X

Convalida delle dimissioni in bianco nella PA, chiarimenti del ministero

Non è applicabile al personale delle pubbliche amministrazioni, la norma contenuta nella riforma del lavoro sulla validazione delle dimissioni in bianco.


>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti

di - 3 Dicembre 2012

Il Ministero del lavoro, con interpello nr. 35/2012, ha fornito dei chiarimenti sulle normativa contenuta nella legge di riforma del mercato del lavoro, sulle “dimissioni in Bianco”.

Nell’o specifico, l’Università degli Studi di Firenze ha avanzato istanza di interpello sulla problematica concernente l’applicabilità dell’art. 4, commi 16-22, L. n. 92/2012, afferente alla procedura di convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche nell’ipotesi in cui si tratti di prestazioni svolte alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

In pratica, si chiede se dallo scorso 18 luglio, data di entrata in vigore della suddetta Legge, la norma sopra citata possa trovare immediata applicazione anche nei confronti del personale contrattualizzato delle Università.

Il Ministero del lavoro, intanto ha ricordato la ratio ispiratrice della norma sulle dimissioni in bianco, affermando che la ratio della procedura di convalida si incentra nell’esigenza di contrastare il c.d. fenomeno delle dimissioni in bianco, nato dalla volontà di eludere gli strumenti di tutela del lavoratore a fronte di possibili licenziamenti illegittimi.

Quindi, evidenzia come ai sensi dell’art. 1, comma 7, L. n. 92/2012, le disposizioni normative di cui alla L. n 92/2012 “costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”, ferme restando le deroghe contemplate per il personale appartenente agli ordinamenti menzionati dall’art. 3 del medesimo Decreto.

Tale disciplina, trova applicazione anche con riferimento al personale contrattualizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione ma solo in funzione di quadro regolatorio programmatico e di indirizzo, per la cui concreta attuazione risulta necessaria l’emanazione di appositi provvedimenti.

Il comma 8 dell’art. 1 stabilisce espressamente che “al fine dell’applicazione del comma 7, il Ministro per  la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.

Tale disposizione dunque, sembrerebbe richiedere, anche ai fini della concreta applicabilità della disciplina concernente la procedura di convalida delle dimissioni in bianco di cui all’art. 4, l’adozione di appositi provvedimenti attuativi per l’armonizzazione del lavoro privato con il lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, il Ministero ritiene che l’art. 4, commi 16-22, L. n. 92/2012, in materia di validazione delle dimissioni presso la competente Direzione territoriale del lavoro, ovvero presso i Centri per l’impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva, non sia immediatamente applicabile con riferimento al personale contrattualizzato delle università e, più in generale, delle pubbliche amministrazioni.

Le news di LavoroeDiritti.com su WhatsApp

ENTRA NEL CANALE

I video di LavoroeDiritti.com su YouTube

ISCRIVITI AL CANALE

Le news di LavoroeDiritti.com su Telegram

ENTRA NEL GRUPPO

Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: DimissioniinterpelliMinistero del lavoroPubblico ImpiegoRiforma del Lavoro