Sostegni-bis, Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale. Dopo l’approvazione definitiva della Legge di conversione del Decreto Sostegni-bis da parte del Senato giovedì 22 luglio 2021 il testo del ddl n. 2320, di conversione, con modificazioni, del del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto Sostegni-bis), recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021.
Si tratta della Legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni bis”). Di seguito alleghiamo il Testo del Dl 73/2021 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (630,4 KiB, 287 hits)
Molte le novità al suo interno: dalle modifiche al contratto a tempo determinato, all’ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, passando per la NASpI e trattamento di mobilità in deroga.
Decreto Sostegni-bis, sì del Senato: gli emendamenti più importanti nel testo
Nelle seguenti righe, dunque, andremo ad analizzare tutte le novità in tema di lavoro e previdenza, ovvero gli emendamenti più importanti approvati da Camera e Senato in sede di conversione del Decreto-Legge.
Modifiche al contratto a tempo determinato
Il “Decreto Sostegni-bis” ha inserito, nell’ambito del contratto a tempo determinato, una nuova condizione giustificatrice dei contratti a termine. Grazie a tale condizione è possibile superare il termine dei 12 mesi di durata, restando comunque nel limite massimo dei 24 mesi.
Inoltre, per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro la disposizione per cui può essere apposto al contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi, si applichi fino al 30 settembre 2022.
Ulteriore periodo di CIGS
Nuovo e ulteriore periodo di CIGS per le imprese in particolari situazioni di crisi. In particolare è previsto un nuovo periodo massimo di 13 settimane fruibili entro il 31 dicembre 2021, con esonero dalla contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro.
In tali casi, non è possibile avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Stop riduzione indennità NASpI
Stop alla riduzione mensile del 3% dal quarto mese di NASpI. Infatti, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, non si applica, fino al 31 dicembre 2021, la predetta riduzione mensile.
Dunque, dal 1° gennaio 2022 la riduzione torna ad operare e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi
Agevolazioni nel settore del trasporto aereo
Importanti misure anche per il settore del trasporto aereo. In particolare è previsto il differimento, al 31 luglio 2021, dei termini di decadenza di 12 mesi, scaduti nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2021, per l’invio delle domande di accesso alle prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità, di NASpI e del trattamento di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Misure previdenziali nel settore dello spettacolo
Novità in materia di previdenza e assistenza anche nel settore dello spettacolo. In particolare, dal 1° gennaio 2022, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si estende anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Inoltre:
- dalla data di entrata in vigore della disposizione, il personale orchestrale delle fondazioni lirico sinfoniche è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) riconosciuta dal 1° gennaio 2022 per la disoccupazione involontaria, erogata dall’INPS, non concorre alla formazione del reddito.
Novità in tema di lavoro agricolo
Prorogato, fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza, la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici.
La proroga riguarda anche la disposizione che esonera il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza dall’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente.
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