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Credito d'imposta per la assunzioni lavoratori al Sud, modalità operative

Definite le modalità operative per ottenere il credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno


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di - 20 Giugno 2012

Con decreto interministeriale dello scorso 24 maggio, sono state definite le modalità di attuazione per la concessione di un credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, come previsto dell’art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70 (convertito dalla legge n. 106/2011).

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L’assunzione, deve effettuarsi nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge, riguarda lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune.

Per fruire del credito d’imposta, le aziende interessate devono farne richiesta alle Regioni; ciascuna Regione adotta, nel rispetto delle proprie procedure, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (G.U. 1° giugno 2012), il provvedimento con cui stabilisce le modalità e le procedure per la concessione del credito d’imposta nel rispetto dei criteri stabiliti dallo stesso decreto, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro per la coesione territoriale.

Soggetti beneficiari

Sono beneficiari del credito d’imposta tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni sopra indicate.

Incremento della base occupazionale

Hanno diritto al credito d’imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati», che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle Regioni, nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione.

Lavoratori svantaggiati sono definiti dal Regolamento (CE) n. 800 del 2008 quelli rientranti in una delle seguenti categorie:

Invece, lavoratore molto svantaggiato è definito chi è senza lavoro da almeno 24 mesi.

La misura e i limiti di fruizione del credito d’imposta sono pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi alla data di assunzione del lavoratore svantaggiato ovvero nei ventiquattro mesi successivi in caso di lavoratore molto svantaggiato nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento comunitario n. 800/2008.

Quanto alla fruizione dell’agevolazione fiscale, è prevista l’utilizzabilità esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), entro due anni dalla data di assunzione al fine del rispetto dei termini comunitari per la rendicontazione del Programma Operativo.

Cause di decadenza

Il diritto al credito d’imposta decade:

Nel primo caso di decadenza, la stessa opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla medesima lettera a). Negli altri due casi  i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla citata lettera c) è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d’imposta di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l’applicazione delle relative sanzioni.

Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ne’ con altre misure di sostegno comunitari.L’eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell’aiuto fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste per l’indebito utilizzo del credito d’imposta.

Le risorse finanziarie destinate, nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2007-2013, sono: 

  decreto_interministeriale_24_maggio_2012.pdf (228,3 KiB, 844 hits)

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: Assunzioni AgevolateBonus e agevolazionigovernoMinistero del lavoro