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Home»Leggi, normativa e prassi»Conversione in legge del Decreto Lavoro, Dl 34-2014

Conversione in legge del Decreto Lavoro, Dl 34-2014

Antonio Maroscia16 Maggio 20144 Mins Read
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Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, meglio conosciuto come Decreto Lavoro 2014

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Decreto Lavoro 2014 Dl 34-2014
Decreto Lavoro 2014 Dl 34-2014

La Camera con il voto del 15 maggio, ha approvato definitivamente la conversione in legge del decreto-legge n.34 del 2014, meglio conosciuto come Decreto Lavoro 2014, che fa parte del più ampio piano di rilancio dell’occupazione denominato Jobs Act proposto dal Governo Renzi.

Il decreto-legge è entrato in vigore lo scorso 21 marzo ed è stato quindi convertito in Legge entro i termini, la conversione infatti sarebbe decaduta il 19 maggio. Il Decreto Lavoro è stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati, il 24 aprile 2014, è quindi passato all’esame del Senato, che lo ha approvato, con ulteriori modifiche, il 7 maggio 2014.

Nell’attesa di vedere il testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale possiamo quindi esaminare il Decreto in base alle ultime modifiche apportate prima alla Camera e poi in Senato direttamente con un maxi emendamento direttamente dal Governo.

Il Decreto Lavoro si compone di 7 articoli, che riguardano a grandi linee i contratti a tempo determinato o lavoro a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato, l’apprendistato, la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell’UE, “smaterializzazione” del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e i contratti di solidarietà.

Le novità più importanti e che hanno destato più polemiche in questi giorno riguardano certamente i contratti a termine e la formazione nell’apprendistato, vediamo come cambiano.

Il contratto a tempo determinato o a termine (anche in somministrazione)

Il Decreto Lavoro modifica in più parti il D. Lgs. 368/2001 e il D. Lgs. 276/2003 prevedendo:

  • l’innalzamento da 1 a 3 anni del contratto acausale, introdotto dalla Riforma Fornero e modificato dal Governo Letta.
  • modifica del numero di proroghe: il contratto a termine sarà prorogabile per 5 volte (inizialmente 8) senza indicare necessariamente la causa della proroga.
  • ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze; i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti possono comunque assumere 1 lavoratore a termine; le aziende del settore ricerca non hanno questo limite limitatamente allo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
  • Il superamento del limite comporta una sanzione amministrativa pari al 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, inferiore o superiore a uno (il testo originario del decreto-legge non prevedeva alcuna conseguenza per il superamento del tetto, mentre nel testo approvato dalla Camera era prevista la trasformazione in contratti a tempo indeterminato).
  • La disciplina transitoria (articolo 2-bis) prevede che (fermi restando comunque i diversi limiti quantitativi stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali) per i datori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a termine oltre tale soglia, l’obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatta a decorrere dal 2015, sempre che la contrattazione collettiva (anche aziendale) non fissi un limite percentuale o un termine più favorevoli.
  • Il diritto di precedenza, così come stabilito per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, vale da ora anche per le nuove assunzioni a termine. Il lavoratore assunto contratto a tempo determinato per almeno 6 mesi, potrà far valere il diritto di precedenza sui nuovi contratti a termine stipulati dall’azienda per le stesse mansioni, nei 12 mesi successivi al termine del suo contratto. Per la maturazione del diritto di precedenza, nel computo dei 6 mesi così come indicato prima, devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità.

Apprendistato

Il Decreto Lavoro modifica in più parti il D.Lgs. 167/2011 e la L. 92/2012, prevedendo, modalità semplificate di redazione del piano formativo individuale (per il quale il testo-originario del decreto-legge faceva venir meno l’obbligo previgente di redazione in forma scritta), sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Per quanto concerne la stabilizzazione degli apprendisti, ovvero la loro conversione a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato, il Decreto-legge riduce gli obblighi previsti dalla legislazione previgente ai fini di nuove assunzioni in apprendistato.

  • In precedenza vi era l’obbligo di stabilizzazione del 30% degli apprendisti nelle aziende con più di 10 dipendenti.
  • Con la nuova norma vi è l’obbligo di stabilizzazione del 20% degli apprendisti nelle aziende con più di 50 dipendenti.

Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si debba tener conto delle ore di formazione almeno in misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

Infine viene prevista la possibilità, previo recepimento delle Regioni, di utilizzare l’apprendistato anche per le attività stagionali.

Link: il testo del Decreto con i commenti della Camera

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