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Home»Leggi, normativa e prassi»Congedo parentale: nel 2025 fino a 3 mesi con indennità all’80%. Ecco la Circolare Inps

Congedo parentale: nel 2025 fino a 3 mesi con indennità all’80%. Ecco la Circolare Inps

Antonio Maroscia26 Maggio 20256 Mins Read
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Nel 2025 il congedo parentale si rafforza: tre mesi indennizzati all’80%. Scopri requisiti, importi e istruzioni INPS aggiornate.

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Congedo parentale 2025 Inps 80%

Nel 2025 cambiano le regole del congedo parentale per i lavoratori dipendenti, con un importante aumento dell’indennità economica. La novità è contenuta nella Legge di Bilancio 2025, che ha modificato il Testo Unico sulla maternità e paternità (D.lgs. 151/2001), aumentando da due a tre i mesi di congedo parentale retribuiti all’80% della normale retribuzione. A illustrare i dettagli applicativi è stata l’INPS con la Circolare n. 95 del 26 maggio 2025.

Si tratta di una misura che rafforza le tutele per i genitori lavoratori, in particolare nei primi anni di vita del bambino, incentivando una più equa condivisione dei carichi familiari. Il nuovo trattamento si aggiunge ai mesi già indennizzati, offrendo un aiuto concreto nella gestione della genitorialità e nella conciliazione tra lavoro e vita privata.

Indice:
  • Cos’è il congedo parentale
  • Le novità 2025 sull’indennità di congedo parentale
  • A chi spetta l’indennità all’80%
  • Quanti mesi di congedo parentale spettano e con quale retribuzione
  • Come richiedere il congedo parentale
  • Congedo parentale a ore: come funziona
  • I nuovi codici Uniemens per i datori di lavoro
  • Una misura a sostegno della genitorialità condivisa

Cos’è il congedo parentale

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori, naturali o adottivi, nei primi anni di vita o dall’ingresso in famiglia del figlio. Spetta a entrambi i genitori, anche in modo alternato o contemporaneo, e può essere fruito fino a un massimo complessivo di 10 mesi (o 11 se il padre si astiene per almeno tre mesi).

Durante il congedo, è prevista un’indennità economica a carico dell’INPS, la cui misura varia in base al numero di mesi fruiti e all’età del bambino. L’obiettivo è favorire una genitorialità condivisa e garantire un periodo di cura del minore, senza penalizzare eccessivamente il reddito del nucleo familiare.

Maternità, paternità e congedo parentale iscritti gestione separata INPS

Le novità 2025 sull’indennità di congedo parentale

Dal 1° gennaio 2025, per i lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024, vengono applicati nuovi criteri di indennizzo per il congedo parentale. Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 217, Legge 30 dicembre 2024, n. 207) e chiarito e recepito nella Circolare INPS 95/2025, l’indennità per i primi mesi di congedo parentale è così ridefinita:

  • Un primo mese già previsto all’80% (introdotto dalla Legge di Bilancio 2023);
  • Un secondo mese, in precedenza al 60%, viene portato all’80%;
  • Un terzo mese, prima retribuito solo al 30%, viene ora anch’esso elevato all’80%.

Tutti e tre i mesi devono essere fruiti entro i sei anni di vita del bambino o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

A chi spetta l’indennità all’80%

La nuova indennità all’80% della retribuzione per tre mesi complessivi spetta a:

  • Genitori lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Genitori che concludono il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024;
  • Coloro che fruiscono del congedo parentale dal 1° gennaio 2025 in poi;
  • Genitori naturali, adottivi o affidatari, se il bambino ha meno di sei anni (o sei anni dall’ingresso in famiglia).

Restano esclusi i lavoratori autonomi e gli iscritti ad altre gestioni INPS (come la Gestione separata), per cui non è previsto l’adeguamento.

Quanti mesi di congedo parentale spettano e con quale retribuzione

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso a entrambi i genitori, fino ai 12 anni di età del figlio. Il periodo complessivo massimo spettante a entrambi i genitori è di 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi, anche in forma frazionata.

I limiti individuali previsti sono:

  • La madre può fruire di massimo 6 mesi;
  • Il padre ha diritto a massimo 6 mesi, che possono diventare 7 mesi se usufruisce del congedo per almeno 3 mesi (anche non continuativi);
  • Entrambi i genitori, complessivamente, non possono superare i 10 mesi (o 11 mesi, nel caso appena descritto).

In caso di parto gemellare o adozione di più minori, i mesi di congedo spettano per ciascun figlio, fermo restando il limite individuale e il tetto complessivo.

Dal punto di vista economico, l’indennità si differenzia a seconda del numero di mesi fruiti e del momento in cui si utilizzano:

  • Tre mesi (anche consecutivi) sono indennizzati all’80% della retribuzione, se fruiti entro i primi sei anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Questa misura è stata introdotta e rafforzata dalle Leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025.
  • Tre ulteriori mesi sono indennizzati al 30%, indipendentemente dal reddito, e sono fruibili entro i 12 anni del bambino.
  • Due mesi residui possono essere non indennizzati, salvo che il genitore abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS, nel qual caso spetta comunque l’indennità al 30%.

L’indennità ordinaria per i mesi non coperti dall’80% è calcolata sul 30% della retribuzione media globale giornaliera. È erogata dall’INPS su richiesta, previa autorizzazione, e spetta solo ai lavoratori dipendenti.

La fruizione del congedo può avvenire in modalità giornaliera, frazionata o oraria, e può essere alternata tra i due genitori o anche utilizzata in contemporanea, a condizione che non venga superato il massimale previsto per ciascun figlio.

Come richiedere il congedo parentale

Per ottenere il congedo parentale, la domanda va inoltrata all’INPS esclusivamente in via telematica tramite:

  • Portale www.inps.it con accesso SPID, CIE o CNS;
  • Contact Center INPS (numero verde 803.164 da fisso, 06.164.164 da mobile);
  • Patronati e intermediari abilitati.

Il consiglio è di presentare la richiesta con il giusto anticipo, soprattutto in caso di fruizione frazionata o alternata tra i due genitori.

congedo parentale all'80%

Congedo parentale a ore: come funziona

Oltre alla modalità giornaliera o a periodi continuativi, il congedo parentale può essere fruito anche in forma oraria. Questa opzione offre ai genitori maggiore flessibilità nella gestione del tempo, permettendo di conciliare esigenze lavorative e familiari in modo più agile. La fruizione oraria deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile, oppure – in mancanza – secondo quanto stabilito dalla normativa generale.

L’indennità prevista per il congedo parentale a ore è la stessa che si applica alla modalità giornaliera: può dunque arrivare fino all’80% della retribuzione, nei casi e nei limiti temporali previsti. Il calcolo viene effettuato proporzionalmente alle ore effettivamente fruite.

Il datore di lavoro può richiedere una programmazione preventiva delle ore richieste, in modo da garantire un corretto equilibrio organizzativo. In ogni caso, la richiesta di congedo parentale orario deve essere inviata all’INPS con le consuete modalità telematiche, specificando la tipologia di fruizione.

I nuovi codici Uniemens per i datori di lavoro

Dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro devono utilizzare i nuovi codici nel flusso Uniemens per l’esposizione dei congedi parentali indennizzati all’80%:

  • PG4 per la modalità oraria;
  • PG5 per la modalità giornaliera;
  • L331 per il conguaglio.

Per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica, si usano i codici 3Z (orario) e 4A (giornaliero).

Una misura a sostegno della genitorialità condivisa

L’estensione dell’indennità all’80% anche per il terzo mese di congedo parentale rappresenta un ulteriore passo verso un sistema di tutele più equo e moderno. Si tratta di una misura concreta che mira a ridurre l’impatto economico delle assenze per cura del figlio, e al tempo stesso promuove una maggiore partecipazione dei padri alla vita familiare.

L’INPS specifica che questi nuovi benefici possono coesistere con eventuali trattamenti più favorevoli previsti da contratti collettivi o accordi aziendali, che possono dunque integrare ulteriormente l’importo spettante.

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