Agevolazioni per assunzioni lavoratori nel meridione

I datori che assumono lavoratori a tempo indeterminato, nelle arre del Mezzogiorno Italia, hanno diritto ad agevolazioni sotto forma di credito d'imposta.


Il decreto sviluppo, d.lg. nr. 71/2011 prevede all’art 2 delle agevolazioni  per l’assunzione di lavoratori nel Mezzogiorno. L’assunzione deve essere a tempo indeterminato e, l’agevolazione è sotto forma di credito di imposta per i datori di lavoro ubicati in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

L’assunzione deve avvenire nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto sviluppo, vale a dire entro il 13 maggio 2012 e riguarda i lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” secondo la definizione fornita dal Regolamento 800/2008/CE.

Sono definiti lavoratori svantaggiati:

  • lavoratori privi di  impiego regolarmente retribuito da  almeno  sei  mesi,  ovvero
  • privi  di  un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • che abbiano superato i 50 anni di eta’, ovvero
  • che vivano soli  con  una  o  piu’ persone a carico,  ovvero
  • occupati  in  professioni  o  settori  con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito –
  • ovvero membri di una minoranza nazionale  con  caratteristiche  ivi  definite.

Per lavoratori molto svantaggiati, si intendono  i  lavoratori privi  di lavoro da almeno 24 mesi.

Il comma 2 dell’art. 2 del decreto parla di incremento occupazionale che va calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato occupati nei dodici mesi precedenti. I lavoratori a tempo indeterminato e parziale si calcolano “pro quota” rispetto all’orario previsto nel CCNL, per effetto dell’art. 6 del D.L.vo n. 61/2000 (comma 5).

L’incremento della base occupazionale va computato al netto delle diminuzioni verificatesi nelle società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Tutte le assunzioni a tempo indeterminato dei datori di lavoro di nuova costituzione che “nascono” dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge, sono considerate nuove assunzioni.

Agevolazione economica

Nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta  nella  misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione.

In caso di assunzione di lavoratori “molto svantaggiati”,  il credito  d’imposta  è  concesso  nella  misura  del  50%  dei  costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi  all’assunzione.

Il credito d’imposta va indicato (art. 2, comma 6) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile soltanto in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Decadenze dal beneficio

Il comma 7 dell’art. 2 detta le ipotesi di decadenza dal diritto di usufruire del credito di imposta:

  • se, il numero complessivo dei dipendenti, e’ inferiore o  pari a quello rilevato mediamente  nei  dodici  mesi  precedenti  all’arco temporale di cui al comma 1;
  • se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
  • nei casi in cui vengano definitivamente  accertate  violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in materia di  lavoro  dipendente  per  le  quali  sono  state  irrogate sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonche’ nei casi  in  cui  siano  emanati provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di
    lavoro per condotta antisindacale
    .

Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse nazionali e  comunitarie  del  Fondo  Sociale Europeo (FES) e del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale (FESR)  destinate  al finanziamento dei programmi  operativi,  regionali  e  nazionali  nei limiti stabiliti con il decreto.

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