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Home»Leggi, normativa e prassi»Contratto di collaborazione a progetto: chiarimenti dal Ministero

Contratto di collaborazione a progetto: chiarimenti dal Ministero

Massima Di Paolo13 Dicembre 20123 Mins Read
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Il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla L. 92/2012 (riforma del lavoro) per il contratto a progetto

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ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 29 dello scorso 11 dicembre, fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (legge di riforma del mercato del lavoro) in materia di collaborazioni a progetto.

La circolare si sofferma soprattutto sui requisiti di ammissibilità di una co.co.pro., quali il risultato finale da raggiungere e la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, fornendo al contempo indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale.

Inoltre, la circolare riporta un elenco di attività che, comportando lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o ripetitivi”, risultano poco compatibili con un contratto di co.co.pro. e perciò oggetto di possibile contestazione.

Contratto di collaborazione a progetto: requisiti del progetto

Ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 61 d.lgs. nr. 276/2033, si consente che il contratto di lavoro a progetto sia riconducibile unicamente a progetti specifici (e non più anche a “programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi”.

Il progetto inoltre, deve essere funzionalmente collegato ad un “risultato finale che si intende conseguire”. Pertanto il progetto deve essere essere specificatamente descritto nel contratto e, come tale, deve essere obbiettivamente verificabile.

Il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. In altri termini, il progetto deve avere una sua specificità, ossia, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obbiettivi.

Compiti meramente esecutivi o ripetitivi

L’art 61 comma 1, stabilisce inoltre che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (questi ultimi possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per compiti “meramente esecutivi” si intendono quelli caratterizzati  dalla mera attuazione di quanto impartito anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa, del collaboratore.

Il concetto di “ripetitività”, invece delinea quelle attività che non abbisognano di alcuna indicazione da parte del committente. Ne deriva che si sarà di fronte ad un contratto a progetto solo in quei contratti in cui è lasciato al collaboratore margine di autonomia, anche operativa nello svolgimento dei compiti allo tesso assegnati.

Aspetti sanzionatori

Secondo l’art 69 co 1, la mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.

Così, si considera a tempo indeterminato una collaborazione a progetto in cui, il progetto manchi dei seguenti requisiti:

  • autonomia gestionale;
  • collegamento ad un determinato risultato finale;
  • autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente;
  • non coincidenza con l’oggetto sociale del committente;
  • svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi.

Al proposito, il comma 24 dell’art 1 L. 92/2012 detta una norma di interpretazione autentica (con effetto, quindi, retroattivo) dell’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, volta a chiarire che tale disposizione si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 2 dell’art 69, disciplina l’ipotesi per cui, il collaboratore a progetto  la collaborazione esegua la prestazione in maniera non autonoma ma, con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti.

Anche in questo caso, il rapporto di lavoro a progetto, si considera rapporti di lavoro subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, fatte salve la prova contraria a carico del committente.

nonché le prestazioni di elevata professionalità (le quali possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Di seguito trovate la circolare per intero

  Circolare Minstero lavoro nr. 29 del 2012 (1,2 MiB, 1.076 hits)

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