La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato l’interpello n. 5/2024 in risposta a quesiti posti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi alla designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Il chiarimento richiesto verteva, in particolare, sulla considerazione delle singole articolazioni territoriali ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008 e sulla necessità di designare uno o più RLS. In sintesi, è stato chiesto se ciascuna articolazione territoriale debba essere considerata come entità autonoma, con conseguente necessità di nominare 6 RLS (uno per ciascuna), oppure se sia sufficiente designare 3 RLS per l’intera struttura, in riferimento alle aziende o unità produttive con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000.
Inoltre, il quesito ha riguardato l’eventuale obbligo, in un’azienda o unità produttiva con più di 15 lavoratori, di designare il RLS tra i membri della rappresentanza sindacale unitaria (RSU), o se sia sufficiente che il RLS sia designato dalla stessa, anche qualora il rappresentante individuato non appartenga formalmente alla RSU.
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura eletta o designata all’interno di un’azienda o unità produttiva per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il suo ruolo principale è quello di vigilare e collaborare per garantire un ambiente di lavoro sicuro, segnalando situazioni di rischio e promuovendo la prevenzione degli infortuni. Il RLS partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza, viene consultato in merito alla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione, riceve la formazione adeguata per svolgere efficacemente le sue funzioni e ha accesso alla documentazione aziendale relativa alla sicurezza.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS è solitamente scelto all’interno delle rappresentanze sindacali presenti in azienda. Se non ci sono rappresentanze sindacali, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori. Il numero di rappresentanti varia in base alle dimensioni dell’azienda, con un minimo di un rappresentante per le unità fino a 200 lavoratori e un massimo di sei per quelle oltre i 1.000 lavoratori, salvo diverse disposizioni contrattuali.
Leggi anche: Sicurezza sul Lavoro, chiarimenti del Ministero sul ruolo del preposto
I chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro
La Commissione ha basato la sua risposta su una serie di disposizioni normative del D.Lgs. 81/2008. Innanzitutto, l’articolo 2 definisce “unità produttiva” come uno stabilimento o una struttura destinati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, caratterizzati da autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. L’articolo 47, invece, stabilisce che in tutte le aziende o unità produttive debba essere eletto o designato un RLS e, nelle realtà con più di 15 lavoratori, questa designazione deve avvenire nell’ambito delle rappresentanze sindacali, qualora presenti. In loro assenza, il RLS può essere eletto direttamente dai lavoratori.
La Commissione ha evidenziato che il numero di rappresentanti richiesti varia a seconda della dimensione dell’azienda o dell’unità produttiva. L’articolo 47, comma 7, specifica che nelle aziende con un massimo di 200 lavoratori è previsto un RLS; nelle aziende con un numero di lavoratori compreso tra 201 e 1.000, i rappresentanti devono essere almeno tre; e nelle aziende con oltre 1.000 dipendenti, sono previsti sei rappresentanti, con possibilità di aumento del numero in base agli accordi interconfederali o alla contrattazione collettiva.
Considerazioni specifiche sulla designazione del RLS
La Commissione ha chiarito che il concetto di “unità produttiva” implica una valutazione dell’autonomia tecnico-funzionale e finanziaria.
Pertanto, le articolazioni territoriali possono essere considerate entità distinte, con conseguente obbligo di designare un RLS per ciascuna, qualora ricorrano i criteri definiti.
Laddove, invece, le articolazioni non siano dotate di autonomia tecnica e finanziaria, l’organizzazione può considerarsi un’unità produttiva unica e, di conseguenza, la designazione dei RLS avverrà in conformità al numero complessivo di lavoratori impiegati.
Elezione o designazione del RLS e ruolo della RSU
Relativamente al quesito sul rapporto tra il RLS e la RSU, la Commissione ha ribadito che, in aziende con più di 15 lavoratori, il RLS deve essere eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, in qualsiasi forma esse siano organizzate. Tuttavia, qualora non siano presenti rappresentanze sindacali, l’elezione deve avvenire direttamente tra i lavoratori.
Questo principio, già affermato dall’interpello n. 20 del 2014 e ribadito in successivi chiarimenti, conferma la necessità di una regolamentazione attraverso la contrattazione collettiva.
Conclusioni della Commissione
La Commissione ha evidenziato che la normativa è chiara nel definire il numero minimo di RLS e le modalità di designazione o elezione, demandando la regolamentazione specifica alla contrattazione collettiva.
È stato inoltre sottolineato che, in presenza di articolazioni territoriali autonome, ciascuna di queste deve essere considerata ai fini della designazione del RLS, salvo prova contraria relativa all’autonomia tecnico-funzionale. In definitiva, la designazione del RLS deve avvenire in un quadro che rispetti la normativa vigente, garantendo la rappresentanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.
Allegati
Min. Lavoro, interpello 5-2024 (sicurezza) (276,5 KiB, 64 hits)