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Home»Leggi, normativa e prassi»Dimissioni per fatti concludenti 2025: cosa deve fare il datore di lavoro in caso di assenza ingiustificata

Dimissioni per fatti concludenti 2025: cosa deve fare il datore di lavoro in caso di assenza ingiustificata

Antonio Maroscia2 Maggio 20254 Mins Read
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Guida aggiornata 2025 sulle dimissioni per fatti concludenti: cosa deve fare il datore in caso di assenza ingiustificata del lavoratore.

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Dimissioni per fatti concludenti
Foto di Max da Pixabay

Dal 29 aprile 2025 si aggiornano le regole per le dimissioni di fatto, cioè quei casi in cui il dipendente si assenta ingiustificatamente dal lavoro per un periodo prolungato e si presume che abbia abbandonato il posto. Grazie alla nota INL n. 3984/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha infatti aggiornato il modello che i datori di lavoro devono utilizzare per segnalare l’assenza all’Ispettorato territoriale competente, avviando così la procedura prevista dal nuovo articolo 26, comma 7-bis del D.Lgs. 151/2015, introdotto dalla Legge n. 203/2024.

La comunicazione, da inviare nei tempi e con le modalità corrette, rappresenta il primo passo per formalizzare le dimissioni per fatti concludenti e interrompere regolarmente il rapporto di lavoro.

Vediamo quindi in modo pratico cosa deve fare il datore di lavoro, quali dati deve fornire e quando può considerare legittimamente concluso il rapporto.

Indice:
  • Quando si parla di dimissioni per fatti concludenti
  • Il nuovo modello INL: cosa prevede
  • Come deve agire il datore di lavoro: guida pratica
  • Effetti della procedura: il rapporto si estingue
  • Riepilogo: cosa deve fare il datore di lavoro
  • Scarica il nuovo modello INL 2025

Quando si parla di dimissioni per fatti concludenti

Le dimissioni per fatti concludenti si verificano quando il lavoratore:

  • si assenta ingiustificatamente dal lavoro;
  • non fornisce alcuna motivazione o comunicazione;
  • supera il termine previsto dal contratto collettivo per l’assenza senza giustificazione (o, in mancanza di previsione, oltre i 15 giorni di calendario).

La norma, introdotta nel 2024 per dare certezza ai datori di lavoro in questi casi, consente di considerare le dimissioni come rassegnate implicitamente dal dipendente.

Il nuovo modello INL: cosa prevede

Con la nota n. 3984/2025, l’Ispettorato ha diffuso un nuovo modello di comunicazione da inviare all’Ispettorato territoriale del lavoro, contenente:

  • i dati completi del datore di lavoro (ragione sociale, CF, sede legale e operativa, CCNL applicato);
  • i dati anagrafici e di contatto del lavoratore;
  • la tipologia di contratto (tempo determinato o indeterminato);
  • la data di inizio del rapporto e l’ultimo giorno di lavoro effettivo;
  • la dichiarazione formale dell’assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal contratto collettivo o, in mancanza, oltre i 15 giorni;
  • il mezzo utilizzato per inviare comunicazione anche al lavoratore.

📌 Importante: il nuovo modello è obbligatorio per tutti i casi in cui il datore intenda avvalersi della procedura prevista dall’art. 26, comma 7-bis, e deve essere firmato con consapevolezza delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Come deve agire il datore di lavoro: guida pratica

Ecco i passaggi operativi da seguire in caso di assenza ingiustificata prolungata:

1. Verifica dei giorni di assenza

Accertarsi che l’assenza non sia giustificata da certificati medici, ferie, permessi o cause di forza maggiore. Poi:

  • verificare il limite massimo previsto dal CCNL applicato;
  • se non espressamente previsto, considerare valido il termine di 15 giorni di calendario (come chiarito dalla circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro).

2. Compilazione del modello INL

Raccogliere tutti i dati richiesti nel modello:

  • informazioni del datore e del lavoratore;
  • estremi del rapporto;
  • data esatta dell’ultimo giorno lavorato;
  • dichiarazione relativa al superamento del limite di assenza.

3. Invio della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata:

  • all’Ispettorato territoriale del lavoro competente (via PEC);
  • al lavoratore, con qualsiasi mezzo tracciabile (PEC, raccomandata A/R, consegna a mano con ricevuta, ecc.).

L’invio al lavoratore è essenziale per informarlo formalmente dell’avvio della procedura.

4. Conservazione della documentazione

Conservare copia:

  • del modello compilato;
  • della PEC o ricevuta di invio all’ITL;
  • della comunicazione trasmessa al lavoratore.

Effetti della procedura: il rapporto si estingue

Una volta decorso il termine dell’assenza ingiustificata, senza alcuna giustificazione o rientro da parte del lavoratore, e dopo l’invio della comunicazione, il datore può considerare interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni di fatto.

Questo comporta:

  • la cessazione del rapporto senza necessità di licenziamento;
  • la comunicazione al Centro per l’Impiego tramite modello Unilav per dimissioni;
  • il diritto del lavoratore a percepire eventuali competenze di fine rapporto, ma non la NASpI, salvo eccezioni (es. dimissioni per giusta causa documentata successivamente).

Riepilogo: cosa deve fare il datore di lavoro

Passaggio Azione richiesta
Verifica assenza Controllare giorni di assenza e CCNL
Compilazione Compilare il modello INL aggiornato
Invio comunicazioni A ITL via PEC e al lavoratore con mezzo tracciabile
Documentazione Conservare copia di tutto
Cessazione rapporto Comunicazione al CPI come dimissioni volontarie

Dimissioni di fatto, ecco una check list per il datore di lavoro.

Dimissioni di fatto, check list datore di lavoro

Scarica il nuovo modello INL 2025

Scarica qui il modello INL per comunicazione assenza ingiustificata (PDF)

  INL, Modello comunicazione Dimissioni di Fatto (119,2 KiB, 98 hits)

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