La legge di bilancio 2019 ha prorogato e ampliato anche per il 2019, il congedo papà obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e al contempo ha apportato modifiche alla normativa sul congedo di maternità obbligatorio.
Il congedo per i padri passa da 4 a 5 giorni obbligatori + 1 facoltativo, mentre per il congedo di maternità, invece, è permesso alle lavoratrici in gravidanza di restare sul posto di lavoro fino al non mese. In tali casi è necessario essere preventivamente autorizzati dal medico curante. Aumenta, inoltre, l’importo del bonus nido per il 2019.
Sono queste, in sintesi, le principali novità introdotte con il pacchetto famiglia contenuto nella Manovra 2019 al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia. Novità anche per il bonus nido. Ecco come cambia la disciplina dei congedi dal 2019.
Congedo papà 2019: aumentano i giorni, 5 + 1
Prima importante novità per il sostegno alla genitorialità è l’estensione di un giorno del congedo obbligatorio per i padri, che passa dunque da 4 a 5. Esso vale, lo ricordiamo, per i padri lavoratori con contratto di lavoro subordinato entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
A tal proposito, si ricorda che il padre può fruire del congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
Viene prorogato anche il congedo facoltativo. Si tratta della possibilità di astenersi dal lavoro un ulteriore giorno in sostituzione della madre, che dovrà rinunciare a un giorno del proprio congedo. Durante il congedo l’INPS riconosce al papà lavoratore un bonus-indennità pari al 100% della normale retribuzione giornaliera percepita. In tali casi, non è prevista la maturazione delle ferie.
Congedo di maternità obbligatorio: novità Manovra 2019
Grazie a un emendamento inserito in extremis nella Manovra 2019 è ora possibile per le lavoratrici incinte, scegliere di rimanere a lavorare fino al nono mese. In tal caso, chiaramente, la facoltà di prestare l’attività lavorativa è subordinata al parere del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente. La finalità è quella di prevenire e tutelare la salute del nascituro.
Il nuovo sistema si pone in alternativa all’attuale disciplina (TU maternità e paternità D. lgs 151/2001, che prevede l’obbligo per le lavoratrici di astenersi dal lavoro uno o due mesi prima della nascita del bambino. La vigente normativa, infatti, permette ad esempio di astenersi dal lavoro 1 mese prima del parto e di godere del congedo obbligatorio per i 4 mesi successivi, oppure di fruire di 2 mesi prima e 3 dopo, ma mai zero mesi prima del parto.
Quindi, se la futura madre decidesse di lavorare fino al nono mese, si porterebbe in dote tutto il periodo di maternità obbligatoria post partum.
Bonus asilo nido: importo in aumento
Come anticipato in premessa, aumenta anche l’importo del bonus nido da 1.000 euro a 1.500 euro. In particolare, si tratta del:
- bonus per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati;
- bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
La misura, che scadeva il 31 dicembre 2018, è stata dunque prorogata fino a tutto il 2021. Dunque dal 1° gennaio 2022 il bonus sarà determinato per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua. A tal fine, sarà emanato un Dpcm, da adottare entro il 30 settembre 2021, tenuto conto degli esiti del monitoraggio previsto per la misura.
Il bonus è erogato dall’INPS, dietro esibizione di documenti che comprovino la spesa sostenuta. Dal 1° gennaio 2019, quindi, il bonus avrà un importo mensile di 136,36 euro, in quanto viene liquidato su 11 mensilità.