Con la nota prot. n. 1180 del 10 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito una questione di grande interesse per datori di lavoro e operatori del diritto del lavoro: l’impatto dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 sulla disciplina del contratto di lavoro intermittente, in seguito alla recente entrata in vigore della Legge n. 56/2025.
Contratto intermittente o a chiamata: come funziona
Nel linguaggio comune e anche tra gli operatori del settore, il contratto di lavoro intermittente viene spesso chiamato anche “contratto a chiamata”. Si tratta in effetti della stessa tipologia contrattuale, regolata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015.
L’espressione “a chiamata” evidenzia una delle caratteristiche distintive di questo contratto: il lavoratore viene chiamato dal datore di lavoro solo quando serve la sua prestazione, senza che vi sia un obbligo di lavoro continuativo. Tuttavia, la denominazione giuridicamente corretta è “lavoro intermittente”.
È importante anche distinguere tra due modalità di utilizzo:
- Il contratto può prevedere l’obbligo di risposta del lavoratore alla chiamata, con corresponsione di una indennità di disponibilità;
- Oppure può essere senza obbligo di disponibilità, nel qual caso il lavoratore può anche rifiutare la convocazione.
In entrambi i casi, il contratto deve essere stipulato per iscritto e comunicato preventivamente al Ministero del Lavoro tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).
Inoltre ogni singola chiamata va comunicato tramite apposito sistema ministeriale.
Cosa è cambiato?
La Legge n. 56/2025 ha abrogato formalmente il Regio Decreto 2657/1923, un provvedimento ormai risalente ma che continuava ad avere effetti indiretti attraverso il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2004, il quale consente la stipula di contratti intermittenti con riferimento alle attività contenute nella tabella allegata al R.D. del 1923.
Questo rinvio al R.D. aveva creato dubbi: con l’abrogazione della fonte primaria, decade anche la legittimità del rinvio?
I chiarimenti dell’INL
Nella nota dell’INL, condivisa anche dal Ministero del Lavoro – Ufficio Legislativo (nota prot. n. 6495 del 9 luglio 2025), viene confermato che:
L’abrogazione del R.D. n. 2657/1923 non incide sull’attuale disciplina del lavoro intermittente.
Il rinvio contenuto nel D.M. 23 ottobre 2004 alla tabella allegata al R.D. 2657/1923 è considerato “meramente materiale”. In altri termini, anche se il decreto è stato formalmente abrogato, la tabella delle attività resta come riferimento tecnico e funzionale per individuare i casi in cui è ammesso il contratto intermittente.
L’interpretazione segue la stessa logica già adottata nella circolare n. 34/2010, quando fu affrontato un tema simile in seguito a un’abrogazione temporanea della medesima tabella con il D.L. 112/2008 (poi non confermata). Anche in quel caso, il rinvio fu considerato valido sul piano materiale, e non formale.
Cosa dice oggi la normativa sul contratto intermittente?
Secondo l’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, il lavoro intermittente può essere utilizzato:
- Con lavoratori under 24, purché le prestazioni si concludano entro i 25 anni;
- Con lavoratori over 55;
- A prescindere dall’età, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva;
- In assenza di contratto collettivo, nei casi indicati da decreto ministeriale D.M. del 2004, che rinvia alla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923 (ora abrogato).
Conclusioni
L’INL rassicura tutti gli operatori: i contratti di lavoro intermittente possono continuare a essere stipulati anche con riferimento alle attività previste nella tabella del R.D. 2657/1923, nonostante l’abrogazione formale della norma.
Dunque, nessuna modifica immediata per imprese e consulenti: la disciplina resta invariata e l’utilizzo del lavoro intermittente continua ad essere legittimo secondo le regole finora in vigore.
Per chi utilizza questa forma contrattuale, è consigliabile mantenere un’attenta documentazione delle mansioni effettivamente svolte, verificando sempre la coerenza con le previsioni del D.M. 23 ottobre 2004 e della contrattazione collettiva di riferimento.
Allegato: Nota INL n. 1180 del 10 luglio 2025
Per completezza e approfondimento, mettiamo a disposizione il testo integrale della nota prot. n. 1180 del 10 luglio 2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, contenente i chiarimenti ufficiali in merito al contratto intermittente dopo l’abrogazione del R.D. n. 2657/1923.
[Scarica qui la nota INL n. 1180/2025 in PDF]
INL, Nota 1180 2025 - Lavoro intermittente (280,6 KiB, 0 hits)