certificato di malattia può partire dal giorno precedente?
Sì. Dal 4 settembre 2026 l’INPS riconosce, alle condizioni previste, anche il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato e la possibilità vale ora anche quando la visita viene effettuata in ambulatorio.
Si possono recuperare due o più giorni precedenti al certificato?
No. La nuova regola riguarda esclusivamente il giorno immediatamente precedente. Se la data dichiarata come inizio della malattia è anteriore di oltre un giorno rispetto alla redazione del certificato, non opera questo riconoscimento.
La nuova regola vale anche se il giorno precedente è sabato o domenica?
No. Sono esclusi sabato, domenica e i giorni festivi infrasettimanali, perché in queste giornate il lavoratore può rivolgersi alla continuità assistenziale.
Cosa cambia rispetto a prima?
In precedenza l’INPS ammetteva il riconoscimento del giorno precedente, alle condizioni previste, in caso di visita domiciliare. Dal 4 settembre 2026 questa possibilità viene estesa anche alla visita effettuata nell’ambulatorio del medico.
Da quando si applicano le nuove indicazioni?
Le nuove indicazioni si applicano dal 4 settembre 2026, data di pubblicazione della circolare INPS n. 92/2026.
Fonte ufficiale
Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026
